Sentenza del 08/02/2017 n. 3332 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un accertamento induttivo a carico di P.U., socio della s.n.c. F. dei Fratelli P., con imputazione della quota di reddito societario e tassazione separata di plusvalenze non dichiarate derivanti dal conferimento di un'azienda commerciale costituita da un chiosco sulla spiaggia, comprensivo dell'avviamento. La Commissione tributaria centrale aveva dichiarato inammissibili sia il ricorso dell'Ufficio sia quello del contribuente, ritenendo che le questioni relative al metodo di calcolo dell'avviamento e alla plusvalenza fossero valutazioni estimative non deducibili ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 636 del 1972. Gli eredi e l'Agenzia hanno impugnato tale decisione sostenendo, tra l'altro, che le questioni riguardassero violazioni di legge e condizioni giuridiche di tassabilità, non mere valutazioni estimative.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i procedimenti e ha accolto, per quanto di ragione, il primo motivo dei ricorsi degli eredi e dell'Agenzia, nonché il terzo e il quinto motivo dell'Agenzia. Ha stabilito che il divieto previsto dall'art. 26 del D.P.R. n. 636 del 1972 riguarda soltanto le questioni di fatto concernenti la quantificazione del cespite, del reddito o della base imponibile, mentre non comprende le questioni giuridiche relative all'esistenza dei presupposti della tassazione o all'ambito di applicazione della norma. Pertanto, le questioni sull'avviamento e sulla plusvalenza non erano inammissibili per il solo fatto di incidere sulla stima. È stato dichiarato inammissibile il secondo motivo degli eredi, relativo a un vizio motivazionale riferito alla sentenza di secondo grado e privo del necessario momento di sintesi. Gli ulteriori motivi dell'Agenzia sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della Commissione tributaria centrale è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, che dovrà riesaminare la controversia e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 636 del 1972, art. 26
possono essere dedotte innanzi alla commissione tributaria centrale violazioni di legge o questioni di fatto, ad eccezione di questioni relative a valutazioni estimative
Le questioni estimative escluse dalla cognizione della Commissione tributaria centrale sono soltanto quelle di fatto riguardanti direttamente la quantificazione del cespite, del reddito o della base imponibile. Restano invece deducibili le questioni giuridiche relative ai presupposti della tassazione, alla qualificazione del reddito e all'ambito di applicazione della norma.
Legge delega n. 828 del 1971, art. 10
Costituisce il principio legislativo di riferimento alla luce del quale deve essere interpretata la limitazione della cognizione della Commissione tributaria centrale prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 636 del 1972.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Il motivo di ricorso per cassazione relativo a un vizio motivazionale deve contenere, nei casi ratione temporis applicabili, il necessario momento di sintesi; in mancanza, il motivo è inammissibile.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 76, comma 3
Disciplina il rinvio al giudice tributario regionale dopo la cassazione della sentenza, attribuendo al giudice del rinvio il compito di riesaminare la controversia nei limiti indicati dalla pronuncia di cassazione e di decidere anche sulle spese.
Massime di principio
- Quando una norma processuale esclude le questioni di fatto relative a valutazioni estimative, l'esclusione va interpretata restrittivamente: riguarda la mera quantificazione, non le contestazioni sulla qualificazione giuridica del reddito o sull'esistenza dei presupposti impositivi.
- Una censura relativa all'avviamento o a una plusvalenza è ammissibile se contesta il metodo giuridico di determinazione, i presupposti della tassabilità o l'applicazione della norma; può invece essere inammissibile se mira soltanto a ottenere una diversa quantificazione numerica sulla base dei fatti.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di motivazione deve riguardare la decisione effettivamente impugnata e deve rispettare i requisiti formali applicabili al periodo processuale; non è sufficiente criticare una sentenza precedente non direttamente impugnata.
- La cassazione con rinvio non determina automaticamente la vittoria definitiva di una parte: elimina la decisione impugnata e rimette la causa al giudice competente, che dovrà riesaminare i punti indicati dalla Corte.
- Quando sia il contribuente sia l'Amministrazione ottengono l'accoglimento di alcuni motivi, il risultato è una vittoria processuale parziale o strumentale, non necessariamente il riconoscimento definitivo delle rispettive pretese sostanziali.
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