Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 539/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento di tutti gli atti della gara e della determina 14.1.2026 di aggiudicazione al Consorzio stabile Impero della “Procedura d’acquisto mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. ai sensi dell’art. 32 del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 36/2023 presente sulla piattaforma AcquistinretePA di Consip s.p.a./Servizio di ristorazione collettiva mediante catering completo, comprendente la somministrazione dei pasti, la pulizia e la raccolta differenziata dei rifiuti, nonché il riordino dei locali e delle attrezzature all’uopo adibiti, da parte della ditta appaltatrice, presso la Caserma T. Testero sede del Comando Provinciale e del Gruppo Genova”, identificata come “Procedura SDAPA n. 5575687 CIG B85B1ED247”.

Giustizia amministrativa202600120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della gara e determina di aggiudicazione del servizio di ristorazione collettiva presso una caserma della Guardia di Finanza al Consorzio Stabile Impero

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, seconda classificata in una procedura SDAPA con due concorrenti ammessi, ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore del Consorzio Stabile Impero, deducendo: il difetto, in capo all'aggiudicatario e alle consorziate, delle certificazioni ISO 9001, ISO 22005, ISO 22000 e ISO 14001 richieste dalla lex specialis a pena di esclusione; l'attribuzione indebita di 10 punti per il possesso della certificazione UNI ISO 45001; la violazione dell'art. 52, comma 1, d.lgs. 36/2023; la violazione dell'art. 36 d.lgs. 36/2023 e il mancato accesso all'offerta dell'aggiudicatario. Con i motivi aggiunti, proposti dopo un accesso parziale, ha contestato l'idoneità delle certificazioni ISO 22005, ISO 22000, ISO 9001 e ISO 14001 perché rilasciate da organismi non accreditati o conseguite oltre il termine di presentazione delle offerte; ha contestato inoltre l'attribuzione di 10 punti per la certificazione UNI 11584, rilasciata da organismo non accreditato per il settore merceologico della ristorazione collettiva, nonché il diniego parziale di accesso, motivato genericamente con esigenze di tutela del know-how. La domanda di accesso è stata poi rinunciata dalla ricorrente. Il TAR ha concentrato la decisione sulle certificazioni ISO 22005, ISO 22000 e UNI 11584, ritenendo decisiva la mancata dimostrazione del loro accreditamento o della loro equivalenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di aggiudicazione. Ha chiarito che, benché la lex specialis richiamasse l'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, le certificazioni richieste erano previste espressamente come requisiti da possedere a pena di esclusione e operavano anche quali mezzi di prova della conformità dell'offerta e criteri per l'attribuzione dei punteggi tecnici. Ai sensi dell'allegato II.8 al d.lgs. 36/2023, le certificazioni devono provenire da organismi di valutazione della conformità accreditati secondo il regolamento (CE) n. 765/2008, oppure da organismi esteri accreditati dal corrispondente ente nazionale, o comunque risultare equivalenti. Il principio di equivalenza non può essere invocato genericamente: quando la validità della certificazione è contestata, spetta alla parte che lo invoca dimostrare l'accreditamento estero, l'appartenenza dell'organismo al sistema IAF MLA o l'effettiva idoneità della certificazione a soddisfare i requisiti di gara. Nel caso concreto, le certificazioni ISO 22005 e ISO 22000, richieste come requisiti di partecipazione, e la certificazione UNI 11584, cui erano collegati 10 punti tecnici, non recavano il marchio di accreditamento Accredia o IAF; inoltre, la stazione appaltante non aveva fornito prova della loro equivalenza secondo i criteri indicati. Il TAR ha quindi ritenuto fondate le censure relative all'esclusione dell'aggiudicatario e all'illegittima attribuzione del punteggio tecnico, assorbendo le ulteriori questioni. La domanda di accesso era stata rinunciata. Il Ministero e il Consorzio Stabile Impero sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 4.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 d.lgs. 36/2023

    Disciplina il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione richiamato nella procedura di gara.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 36/2023

    Invocato dalla ricorrente in relazione alle modalità di attestazione del possesso dei requisiti; la decisione non sviluppa uno specifico accertamento su tale censura.

  • art. 87, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa per la richiesta di certificazioni di qualità come mezzi di prova della conformità dell'offerta.

  • Allegato II.8 d.lgs. 36/2023

    Le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici una relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità quale mezzo di prova di conformità dell'offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

    Le certificazioni devono provenire da organismi di valutazione della conformità accreditati secondo il regolamento (CE) n. 765/2008 o, nei casi previsti, da organismi esteri accreditati dal corrispondente ente nazionale; sono ammessi mezzi di prova equivalenti, ma chi invoca l'equivalenza deve dimostrarla.

  • art. 35 d.lgs. 36/2023

    Richiamato nella censura relativa all'accesso agli atti di gara; la domanda di accesso è stata successivamente rinunciata.

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    Richiamato per la comunicazione dell'aggiudicazione e l'accesso agli atti della procedura; la relativa domanda è stata rinunciata.

  • art. 116 c.p.a.

    Richiamato per la domanda giudiziale di accesso agli atti, poi oggetto di rinuncia.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che invoca il principio di equivalenza delle certificazioni deve provare che l'organismo emittente è accreditato all'estero, aderisce al sistema IAF MLA o che la certificazione soddisfa comunque i requisiti di gara.

  • regolamento (CE) n. 765/2008

    Individua il quadro europeo di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e consente di riconoscere certificazioni emesse da organismi accreditati dagli enti nazionali di altri Stati.

  • art. 44 direttiva 2014/24/UE

    Richiamato dalla ricorrente in materia di rapporti di prova e certificazioni; la decisione valorizza la necessità dell'accreditamento o della comprovata equivalenza.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis richiede certificazioni di qualità a pena di esclusione, tali certificazioni costituiscono requisiti vincolanti di partecipazione o mezzi di prova della conformità dell'offerta, anche se la disciplina di gara le qualifica formalmente come requisiti di esecuzione.
  • Ai sensi dell'allegato II.8 al d.lgs. 36/2023, una certificazione utilizzata in gara deve provenire da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo il regolamento (CE) n. 765/2008, oppure da un organismo estero accreditato dal corrispondente ente nazionale; in mancanza, la certificazione non è idonea a comprovare il requisito o il criterio tecnico.
  • Il principio di equivalenza delle certificazioni non opera per effetto della sola allegazione da parte della stazione appaltante: se l'accreditamento presso l'ente nazionale è contestato, chi invoca l'equivalenza deve dimostrare l'accreditamento dell'organismo emittente presso un ente nazionale estero, l'appartenenza al sistema IAF MLA o l'effettiva capacità della certificazione di soddisfare i requisiti e i criteri di gara.
  • La contestazione puntuale dell'assenza di accreditamento di un organismo certificatore trasferisce sulla parte che invoca l'equivalenza l'onere di fornire una prova specifica; il richiamo generico al principio di equivalenza non è sufficiente.
  • L'assenza di una certificazione validamente accreditata, quando essa sia prevista come requisito di partecipazione, può determinare l'illegittimità dell'ammissione dell'aggiudicatario; quando la certificazione sia prevista come criterio tabellare, rende illegittima l'attribuzione del relativo punteggio.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusioneCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoConcorrenza ed evidenza pubblicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.