Sentenza del 23/09/2019 n. 5207 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Tarsu - Tia - Atti prodromici - Giudizio di appello - Prove ulteriori e nuovi documenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione è stata censurata perché ha escluso la produzione di nuovi documenti sulla base dell’art. 345 c.p.c. Nel processo tributario, infatti, i nuovi documenti possono essere liberamente prodotti in appello, anche se preesistenti al giudizio di primo grado. Il principio è conforme alla precedente giurisprudenza della Cassazione, tra cui la sentenza n. 16916/2005.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di produrre nuovi documenti nel giudizio tributario di appello, anche se tali documenti erano già esistenti e avrebbero potuto essere depositati nel primo grado. Il giudice aveva erroneamente ritenuto applicabile il divieto previsto dall’art. 345 c.p.c., considerando non ammessa la produzione documentale tardiva. La Corte ha chiarito che l’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 disciplina autonomamente il processo tributario e consente la produzione di nuovi documenti in appello, distinguendola dalla richiesta di nuove prove.
Norme richiamate
Art. 58 del d.lgs. n. 546/1992
In sede di appello possono essere prodotti nuovi documenti.
La norma consente la produzione di nuovi documenti nel giudizio tributario di secondo grado, senza applicare automaticamente il più restrittivo regime previsto dal processo civile ordinario. La facoltà opera anche per documenti già esistenti prima del giudizio di primo grado.
Art. 345 c.p.c.
La disciplina civilistica sulle nuove prove e sui nuovi documenti non può essere applicata in modo da derogare alla specifica disciplina del processo tributario prevista dall’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa anche se i documenti erano già disponibili nel primo grado.
- Occorre distinguere tra nuovi documenti e nuove prove: la liberalità riconosciuta dall’art. 58 riguarda i documenti e non implica necessariamente l’ammissione di nuovi mezzi di prova.
- Il divieto o le limitazioni previste dall’art. 345 c.p.c. non possono essere applicati automaticamente quando esiste una disciplina speciale del processo tributario.
- La parte che produce documenti per la prima volta in appello dovrebbe comunque rispettare i termini processuali e garantire il pieno contraddittorio tra le parti.
- In controversie relative a Tarsu, Tia o altri tributi locali, documenti utili a dimostrare la pretesa tributaria o le eccezioni del contribuente possono essere depositati anche in appello, purché siano rilevanti e ritualmente prodotti.
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