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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29058/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava inosservanza di norme processuali ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p., lamentando che la motivazione della sentenza di appello si era fondata su circostanze desunte dalla querela presentata dalla parte offesa (16/01/2019) che non era stata acquisita in dibattimento a fini probatori. In particolare il giudice d'appello avrebbe richiamato elementi come l'incompatibilita del bagagliaio di una Citroen C3 con la presenza di quattro bulldog americani e la circostanza che i nipoti della vittima sarebbero saliti sul tetto dell'auto, ricavando da tali fatti la conclusione che i nipoti non avrebbero potuto aprire il bagagliaio. Tali circostanze non risultavano dalla deposizione in udienza della parte offesa né da altri atti acquisiti in dibattimento; la sentenza aveva quindi utilizzato la querela, che invece, ai sensi degli artt. 431 e 511 c.p.p., è utilizzabile solo ai fini della procedibilità e non come fonte di prova, salvo che sia stata formalmente acquisita ai fini decisori o sia stata letta in udienza ai sensi dell'art. 512 c.p.p. o che la sua utilizzazione sia stata resa necessaria dall'impossibilità di sentire l'autore della querela.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che la sentenza impugnata aveva attribuito rilievo decisivo a circostanze desunte esclusivamente dalla querela e non emergenti dal dibattimento. Poiché nessuna deroga all'inutilizzabilità del contenuto della querela era operante (né consenso delle parti, né lettura in udienza ai sensi dell'art. 512 c.p.p., né impossibilità della testimonianza dell'autore della querela), la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma in composizione monocratica davanti a diverso magistrato. Il Pubblico Ministero aveva chiesto il rigetto del ricorso, ma la Corte lo ha accolto.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. lett. c)

    Norma richiamata come titolo del motivo di ricorso: inosservanza di norme processuali in relazione alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 431 c.p.p.

    Stabilisce che la querela può essere inserita nel fascicolo per il dibattimento ed è utilizzabile ai soli fini della procedibilità, quindi non idonea di per sé a costituire prova dei fatti in assenza delle condizioni previste dalla legge.

  • art. 511 c.p.p.

    Conferma la limitazione dell'utilizzabilità della querela ai soli fini della procedibilità dell'azione penale.

  • art. 512 c.p.p.

    Prevede la possibilità di leggere in udienza il contenuto della querela ai fini probatori solo quando la testimonianza dell'autore della denuncia-querela risulti impossibile; la Corte ha richiamato tale disposizione per escludere l'utilizzabilità probatoria della querela nel caso di specie.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 5, n. 51711/2014; Sez. 5, n. 21665/2018; Sez. 2, n. 51416/2013)

    Precedenti richiamati per il principio secondo cui il contenuto della querela non può costituire elemento di convincimento per la ricostruzione dei fatti in assenza delle condizioni di utilizzazione probatoria previste dalla legge.

Massime di principio

  • La querela inserita nel fascicolo è utilizzabile solo ai fini della procedibilità e non può essere usata come fonte probatoria per motivare una condanna se il suo contenuto non è stato acquisito in dibattimento secondo le norme (consenso delle parti o lettura in udienza ex art. 512 c.p.p. o impossibilità della testimonianza).
  • Il giudice d'appello non può fondare la propria motivazione su circostanze ricavate esclusivamente da atti non acquisiti come prova nel dibattimento; farlo integra vizio di motivazione e violazione di norme processuali impugnabile in Cassazione.
  • Se il giudice ha utilizzato materiale processuale inesistente o inutilizzabile ai fini decisori, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza e disporre il rinvio per un nuovo giudizio.
  • In situazioni in cui la dinamica dei fatti è controversa e dipende da dichiarazioni di terzi (es. nipoti, testimoni), l'assenza dell'esame di tali persone quando la loro deposizione è rilevante può rendere la decisione viziata per mancata acquisizione probatoria.
  • La difesa deve contestare e segnalare in appello l'uso di documenti o dichiarazioni non acquisiti in dibattimento; la Corte di Cassazione applicherà i principi sul divieto d'uso della querela per valutare la correttezza della motivazione.

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