Cassazione Penale, Sentenza n. 7865/2022 del 04/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Torino che, in sede di appello ex art. 310 c.p.p. proposto dal PM, ha applicato nei loro confronti la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. tre volte alla settimana per reati di furto commessi su mezzi pubblici. Le censure principali: Lahnichi ha impugnato per assenza di elementi concreti a supporto delle esigenze cautelari; Mouflih ha contestato la valutazione della gravità indiziaria fondata su riconoscimenti informali e su comparazioni tra immagini; Grigoras ha dedotto contraddizioni e insufficienza probatoria nel video rispetto ai capi 26 e 26-bis; Costa Giuseppe, Epifanio Costa e Di Liberto hanno contestato la qualificazione e la attendibilità dei riconoscimenti e la ricostruzione fattuale dei singoli episodi (capo 3, 5, 11). Inoltre Lahnichi ha proposto il ricorso personalmente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Il ricorso di Lahnichi è stato dichiarato inammissibile ratione formae perché proposto personalmente, vietato dall'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103/2017 e dalla giurisprudenza di legittimità. Gli altri ricorsi sono stati ritenuti inammissibili perché consistono essenzialmente in censure di merito e in una rivalutazione del materiale indiziario che non è consentita in sede di legittimità; la Corte ha chiarito che può essere sindacata solo la violazione di specifiche norme o la manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha inoltre affermato la legittimità dell'utilizzo del riconoscimento informale da parte della polizia giudiziaria quando la dichiarazione è credibile e le immagini sono chiaramente riconoscibili. In conseguenza dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 613 cod. proc. pen.
modifica ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3.8.2017, che ha eliminato la possibilita' del ricorso personale dell'imputato/indagato
A seguito della modifica normativa e della giurisprudenza di Sezioni Unite, il ricorso per cassazione non puo' essere proposto personalmente dalla parte; deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, pena inammissibilita'.
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'appello proposto dal PM al Tribunale della liberta' che ha poi emesso l'ordinanza cautelare impugnata.
art. 273 c.p.p. comma 1-bis e art. 192 c.p.p. commi 2, 3, 4
l'art. 273, comma 1bis, richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, ma non il comma 2
Per le misure cautelari la nozione di gravita' indiziaria e' meno stringente rispetto agli standard del giudizio di merito: non e' richiesto il livello di precisione e concordanza degli indizi previsto dall'art. 192 comma 2 per la decisione di condanna, ma e' sufficiente un quadro di 'qualificata probabilita'' della responsabilita'.
art. 606 c.p.p. comma 1 lett. e)
La Corte ha valutato l'eventuale vizio di motivazione rilevante ai sensi delle modalita' previste per i mezzi di impugnazione in Cassazione, richiamando i limiti di sindacato di legittimita' sulle valutazioni di fatto.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 (Aiello)
Giurisprudenza di legittimita' che ha interpretato la modifica dell'art. 613 c.p.p. stabilendo l'impossibilita' del ricorso personale e l'obbligo di difensore iscritto all'albo speciale per il ricorso in Cassazione.
Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019
Precedente che ammette il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria come prova atipica la cui affidabilita' dipende dalla credibilita' della dichiarazione e dalla chiarezza delle immagini esaminate.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione presentato personalmente dall'imputato e' inammissibile: dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. e la giurisprudenza delle Sezioni Unite e' necessario il difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione.
- La Corte di Cassazione non e' sede per una nuova valutazione dei fatti o per riconsiderare il materiale probatorio: sono ammissibili censure solo per violazione di norme di diritto o per manifesta illogicita' della motivazione del provvedimento impugnato.
- In materia di misure cautelari la soglia richiesta per la gravita' indiziaria e' piu' bassa rispetto al giudizio di merito; e' sufficiente un quadro di 'qualificata probabilita'' e il giudice di legittimita' controlla che il giudice di merito abbia esposto ragioni giuridicamente significative e prive di illogicita' evidenti.
- Il riconoscimento informale da parte della polizia giudiziaria e' ammissibile come prova atipica quando la dichiarazione e' credibile e le immagini o le circostanze rendono l'identificazione chiaramente distinguibile; la sua affidabilita' puo' pero' essere oggetto di contestazione nei gradi di merito.
- Se si intende impugnare una misura cautelare in Cassazione, il ricorso deve mirare a dimostrare specifiche violazioni di legge o palese illogicita' della motivazione; semplici rilievi di fatto o una diversa lettura degli elementi indiziari saranno di norma inammissibili.
- Quando si contesta l'identificazione tramite video o fotografie, occorre porre l'accento su violazioni procedurali specifiche (es. mancanza di regole formali nel riconoscimento pubblico quando queste sono obbligatorie) o su elementi che dimostrino una manifesta contraddittorieta' o illogicita' nella motivazione, altrimenti la censura sara' considerata di merito.
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