Sentenza del 27/02/2017 n. 528 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Ricorso contro la cartella esattoriale con istanza di reclamo-mediazione proposto prima del 1° gennaio 2016 - Istanza di reclamo-mediazione improponibile contro la cartella - Necessità della costituzione in giudizio del ricorrente nel termine previsto dall'art. 22, comma 1, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 a pena d'inammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento di euro 13.135,09 relativa a IRPEF e addizionali per l'anno 2005, proponendo il ricorso il 4 aprile 2013 con istanza di reclamo-mediazione ai sensi dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992. L'Agenzia delle Entrate ha dichiarato improponibile l'istanza il 2 maggio 2013, poiché la cartella era un atto dell'agente della riscossione e non un atto emesso dall'Agenzia. Il contribuente si è costituito in giudizio il 20 maggio 2013, sostenendo che il termine per la costituzione decorresse dalla comunicazione di improponibilità. La controversia riguardava anche la notifica, la motivazione, la sottoscrizione e altri profili di legittimità della cartella.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello e confermato l'inammissibilità del ricorso pronunciata in primo grado. Ha ritenuto tardiva la costituzione in giudizio, perché il reclamo-mediazione non era applicabile alle cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione. Pertanto il termine per costituirsi era quello ordinario di trenta giorni dalla proposizione del ricorso, previsto dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, e non quello decorrente dalla comunicazione di improponibilità dell'istanza. La comunicazione dell'Agenzia non poteva modificare i termini processuali. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti assorbiti. Il contribuente è stato condannato a pagare le spese del grado, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori in favore dell'Agenzia delle Entrate e in euro 1.500,00 oltre accessori in favore di Equitalia.
Norme richiamate
Art. 17-bis, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente anteriormente al 1° gennaio 2016
Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo.
La procedura di reclamo-mediazione era limitata alle controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate e non si estendeva alle cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione.
Art. 17-bis, comma 9, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo allora vigente
Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data.
Il differimento del termine per la costituzione in giudizio opera solo quando il reclamo-mediazione è effettivamente previsto e proponibile; non si applica a un reclamo presentato contro un atto estraneo all'ambito dell'art. 17-bis.
Art. 22, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita presso la segreteria della commissione tributaria il proprio fascicolo.
Per gli atti non soggetti a reclamo-mediazione, il ricorrente deve costituirsi entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. Il mancato rispetto del termine determina l'inammissibilità.
Art. 23, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato insieme all'art. 22 per il decorso dei termini processuali successivo alla conclusione o al diniego della procedura di reclamo-mediazione.
Massime di principio
- Prima di applicare il reclamo-mediazione occorre verificare la natura dell'atto impugnato e il soggetto che lo ha emesso: la disciplina previgente riguardava gli atti dell'Agenzia delle Entrate, non automaticamente le cartelle emesse dall'agente della riscossione.
- La presentazione di un reclamo-mediazione improponibile non sospende né proroga il termine ordinario per la costituzione in giudizio.
- Una comunicazione dell'amministrazione che dichiara l'improponibilità del reclamo non può modificare i termini processuali stabiliti dalla legge, anche se contiene indicazioni ricevute in buona fede dal contribuente.
- Quando il reclamo-mediazione non è applicabile, il ricorrente deve costituirsi entro il termine ordinario previsto dall'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, calcolato dalla proposizione del ricorso.
- La tardiva costituzione comporta l'inammissibilità del ricorso e rende normalmente irrilevanti gli ulteriori motivi di merito, che non vengono esaminati.
- La distinzione tra atto dell'ente impositore e atto dell'agente della riscossione può giustificare regimi processuali differenti e, secondo la sentenza, non determina di per sé una violazione dei principi costituzionali di uguaglianza o difesa.
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