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Ordinanza

Ordinanza n. 522/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto emesso dalla Prefettura di Caserta in data 23/01/2026.

Giustizia amministrativa202600866

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto della Prefettura di Caserta relativo alla richiesta di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio di rigetto del 23 gennaio 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il motivo esaminato in sede cautelare riguarda la rilevanza attribuita al mancato rispetto del termine per la presentazione della richiesta di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Il ricorrente ha sostenuto, implicitamente secondo quanto emerge dalla motivazione, che tale termine non abbia natura perentoria e che il suo mancato rispetto non possa costituire, da solo, causa di rigetto, dovendo l'amministrazione procedere a una valutazione complessiva della posizione dell'interessato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti apprezzabili profili di fondatezza della domanda cautelare, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, anche nella conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, il termine per presentare la richiesta ha natura sollecitatoria e non perentoria. Ne consegue che il mancato rispetto del termine non può costituire autonomamente motivo di rigetto, senza una valutazione complessiva della posizione del richiedente. L'istanza cautelare è stata quindi accolta ed è stata sospesa l'efficacia del decreto prefettizio impugnato. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 2 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata quale base processuale per la decisione sulla domanda cautelare; il giudice ha ravvisato apprezzabili profili di fondatezza e ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • Nella procedura di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, il termine per la presentazione della richiesta ha natura sollecitatoria e non perentoria.
  • Il mancato rispetto del termine per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno non può costituire, da solo, causa di rigetto: l'amministrazione deve effettuare una valutazione complessiva della posizione del richiedente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimento

Testo integrale

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