Sentenza del 26/08/2015 n. 17167 - Corte di Cassazione
Sintesi
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Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per revocazione contro la sentenza della Cassazione n. 13588/2010, sostenendo l'esistenza di numerosi errori di fatto nella valutazione dei precedenti motivi di ricorso. Le doglianze riguardavano, in particolare, la validità delle notificazioni dell'avviso di rettifica IVA, della cartella e dell'intimazione di pagamento a un contribuente residente all'estero e iscritto all'AIRE; la mancata considerazione di eccezioni, documenti e presunti giudicati favorevoli; l'omessa o insufficiente motivazione; la sottoscrizione degli atti e l'indicazione del responsabile del procedimento; nonché la liquidazione delle spese processuali. Il ricorrente contestava però, nella sostanza, valutazioni giuridiche e processuali della precedente sentenza, anziché veri errori percettivi immediatamente rilevabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi del ricorso per revocazione. Ha chiarito che l'errore revocatorio ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. deve consistere in una svista materiale o in un errore di percezione su un fatto decisivo, emergente direttamente dagli atti e non oggetto di controversia; non può invece riguardare l'interpretazione delle norme, la valutazione delle prove, il giudizio sull'autosufficienza del ricorso o la correttezza della motivazione. È stata confermata la validità della precedente decisione sfavorevole al contribuente, con condanna di quest'ultimo alle spese: Euro 5.000,00 oltre accessori in favore del Ministero e dell'Agenzia, ed Euro 5.100,00 oltre accessori in favore di Equitalia Romagna.
Norme richiamate
Art. 391-bis c.p.c.
La pronuncia della Corte di cassazione può essere impugnata per revocazione nei casi previsti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.
La revocazione delle sentenze della Cassazione è ammessa per errore di fatto revocatorio, non per riesaminare valutazioni giuridiche o processuali.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
Errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
L'errore deve essere una svista percettiva o materiale, oggettivamente evidente, decisiva e relativa a un fatto non controverso; non deve consistere in un'errata interpretazione o valutazione.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve contenere la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti sui quali il ricorso si fonda.
Il principio di autosufficienza impone di indicare con precisione gli atti rilevanti e di riportarne il contenuto necessario, anche quando si denuncia un error in procedendo.
D.P.R. n. 600/1973, artt. 58 e 60
Le disposizioni disciplinano il domicilio fiscale e le modalità di notificazione degli atti tributari; nel caso concreto la Cassazione ha ritenuto rilevante la dichiarazione IVA con indicazione del domicilio fiscale in Italia.
D.P.R. n. 602/1973, art. 26
La norma disciplina la notificazione della cartella di pagamento; la questione di legittimità costituzionale prospettata dal contribuente è stata ritenuta già affrontata dalla Corte costituzionale.
Legge n. 212/2000, art. 7
L'indicazione del responsabile del procedimento non implica necessariamente l'obbligo di sottoscrizione dell'atto e la sua omissione non comportava, per gli atti del caso concreto, la nullità.
D.L. n. 248/2007, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla Legge n. 31/2008
La nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento opera per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; non si applicava alla cartella oggetto della controversia.
Corte costituzionale, sentenza n. 366/2007
La pronuncia è stata considerata dalla Cassazione rilevante anche per la disciplina della notificazione degli atti di riscossione e ha escluso la necessità di una nuova rimessione sulla questione prospettata.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non è un ulteriore grado di giudizio: non consente di contestare l'interpretazione delle norme, la valutazione delle prove o la motivazione ritenuta ingiusta.
- Per configurare un errore revocatorio occorre dimostrare una svista oggettiva, immediatamente riconoscibile dagli atti, relativa a un fatto decisivo e non controverso; l'onere della prova ricade sul ricorrente.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza, riportando o riassumendo in modo completo e localizzabile gli atti e i documenti decisivi.
- La dichiarazione di assorbimento o di inammissibilità di un motivo non equivale automaticamente a omessa pronuncia: può derivare da una valutazione processuale che rende inutile l'esame delle censure subordinate.
- Un precedente giudicato relativo a un'altra imposta o ad annualità diverse non si estende automaticamente alla controversia tributaria successiva, soprattutto quando le pretese fiscali e i presupposti probatori non coincidono.
- Per le notificazioni a contribuenti residenti all'estero è essenziale verificare il domicilio fiscale dichiarato e il contenuto delle dichiarazioni fiscali: l'indicazione di un domicilio in Italia può incidere sulla validità della notifica.
- L'omessa indicazione del responsabile del procedimento o la mancanza di sottoscrizione producono nullità solo quando una specifica norma applicabile ratione temporis lo prevede espressamente.
- La proposizione di un ricorso di revocazione infondato o inammissibile può comportare una significativa condanna alle spese, parametrata anche alla complessità e all'estensione degli atti difensivi.
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