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Parere

Parere n. 545/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto-OMISSIS- dell’8 marzo 2022 di diniego della concessione cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202401537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto dell'8 marzo 2022 di diniego della concessione della cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente, cittadina straniera, aveva presentato il 26 gennaio 2018 un'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell'interno ha respinto l'istanza ritenendo che, sulla base dell'attività informativa svolta, fossero emersi elementi riferibili a un familiare della richiedente tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. Il diniego è stato adottato senza la preventiva comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché l'amministrazione ha affermato che il provvedimento si fondava su dati riservati, sottratti all'accesso e la cui divulgazione avrebbe potuto pregiudicare la sicurezza nazionale. La ricorrente ha dedotto, con plurime censure ricondotte alla violazione e falsa applicazione della legge n. 91/1992 e all'eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Il Consiglio di Stato ha rilevato di non disporre degli elementi istruttori necessari per definire il merito, in particolare quanto al contenuto degli elementi informativi e alla reale classificazione dei documenti richiamati dal Ministero.

Il parere

La Sezione non ha definito né le questioni preliminari né il merito delle censure. Ha sospeso l'espressione del parere e ha disposto un'integrazione istruttoria, imponendo al Ministero dell'interno di trasmettere entro trenta giorni, con modalità idonee a preservare la riservatezza, una nota sintetica sugli elementi emersi nell'istruttoria amministrativa e un'attestazione sulla reale classificazione dei documenti riservati menzionati nella relazione ministeriale. La documentazione dovrà essere trasmessa in plico sigillato, recante sul frontespizio il numero del ricorso, presso la segreteria della Sezione. La richiesta istruttoria è formulata impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito. Il termine è stato collegato all'esigenza di assicurare la ragionevole durata anche del ricorso straordinario, come riconosciuto dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Osservazioni

Integrazione istruttoria sugli elementi informativi riservati

Il Ministero dell'interno deve illustrare sinteticamente gli elementi emersi nell'istruttoria amministrativa dai quali deriverebbero le circostanze ostative alla concessione della cittadinanza, utilizzando modalità idonee a preservare la riservatezza.

Reale classificazione dei documenti

La documentazione trasmessa deve dare atto della reale classificazione dei documenti indicati nella relazione ministeriale come riservati.

Modalità e termine della trasmissione

La nota deve essere trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento del parere, in plico sigillato recante sul frontespizio il numero del ricorso e da consegnare presso la segreteria della Sezione.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    Costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente.

  • art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241

    La sua applicazione è stata esclusa dal Ministero in ragione dell'utilizzazione di dati riservati la cui conoscenza avrebbe potuto pregiudicare la sicurezza nazionale; il Consiglio di Stato non ha ancora deciso la questione.

  • art. 2, comma 1, lettera d), decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415

    È richiamato quale fondamento della sottrazione all'accesso dei documenti contenenti elementi la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali.

  • art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente e delle parti terze.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • art. 6 CEDU

    le tutele previste dalla Convenzione (e segnatamente l’art. 6 sulla ragionevole durata dei processi) sono riferibili anche al ricorso straordinario

    La ragionevole durata del procedimento deve essere assicurata anche nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • sentenza Corte costituzionale n. 63 del 2023

    È richiamata per affermare l'applicabilità delle garanzie convenzionali, inclusa quella della ragionevole durata, al ricorso straordinario.

  • sentenza Corte europea dei diritti dell'uomo, Sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani contro Italia

    È richiamata quale precedente secondo cui le garanzie della Convenzione, in particolare la ragionevole durata del processo, si riferiscono anche al ricorso straordinario.

  • parere del Consiglio di Stato n. 1247 del 13 novembre 2025

    È richiamato come precedente conforme quanto alla necessità di acquisire, con modalità rispettose della riservatezza, elementi informativi relativi ad atti classificati.

