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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40084/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, terzi interessati rispetto a beni oggetto di confisca disposta con sentenza penale contro i loro figli, hanno proposto istanza di riesame avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la loro richiesta. L'istanza riguardava la messa in liquidazione di due società sequestrate (richiesta dall'amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 41, comma 1, d.lgs. n. 159/2011), contestandone i presupposti e la riferibilità delle aziende ai reati contestati ai figli. I ricorrenti lamentavano altresì carenze motivazionali del provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per difetto dei requisiti minimi dell'impugnazione. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato riguardasse atti insuscettibili di riesame davanti al Tribunale ai sensi dell'art. 324 c.p.p., essendo la confisca delle società già disposta in sentenza dal giudice del merito, e che la domanda non fosse sufficientemente articolata (mancanza di motivi nei termini di cui all'art. 606 c.p.p.) né chiarisse quale atto si intendeva realmente contestare (vincolo reale, confisca definitiva o messa in liquidazione). La Corte ha inoltre richiamato che la regola della conversione dell'impugnazione ex art. 568, comma 5 c.p.p. non opera se non sono state osservate le formalità prescritte per il mezzo di impugnazione. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Individuazione del Tribunale competente per talune impugnazioni; la Corte ha ritenuto che il provvedimento (messa in liquidazione di società già oggetto di confisca definitiva) fosse insuscettibile di riesame davanti al Tribunale ai sensi della disciplina sulle impugnazioni

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Principio di conservazione degli atti giudiziari secondo cui l'impugnazione va valutata secondo la sua sostanza; la Corte ha precisato che tale regola non opera se la parte non osserva le formalità previste per il mezzo di impugnazione risultante dalla conversione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Prescrive i termini di esposizione dei motivi dell'impugnazione in sede penale; la mancata articolazione dei motivi nei termini richiesti è stata rilevata come vizio di inammissibilità

  • art. 41, comma 1, d.lgs. n. 159/2011

    Norma sulla gestione dei beni sottoposti a misure patrimoniali e sulle attività dell'amministratore giudiziario; la richiesta di messa in liquidazione è stata effettuata ai sensi di questa disposizione e la Corte ha esaminato la rilevanza di tale atto rispetto alla possibilità di impugnazione

  • art. 111 Cost.

    Richiamato con riferimento alla possibilità, in casi eccezionali, di ricorso straordinario per cassazione contro atti che assumono natura di 'sentenza' se incidono definitivamente su diritti soggettivi; la Corte ha indicato che atti gestori non sono normalmente impugnabili salvo che assumano natura decisoria definitiva

  • Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione delle ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria; la Corte ha ritenuto non sussistenti motivi per esonero e ha confermato l'irrogazione della sanzione

Massime di principio

  • Gli atti gestori del giudice delegato o del tribunale (es. decisioni sulla gestione o messa in liquidazione di società amministrate) sono, di regola, insuscettibili di impugnazione ordinaria salvo che, nella pratica, assumano carattere definitivo e incidano direttamente su diritti soggettivi come una sentenza
  • Se si intende impugnare un provvedimento collegato a misure patrimoniali (sequestro, confisca, messa in liquidazione), occorre chiarire esattamente quale atto si contesta (es. vincolo reale, confisca definitiva, atto di messa in liquidazione) e formulare motivi specifici rispettando le formalità e i termini previsti dal codice (art. 606 c.p.p. e correlati)
  • La regola di conservazione dell'impugnazione (art. 568, comma 5 c.p.p.) non tutela chi non osserva le formalità previste per il mezzo di impugnazione risultante dalla conversione: la forma e la chiarezza delle doglianze sono essenziali
  • Quando la confisca è già stata pronunciata con sentenza dal giudice del merito, molte decisioni successive inerenti la gestione dei beni possono risultare non sindacabili con istanze di riesame davanti al Tribunale individuato dall'art. 324 c.p.p.; valutare altri rimedi se esistenti (es. ricorso straordinario per cassazione se l'atto assume natura di sentenza)
  • In sede di impugnazione è prudente documentare lo stato del procedimento e motivare con precisione l'interesse concreto e l'eventuale pregiudizio subito, onde evitare la dichiarazione di inammissibilità e l'imposizione di sanzioni

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