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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-668/16

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2018. — Commissione europea contro Repubblica federale di Germania. — Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2006/40/CE – Emissioni provenienti dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore – Articolo 5, paragrafi 4 e 5 – Direttiva 2007/46/CE – Omologazione dei veicoli a motore – Articoli 12, 29, 30 e 46 – Veicoli non conformi alle norme tecniche – Responsabilità delle autorità nazionali. — Causa C-668/16

Giurisprudenza europea62016CJ0668

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accerta un inadempimento della Germania per non aver imposto in tempo il ripristino della conformità di 133713 veicoli Daimler muniti di un refrigerante vietato, nonché per non aver adottato misure sanzionatorie adeguate contro il costruttore. Ritiene invece non provata l’illegittimità dell’estensione dell’omologazione del tipo 245G, respingendo la censura di elusione della normativa sul clima. La decisione chiarisce che il margine di discrezionalità delle autorità nazionali non può svuotare il sistema armonizzato di omologazione UE.

Inadempimento della Germania per mancata adozione di misure contro la non conformità di veicoli Daimler alle regole UE sugli impianti di condizionamento e per mancata previsione/applicazione di sanzioni; respinta invece l’accusa di elusione tramite estensione di omologazione.

La questione giuridica

La Corte doveva stabilire, in primo luogo, se la Germania avesse violato la direttiva 2006/40/CE e la direttiva 2007/46/CE non adottando misure per ripristinare la conformità dei veicoli dei tipi 246, 176 e 117, commercializzati con un refrigerante non conforme, e non imponendo sanzioni adeguate ai costruttori. In secondo luogo, doveva verificare se la concessione dell’estensione dell’omologazione del tipo 245G a veicoli già coperti da omologazioni successive costituisse un’elusione illecita della direttiva 2006/40/CE.

Principio di diritto

Quando l’autorità dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione viene a conoscenza che veicoli nuovi non sono conformi al tipo omologato, deve adottare tempestivamente le misure necessarie per ripristinare la conformità ai sensi degli articoli 12 e 30 della direttiva 2007/46/CE; può differire l’intervento solo se il costruttore addita elementi obiettivi e seri che facciano ritenere l’esistenza di un grave rischio per sicurezza, salute o ambiente, ma se tale rischio non risulta dimostrato deve agire senza indugio. Inoltre, lo Stato membro deve prevedere e applicare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi del costruttore ex articoli 5 e 18. La Corte respinge invece la censura di elusione della direttiva 2006/40/CE tramite estensione dell’omologazione 245G, per mancanza di prova dell’identità tecnica dei veicoli e perché il sistema UE consente, nei limiti previsti, l’estensione di omologazioni precedenti.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Direttiva 2006/40/CE
  • Articolo 5, paragrafi 4 e 5, direttiva 2006/40/CE
  • Direttiva 2007/46/CE
  • Articoli 4, 5, 6, 12, 14, 15, 17, 18, 29, 30, 32, 45 e 46 direttiva 2007/46/CE
  • Allegati II, IV, IX e X direttiva 2007/46/CE
  • Regolamento (UE) n. 371/2010
  • Regolamento (UE) n. 678/2011
  • Direttiva 2001/95/CE

Inadempimento della Germania in materia di omologazione dei veicoli e refrigeranti degli impianti di condizionamento

La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE proposto dalla Commissione contro la Repubblica federale di Germania. Al centro della controversia vi sono la direttiva 2006/40/CE sugli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore e la direttiva 2007/46/CE sul quadro generale di omologazione dei veicoli.

Parti e contesto fattuale

La Commissione contestava alle autorità tedesche, in particolare al Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), di non aver reagito adeguatamente alla commercializzazione da parte di Daimler AG di veicoli dei tipi 246, 176 e 117 non conformi al tipo omologato, perché muniti di un refrigerante diverso da quello dichiarato e con potenziale di riscaldamento globale superiore al limite di 150.

Normativa rilevante

La Corte richiama, tra le altre, le seguenti disposizioni:

  • articolo 5, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2006/40/CE, che vieta nuove omologazioni e, dal 1° gennaio 2017, l’immatricolazione e la commercializzazione di nuovi veicoli con impianti contenenti gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150;
  • articoli 12 e 30 della direttiva 2007/46/CE, relativi alla conformità della produzione e ai veicoli non conformi al tipo omologato;
  • articoli 5, 18 e 46 della direttiva 2007/46/CE, concernenti la responsabilità del costruttore, il certificato di conformità e le sanzioni;
  • articoli 29 e 32 della stessa direttiva, che disciplinano rispettivamente il rifiuto di immatricolazione in caso di grave rischio e il richiamo dei veicoli;
  • allegati II, IV, IX e X della direttiva 2007/46/CE.

