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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11491/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non fondata la censura perché meramente reiterativa di profili già vagliati dalla Corte territoriale e contrastata da motivazione congrua sulla presenza di una condotta violenta finalizzata a impedire l'identificazione. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e altro, deducendo un unico motivo: l'insussistenza del reato per asserita inidoneità della condotta, che sarebbe consistita in una mera resistenza passiva e nella fuga. La Corte di cassazione rileva che la doglianza ripropone questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, il quale aveva motivato in modo adeguato evidenziando una condotta violenta posta in essere dall'imputato per impedire la sua identificazione.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La Corte richiama la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e valorizza, ai fini della configurabilità del reato, la condotta violenta volta a impedire l'identificazione, escludendo che una mera fuga o resistenza passiva bastino a superare la motivazione del giudice di merito nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre censure già specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta.
  • Ai fini della resistenza a pubblico ufficiale non è sufficiente richiamare una mera fuga o una passiva sottrazione al controllo: occorre verificare se la condotta, nel concreto, presenti un connotato di violenza o minaccia idoneo a ostacolare l'atto dell'ufficiale o l'identificazione della persona.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando quest'ultimo abbia spiegato in modo adeguato gli elementi fattuali da cui desume la sussistenza del reato contestato.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale

Testo integrale

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