Massime di principio

  • Quando il diniego di cittadinanza si fonda su informazioni riservate o classificate, il Consiglio di Stato può sospendere l'espressione del parere e disporre l'acquisizione, con modalità idonee a preservare la segretezza, di una sintesi degli elementi informativi rilevanti e della verifica sulla reale classificazione dei documenti.
  • La classificazione riservata degli atti non esonera l'amministrazione dall'obbligo di fornire al giudice consultivo gli elementi necessari per il controllo sulla legittimità del diniego, sebbene tali elementi possano essere trasmessi con modalità non accessibili al privato.
  • Nel ricorso straordinario, la necessità di tutelare la sicurezza nazionale deve essere conciliata con l'esigenza che il Consiglio di Stato disponga di una base istruttoria sufficiente per definire il ricorso; l'assenza di tali elementi giustifica un provvedimento interlocutorio.
  • La garanzia della ragionevole durata del procedimento, riconducibile all'art. 6 CEDU, si applica anche al ricorso straordinario e giustifica la fissazione di un termine per l'adempimento degli incombenti istruttori.
  • La sospensione dell'espressione del parere per esigenze istruttorie può essere disposta senza anticipare alcuna decisione sulle questioni di rito o di merito dedotte nel ricorso.

Diniego di cittadinanza fondato su informazioni riservate

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una cittadina straniera contro il decreto del Ministero dell'interno dell'8 marzo 2022, con cui è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.

Premesse e motivi del ricorso

L'amministrazione ha ritenuto ostativa alla concessione della cittadinanza l'esistenza di elementi informativi, riferiti a un familiare della richiedente, tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. Il Ministero ha inoltre omesso la comunicazione dei motivi ostativi prevista dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990, sostenendo che il diniego fosse fondato su dati riservati, sottratti all'accesso perché potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza nazionale.

La ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo la violazione e falsa applicazione della legge n. 91/1992 e l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.

Istruttoria ministeriale

Nella relazione trasmessa al Consiglio di Stato, il Ministero ha ribadito la prevalenza dell'esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale sull'interesse della richiedente. Ha precisato che gli elementi utilizzati erano stati attinti da atti classificati come "riservati" e ne ha escluso la divulgazione e la disponibilità da parte della privata.

Il Ministero ha richiamato l'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, relativo ai documenti sottratti all'accesso perché contenenti elementi la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali. La relazione è stata trasmessa alla ricorrente, che non ha replicato.

Valutazioni della Sezione

La Sezione ha ritenuto di non poter definire il merito del ricorso per mancanza degli elementi istruttori necessari. In particolare, la mera indicazione dell'esistenza di atti riservati non consentiva al Collegio di verificare adeguatamente la base informativa del diniego e la consistenza delle circostanze ritenute ostative alla concessione della cittadinanza.

Richiamando il proprio parere n. 1247 del 13 novembre 2025, il Consiglio di Stato ha disposto che il Ministero fornisca, con modalità idonee a preservare la riservatezza, una sintesi degli elementi emersi nell'istruttoria amministrativa e dia conto della reale classificazione dei documenti menzionati nella relazione.

Incombenti istruttori e ragionevole durata

Il Ministero dovrà trasmettere la documentazione entro trenta giorni dal ricevimento del parere, in plico sigillato recante il numero del ricorso, presso la segreteria della Sezione. La richiesta è stata formulata impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito.

La fissazione del termine è stata collegata all'esigenza di assicurare la ragionevole durata anche del ricorso straordinario. La Sezione ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023 e la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, Sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani contro Italia, secondo cui le garanzie della Convenzione, in particolare quella prevista dall'art. 6 CEDU, si applicano anche al ricorso straordinario.

Esito

Il parere è interlocutorio: l'espressione del parere conclusivo è stata sospesa e sono stati disposti specifici incombenti istruttori a carico del Ministero dell'interno. Il Consiglio di Stato non ha ancora deciso né le questioni preliminari né il merito delle censure relative al diniego di cittadinanza, all'omessa comunicazione dei motivi ostativi e all'utilizzazione di informazioni riservate.

Oscuramento dei dati

La Segreteria è stata incaricata di oscurare le generalità e ogni altro dato idoneo a identificare la ricorrente e le parti terze, in applicazione dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaRiserva di legge e gerarchia delle fontiTrasparenza e pubblicitàPrincipi di precauzione e prevenzione

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