Sentenza n. 11926/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data 30 ottobre 2024, n. prot. 43648 (allegata al n. 5 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL''ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig.ra Amato Luisa nata il 13/12/1984 a Niscemi (CL) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 30/09/2021, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 7668 del 25/03/2022, come citata in premessa, è rigettata.; - di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un attestato formativo conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Ministero ha respinto la domanda di riconoscimento del titolo formativo conseguito in Spagna, ritenendolo un “titolo proprio” non ufficiale e non abilitante, non idoneo a consentire l’esercizio in Spagna della professione di insegnante di sostegno. Il provvedimento aveva inoltre rilevato l’assenza di un titolo ufficiale spagnolo, la differenza tra sostegno educativo e sostegno didattico, le divergenze quantitative e qualitative rispetto al percorso italiano disciplinato dal D.M. 30 settembre 2011, l’insufficiente documentazione su laboratori, tirocinio, tutoraggio, crediti formativi e modalità di svolgimento della formazione, nonché l’assenza di elementi idonei a compensare tali differenze. La ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria e motivazione, violazione della normativa nazionale ed europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, mancata valutazione effettiva e specifica della formazione e dell’esperienza maturata, necessità di sospendere il procedimento in attesa della pronuncia della Corte di giustizia, erronea distinzione tra titoli propri e titoli ufficiali e illegittima mancata previsione di misure compensative.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittimo il diniego perché l’Amministrazione, pur avendo svolto formalmente una comparazione tra il percorso spagnolo e quello italiano, ha fondato la decisione su rilievi generali e formali, senza un esame concreto e analitico dell’insieme dei diplomi, degli attestati, delle competenze e dell’esperienza professionale dell’interessata. La mancanza di un titolo abilitante o ufficialmente riconosciuto in Spagna non poteva costituire una barriera automatica: anche un titolo non imposto dagli artt. 45 e 49 TFUE poteva essere considerato nella valutazione comparativa. Il giudice ha valorizzato la documentazione attestante un corso di 1500 ore e la sovrapposizione di numerose materie con quelle previste dal percorso italiano. Ha inoltre ritenuto illegittima la mancata considerazione di misure compensative, che avrebbero potuto colmare eventuali differenze sostanziali mediante attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio. È stata ritenuta irrilevante, in sé, la distinzione tra “titolo proprio” e “titolo ufficiale”, dovendo il Ministero verificare in concreto l’equivalenza delle competenze e, se necessario, imporre misure compensative. Il diniego è stato annullato con obbligo dell’Amministrazione di riesaminare la domanda anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1 direttiva 2005/36/CE
fissa le regole con cui uno Stato membro ospitante riconosce le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare la stessa professione
Il riconoscimento presuppone, secondo la disciplina della direttiva, che la qualifica acquisita nello Stato d’origine abiliti all’esercizio della stessa professione; tuttavia, tale presupposto non esclude una valutazione comparativa delle competenze in base al diritto dell’Unione primario.
art. 4 direttiva 2005/36/CE
l’effetto del riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante è quello di permettere al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d’origine
Il riconoscimento consente l’accesso alla stessa professione alle condizioni applicate ai cittadini dello Stato ospitante.
art. 13 direttiva 2005/36/CE
La norma è richiamata con riguardo ai titoli di formazione o agli attestati di competenza prescritti dallo Stato membro d’origine per l’accesso alla professione.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
disponendo, se del caso, le misure compensative
In presenza di differenze sostanziali tra la formazione dell’interessato e quella richiesta nello Stato ospitante, l’Amministrazione può e, nell’ambito della valutazione comparativa dovuta, deve considerare misure compensative idonee a colmare le lacune formative.
artt. 45 e 49 TFUE
garantiscono rispettivamente la libertà di circolazione dei lavoratori e la libertà di stabilimento
Le autorità dello Stato ospitante devono valutare l’insieme dei diplomi, dei certificati, dei titoli e dell’esperienza pertinente e confrontarlo con le conoscenze e qualifiche richieste dal diritto nazionale, anche quando la situazione non rientra integralmente nella direttiva 2005/36/CE.
artt. 1 e 3 d.lgs. 206/2007
Le disposizioni nazionali recepiscono rispettivamente la disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali e l’effetto del riconoscimento sull’accesso e sull’esercizio della professione.
art. 3 D.M. 30 settembre 2011
È richiamato quale disciplina italiana dei requisiti e del percorso di specializzazione per il sostegno didattico; non può però essere utilizzato per una comparazione meramente formale e automatica.
Allegato B D.M. 30 settembre 2011
Individua insegnamenti e attività formative del percorso italiano di specializzazione; costituisce parametro della comparazione concreta delle competenze, non prova automatica dell’inidoneità del titolo estero.
Allegato C D.M. 30 settembre 2011
È richiamato con riferimento alle modalità di svolgimento di insegnamenti, laboratori e tirocinio, ma le relative differenze devono essere valutate concretamente e possono essere colmate con misure compensative.
l. 517/1977
È richiamata per descrivere la funzione dell’insegnante di sostegno quale docente di classe dotato di competenze didattiche e psico-pedagogiche ulteriori.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita all’estero, l’Amministrazione deve compiere una valutazione concreta, analitica e complessiva di diplomi, attestati, competenze ed esperienza professionale dell’interessato, confrontandoli con le conoscenze e qualifiche richieste dall’ordinamento nazionale; non è sufficiente una comparazione meramente formale tra denominazioni, durata o modalità dei corsi.
- La mancanza di un titolo abilitante o ufficialmente riconosciuto nello Stato d’origine non può costituire, da sola, una barriera automatica al riconoscimento quando l’interessato chieda la valorizzazione delle competenze acquisite; anche un titolo non obbligatoriamente rilevante ai sensi della direttiva 2005/36/CE può essere considerato nell’ambito della valutazione comparativa imposta dagli artt. 45 e 49 TFUE.
- La distinzione tra “titolo proprio” e “titolo ufficiale” non è dirimente ai fini del riconoscimento della qualifica professionale: l’Amministrazione deve verificare in concreto le competenze attestate dal percorso formativo e la loro eventuale equivalenza rispetto a quelle richieste nello Stato ospitante.
- Quando la comparazione evidenzia una corrispondenza solo parziale o differenze sostanziali tra le competenze estere e quelle richieste in Italia, l’Amministrazione non può respingere automaticamente la domanda, ma deve valutare l’imposizione di misure compensative, quali attività aggiuntive di didattica, laboratorio o tirocinio, proporzionate alle lacune riscontrate.
- Un diniego fondato su rilievi generali relativi alla denominazione del corso, all’assenza di un titolo ufficiale o alla modalità blended della formazione è illegittimo se non esamina specificamente i contenuti effettivamente svolti, la durata, le materie, i laboratori, il tirocinio, l’esperienza professionale e la concreta corrispondenza delle competenze acquisite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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