Prima censura: mancato ripristino della conformità

La Commissione sosteneva che la Germania avrebbe dovuto imporre tempestivamente misure per riportare i 133713 veicoli ai tipi omologati, eventualmente fino alla revoca dell’omologazione o al richiamo/conversione dei veicoli.

La Corte afferma che gli articoli 12 e 30 della direttiva quadro lasciano sì un margine di valutazione alle autorità nazionali sulle misure da adottare, ma tale discrezionalità non può paralizzare l’obiettivo di conformità del sistema armonizzato. Se il costruttore segnala un possibile grave rischio per sicurezza, salute o ambiente, lo Stato membro può effettuare una propria valutazione preliminare; tuttavia, se il rischio non è dimostrato, deve adottare senza ritardo le misure necessarie per ristabilire la conformità.

Nel caso concreto, la Corte rileva che le autorità tedesche hanno reagito tardivamente: solo il 23 marzo 2017 il KBA ha ordinato la conversione, ben oltre il termine fissato nel parere motivato. Per questo la Germania è dichiarata inadempiente rispetto alla direttiva 2006/40/CE e agli articoli 12 e 30 della direttiva 2007/46/CE.

Seconda censura: mancata applicazione di sanzioni

La Commissione contestava anche la violazione dell’articolo 46 della direttiva 2007/46/CE, sostenendo che la Germania non aveva previsto o applicato sanzioni per le violazioni degli articoli 5 e 18 commesse da Daimler.

La Corte distingue nettamente gli obblighi degli Stati membri in materia di conformità della produzione da quelli relativi alle sanzioni. L’articolo 46 persegue un obiettivo autonomo: assicurare il funzionamento del mercato interno e la leale concorrenza, oltre a garantire che l’acquirente riceva un certificato di conformità veritiero. Ne consegue che la mancata adozione di misure sanzionatorie entro il termine del parere motivato integra un ulteriore inadempimento. La Germania viene quindi condannata anche per violazione della direttiva 2006/40/CE e del combinato disposto degli articoli 46, 5 e 18 della direttiva 2007/46/CE.

Terza censura: pretesa elusione mediante estensione dell’omologazione 245G

La Commissione sosteneva infine che il KBA avesse eluso la direttiva 2006/40/CE consentendo a Daimler di estendere l’omologazione del tipo 245G, precedente all’applicabilità delle nuove regole, a veicoli già omologati come tipi 246, 176 e 117.

La Corte respinge questa censura. In primo luogo, rileva che la Commissione non ha fornito prove sufficienti dell’identità tecnica tra i veicoli interessati dall’estensione del tipo 245G e quelli dei tipi 246, 176 e 117. In secondo luogo, osserva che la disciplina UE consente, entro certi limiti, l’estensione delle omologazioni e che il regolamento n. 678/2011 conferma l’esistenza di margini di definizione del tipo di veicolo. Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2006/40/CE prevede espressamente un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2017 durante il quale nuove immatricolazioni potevano ancora avvenire sulla base di estensioni di omologazioni anteriori.

Dispositivo e portata pratica

La Corte dichiara l’inadempimento della Germania limitatamente a due profili:

  • mancato tempestivo ripristino della conformità dei 133713 veicoli Daimler ai tipi omologati;
  • mancata adozione delle misure necessarie all’applicazione di sanzioni nei confronti del costruttore.

Il ricorso è respinto per il resto, in particolare quanto all’asserita elusione della direttiva 2006/40/CE tramite estensione dell’omologazione 245G.

Rilievo per i professionisti

La sentenza è rilevante perché chiarisce che, nel sistema di omologazione UE, l’autorità nazionale non può limitarsi a un controllo formale né rinviare indefinitamente gli interventi quando la non conformità è accertata. Per gli operatori del settore automotive, la decisione conferma anche che l’eventuale difesa basata su presunti rischi per la sicurezza deve essere supportata da elementi seri e oggettivi; in assenza di tali elementi, prevale l’obbligo di ripristino della conformità e di attivazione del sistema sanzionatorio.

Come è indicizzato

Materieomologazione dei veicolidiritto dell’ambientesicurezza dei prodottiresponsabilità delle autorità nazionalisanzioni amministrative

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