Cassazione Penale, Sentenza n. 41210/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di riesame proponendo la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. La difesa ha sostenuto che la seconda ordinanza (9/02/2024) dovesse essere riallineata alla prima eseguita il 9/09/2022 (contestazione a catena), perché i fatti ascritti alla seconda ordinanza sarebbero stati commessi anteriormente e in relazione qualificata (concorso/continuazione/nesso teleologico) ai fatti oggetto della prima; ha richiamato intercettazioni e conversazioni captate durante la detenzione (progressivi 1350 e 1368) e il reato ex art. 391-ter come prova della continuità della condotta. L'oggetto centrale era dunque l'operatività della 'retrodatazione' (art. 297, comma 3 c.p.p.), la rilevabilità della questione in sede di riesame e l'onere probatorio sulla connessione e sulla 'anteriore desumibilità dagli atti'.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo, nel complesso, infondato. Pur rilevando un vizio formale di motivazione del Tribunale in relazione alla mera affermazione dell'insussistenza della scadenza dei termini (mancanza di adeguata motivazione sul punto), la Corte ha esaminato il merito e confermato che non ricorrono i presupposti per la retrodatazione: mancava la medesimezza dei fatti e/o la prova della connessione qualificata e della desumibilità degli elementi giustificativi della seconda ordinanza già agli atti prima della prima misura. La Corte ha richiamato il principio per cui chi invoca la retrodatazione deve provare la connessione o la desumibilità dagli atti (art. 187, comma 2 c.p.p.). Esito pratico: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposizione di trasmissione della decisione secondo le regole vigenti (nessuna immediata rimessione in libertà).
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Disciplina la retrodatazione della decorrenza dei termini della custodia cautelare: opera il riallineamento tra misure coeve adottate separatamente solo se sussiste identità del fatto ovvero, per fatti diversi, previa verifica dell'anteriorità, della connessione qualificata (art. 12, comma 1, lett. b) e c)) o della desumibilità dagli atti; l'onere della prova grava su chi invoca la retrodatazione
art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che punisce delitti relativi agli stupefacenti; è il capo principale di accusa per cui è stata disposta la custodia cautelare nel caso concreto
art. 12, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
art. 12, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Definisce le forme di connessione rilevanti (concorso formale, reato continuato, nesso teleologico) che, se dimostrate, legittimano la retrodatazione fra misure adottate in procedimenti diversi
art. 187, comma 2, cod. proc. pen.
art. 187, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce l'onere della prova; la Corte ricorda che chi invoca la retrodatazione deve fornire la prova della connessione qualificata o della desumibilità dagli atti
Corte costituzionale, sent. n. 233 del 2011
Corte cost., sent. n. 233 del 2011
Ha chiarito che la retrodatazione può applicarsi anche se, per i fatti oggetto della prima ordinanza, è intervenuta una condanna passata in giudicato anteriormente alla seconda misura
Massime di principio
- La retrodatazione (art. 297, comma 3) è uno strumento eccezionale: va invocata solo quando si dimostra chiaramente l'identità del fatto o, per fatti diversi, l'anteriorità delle condotte e una connessione qualificata ovvero la 'desumibilità dagli atti' degli elementi giustificativi della seconda ordinanza.
- L'onere della prova della connessione qualificata o della desumibilità dagli atti grava sulla parte che chiede la retrodatazione; senza prova adeguata il motivo è destinato a essere respinto.
- La questione della retrodatazione può essere proposta in sede di riesame solo se, per effetto della retrodatazione stessa, il termine complessivo di custodia sarebbe già scaduto al momento dell'emissione della seconda ordinanza; altrimenti la rilevanza è limitata e la sede ordinaria resta l'istanza di scarcerazione davanti al giudice che ha applicato la misura.
- Se i procedimenti sono pendenti davanti a uffici giudiziari diversi, la retrodatazione richiede più stringenti dimostrazioni della connessione qualificata: la diversità di autorità indica di norma che i procedimenti non potevano essere riuniti e che la sequenza delle misure non è frutto di artificioso frazionamento.
- La 'desumibilità dagli atti' non equivale alla mera conoscenza del fatto: è necessario che, già al momento della prima ordinanza, esistesse un quadro probatorio idoneo a giustificare la seconda misura; elementi probatori acquisiti dopo la prima misura non consentono di retrodatare.
- Intercettazioni o elementi raccolti durante la custodia possono dimostrare la continuità della condotta, ma rilevano ai fini della retrodatazione solo se risultavano desumibili prima dell'adozione della prima ordinanza o se attestano l'identità/connessione richiesta dalla norma.
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