Cassazione Penale, Sentenza n. 19915/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato era stato condannato per truffa in concorso e per usura aggravata: avrebbe dichiarato di poter ottenere un finanziamento per l'acquisto di un esercizio commerciale inducendo le vittime a consegnargli 4.000 C, e avrebbe inoltre prestato 1.000 C per pagare la prima rata, ottenendo in cambio una cambiale da 1.150 C con un interesse annuo del 57%. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 640 e 644 c.p. per un presunto travisamento delle prove, contestando la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'usura e la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e dei documenti; (2) illegittimità della qualificazione come aggravante dello "stato di bisogno" (art. 644, comma 5, n. 3 c.p.), sostenendo che la situazione di difficoltà non può essere dedotta da un singolo prestito; (3) eccessiva severità della pena e mancato apprezzamento prevalente delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione dell'età avanzata e delle condizioni di salute dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure si risolvessero in contestazioni di fatto e in un diverso apprezzamento delle prove, che non sono sindacabili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 c.p.p. La Corte ha osservato che il compendio probatorio (dichiarazioni della persona offesa e la cambiale da 1.150 C) era coerente e sufficiente, e che l'usura si consuma con la pattuizione di interessi usurari, anche indipendentemente dall'effettivo pagamento. Ha confermato inoltre la sussistenza dell'aggravante collegata allo stato di bisogno della vittima, ritenuta motivata dai giudici di merito, e ha respinto la richiesta che le attenuanti generiche prevalessero sulle aggravanti, in presenza di precedenti specifici e recidiva. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p. (truffa)
Il vizio relativo al reato di truffa non è stato sviluppato in modo specifico nel ricorso; la Corte nazionale ha ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa, non contestate con argomenti mirati, insieme agli altri elementi documentali, giustificassero la condanna per truffa
art. 644 c.p. (usura)
La Corte ha ritenuto integrato il reato di usura sulla base della cambiale contenente un interesse usurario e delle dichiarazioni della persona offesa; la giurisprudenza richiamata dalla sentenza sottolinea che l'usura si realizza già nel momento della pattuizione dell'interesse usurario, indipendentemente dal pagamento effettivo
art. 644, comma 5, n. 3 c.p. (aggravante per lo stato di bisogno della persona offesa)
I giudici hanno ritenuto provato lo stato di bisogno della vittima (disoccupazione propria e del coniuge) e hanno ritenuto legittimo applicare l'aggravante; la Corte ha ritenuto non fondata la censura che negava la possibilità di desumere lo stato di bisogno dal contesto del singolo prestito
art. 606 c.p.p. (limiti del sindacato di legittimità)
La Corte ha applicato il principio che in cassazione non è ammesso riesaminare il merito delle prove: il ricorso che si limita a proporre una diversa valutazione dei fatti è inammissibile; il controllo in sede di legittimità riguarda vizi di diritto e la coerenza logico-giuridica della motivazione
Massime di principio
- In cassazione non è ammesso riproporre una semplice rivalutazione delle prove o un diverso apprezzamento delle dichiarazioni: il ricorso deve individuare vizi di diritto o illogicità nella motivazione e non limitarsi a contrapporre una versione alternativa dei fatti
- Per il reato di usura è sufficiente la pattuizione di condizioni interessiari usurarie (es. quanto indicato in una cambiale) perché il reato si consideri consumato, ancorché non sia provato l'effettivo pagamento degli interessi
- Lo stato di bisogno della vittima, ai fini dell'aggravante dell'art. 644 comma 5 n.3 c.p., può essere desunto dal contesto e dalla situazione economica al momento dei fatti (es. disoccupazione); non è necessario che derivi da più prestiti
- La valutazione di prevalenza tra aggravanti e attenuanti è discrezionale e il giudice di merito può ritenere non prevalenti le attenuanti quando vi siano precedenti specifici e indicazioni di recidiva; tale scelta è difficilmente sindacabile in cassazione salvo vizi motivazionali chiari
- Per contestare con successo la valutazione probatoria in sede di legittimità occorre dimostrare specifici errori logici, omissioni della motivazione o violazioni di regole di diritto nella valutazione delle prove, non una mera discordanza sulla ricostruzione fattuale
- Se il giudizio di responsabilità è confermato in due gradi (tribunale e corte d'appello), la cassazione sarà particolarmente rigorosa nell'ammettere censure che implichino una nuova valutazione del materiale probatorio
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