Cassazione Penale, Ordinanza n. 20096/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i motivi non erano specifici né correlati alla motivazione della sentenza impugnata, risolvendosi in censure apparenti e nella riproposizione di questioni già esaminate e rigettate dal giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione, violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e minaccia. Con un unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: sosteneva che il fatto dovesse essere riqualificato nella meno grave ipotesi di furto aggravato; chiedeva inoltre il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., con prevalenza rispetto alla recidiva contestata. La Corte ha ritenuto le doglianze generiche, meramente reiterative di quelle già disattese in appello e prive di specifica correlazione con le ragioni della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità era stata invocata dal ricorrente, ma la Corte non è entrata nel merito della sua applicazione perché ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso per difetto di specificità.
art. 81 c.p.
Non citato espressamente nel testo, ma non ricavabile.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non sia specifico e non si confronti con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- La mera riproposizione in cassazione di doglianze già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito non integra una critica argomentata idonea a fondare il ricorso.
- Le censure formulate in modo generico o apparente, prive di autonoma capacità confutativa rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, non possono superare il vaglio di ammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende.
- La declaratoria di inammissibilità impedisce l'esame nel merito delle questioni relative alla riqualificazione del fatto e al trattamento sanzionatorio, incluse attenuanti e comparazione con la recidiva.
Come è indicizzato
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