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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22907/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di una centrale geotermica denominata "Nuova Gabbro" nel Comune di Pomarance. La società contribuente aveva presentato DOCFA indicando la categoria D/1 e una rendita di euro 42.148,00; l’Ufficio aveva rettificato la rendita a euro 222.020,00 per il periodo 2011/2015. In primo grado era stata accolta solo in parte l’impugnazione della società, con esclusione dalla rendita dei pozzi, ritenuti assimilabili alle miniere, e dei carriponte, ritenuti macchinari. In appello la CTR aveva confermato l’esclusione dei pozzi, ma aveva ritenuto computabili carriponte, vapordotti, alternatori e trasformatori, respingendo anche le censure sulla stima dei costi e sul deprezzamento per vetustà. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 4 e 10 del r.d. n. 652/1939, dell’art. 1-quinquies del d.l. n. 44/2005 e dell’art. 1, comma 244, l. n. 190/2014, sostenendo che i pozzi geotermici, essendo componenti strutturali e impiantistiche della centrale, dovevano essere inclusi nella rendita catastale e non trattati come elementi di una miniera. Le società hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale con quattro motivi: esclusione dalla stima dei vapordotti; esclusione degli alternatori e trasformatori; violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR valorizzato i carriponte su un tema non devoluto; violazione dell’art. 115 c.p.c. per la mancata considerazione della consulenza di parte e per la motivazione ritenuta generica sulla stima dei costi e sul deprezzamento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, rigettando il ricorso incidentale delle società. Ha affermato la continuità con il principio già espresso in precedenza secondo cui, in tema di centrali geotermiche, i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti, l’alternatore e i trasformatori, in quanto componenti non separabili senza pregiudizio alla funzione di generazione energetica, devono essere inglobati nella base di calcolo della rendita catastale, perché caratterizzano l’unità immobiliare e la sua autonomia funzionale e reddituale. Ha quindi ritenuto erronea la decisione di merito che aveva ricondotto i pozzi alla disciplina delle miniere. Il terzo motivo del ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, perché la statuizione sui carriponte non aveva pregiudicato la società che non aveva impugnato l’avviso su quel punto. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza ex art. 115 c.p.c. mascherava una richiesta di riesame del merito e la consulenza tecnica di parte non ha valore probatorio autonomo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4 r.d.l. n. 652 del 1939

    si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti

    definisce il concetto di immobile urbano rilevante ai fini catastali, valorizzando stabilità e incorporazione al suolo.

  • art. 10 r.d. n. 652 del 1939

    richiamato quale norma sulla disciplina catastale rilevante per la determinazione della rendita.

  • art. 1-quinquies d.l. n. 44 del 2005, conv. in l. n. 88 del 2005

    viene assunto come base normativa per includere nella rendita gli impianti funzionalmente e strutturalmente connessi alla centrale.

  • art. 1, comma 244, l. n. 190 del 2014

    ha richiamato le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012

    la norma recepisce le istruzioni tecniche sulla determinazione della rendita delle unità a destinazione speciale o particolare.

  • art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015

    a decorrere dal primo gennaio 2016

    la Corte esclude efficacia retroattiva alla riforma dei criteri di stima dei fabbricati speciali.

  • art. 100 c.p.c.

    l’interesse ad agire o a impugnare richiede un pregiudizio concreto derivante dalla statuizione impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    il motivo è inammissibile se si denuncia ultrapetizione in modo non coerente con il reale oggetto del contendere; la censura sui carriponte era priva di interesse.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o esercita poteri istruttori non consentiti; non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 115 c.p.c. per ribadire che la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale che veicola le censure di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma processuale richiamata per la censura ex art. 115 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per escludere che l’omesso esame di singoli elementi probatori integri di per sé il vizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato nei presupposti processuali indicati dalla Corte.

Massime di principio

  • Nelle centrali geotermiche, ai fini della rendita catastale, devono essere inclusi non solo gli elementi edilizi, ma anche gli impianti e i macchinari che risultano strutturalmente e funzionalmente inscindibili dal complesso e ne caratterizzano la destinazione produttiva, purché la loro separazione alteri la funzione unitaria del bene.
  • I pozzi geotermici di estrazione e reiniezione non vanno assimilati alle miniere quando sono incorporati nella centrale e servono alla produzione di energia elettrica: la loro rilevanza catastale discende dalla funzione nella centrale, non dalla disciplina estrattiva mineraria.
  • L’individuazione degli elementi da computare nella rendita delle unità a destinazione speciale segue il criterio dell’autonomia funzionale e reddituale del complesso immobiliare, letto in chiave di connessione strutturale con gli impianti essenziali al ciclo produttivo.
  • L’interpretazione dell’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015 non può essere retroattiva: i nuovi criteri di stima dei fabbricati speciali operano solo dal 1° gennaio 2016.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione del merito; è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o esercitato poteri istruttori non consentiti.
  • La consulenza tecnica di parte ha natura di allegazione difensiva e non ha valore probatorio autonomo; il giudice di merito non è tenuto a confutarla analiticamente quando la ritenga incompatibile con il proprio convincimento.
  • Sussiste difetto di interesse all’impugnazione quando la statuizione contestata non abbia arrecato un concreto pregiudizio processuale o sostanziale alla parte che propone il gravame.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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