Sentenza del 07/06/2017 n. 14067 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 20 e 22 del D.Lgs. n. 546/1992. La controversia riguardava il termine di trenta giorni per depositare presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale la copia del ricorso notificato a mezzo posta. La CTR aveva ritenuto tardivo il deposito, facendo decorrere il termine dalla data di spedizione del ricorso; la società sosteneva invece che il termine dovesse decorrere dalla data di ricezione del plico da parte del destinatario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la decorrenza del termine dalla data di spedizione. Ha stabilito che, quando il ricorso tributario è notificato a mezzo posta, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 16
I termini che hanno inizio dalla notificazione o comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.
La regola secondo cui la notificazione si considera effettuata alla data di spedizione tutela il notificante rispetto ai termini entro i quali deve eseguire la notifica, ma non si applica automaticamente ai termini successivi che decorrono dalla notificazione. Per questi ultimi rileva la ricezione dell'atto.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 20
Il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione.
La spedizione determina il momento di proposizione del ricorso, ma non fa necessariamente decorrere il termine per la successiva costituzione in giudizio del ricorrente.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 22
Il ricorrente deve costituirsi entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.
Nel caso di notifica postale, il termine per il deposito del ricorso presso la segreteria decorre dalla ricezione dell'atto da parte del destinatario, non dalla sua spedizione. Il ricorrente può comunque costituirsi anche prima della ricezione, depositando la ricevuta di spedizione.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 23
Il termine per la costituzione dell'amministrazione resistente decorre dalla ricezione dell'atto; la Corte ha ritenuto coerente applicare lo stesso criterio al ricorrente.
Massime di principio
- Quando un atto processuale tributario è notificato a mezzo posta, occorre distinguere tra il momento in cui la notifica si perfeziona per il notificante, normalmente collegato alla spedizione, e il momento da cui decorrono i termini successivi connessi alla ricezione dell'atto.
- Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente e per il deposito della copia del ricorso notificato decorre, di regola, dalla ricezione del ricorso da parte del destinatario, non dalla data di spedizione.
- La possibilità di costituirsi anticipatamente depositando la ricevuta di spedizione non significa che la spedizione faccia decorrere automaticamente il termine a pena di inammissibilità.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare sia la ricevuta di spedizione sia la prova della ricezione, perché la seconda consente di calcolare correttamente il termine per la costituzione.
- Il principio mira a evitare che il ricorrente debba iscrivere la causa a ruolo prima di poter verificare l'esito della notificazione e assicura un trattamento coerente tra notificazione postale diretta e notificazione eseguita tramite ufficiale giudiziario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 giu 2017Sentenza del 07/06/2017 n. 133 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 7 giu 2017Sentenza del 07/06/2017 n. 10524 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 giu 2017Sentenza del 07/06/2017 n. 14088 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 giu 2017Sentenza del 07/06/2017 n. 14089 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 giu 2017Sentenza del 07/06/2017 n. 14137 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 giu 2017Sentenza del 07/06/2017 n. 28076 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →