Sentenza n. 197/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’accertamento dato atto della intervenuta scadenza in data 22.08.2010 della concessione del servizio di distribuzione del gas, del diritto del Comune di Silvi a percepire dal Gestore ITALGAS RETI SPA, quale concessionario attuale del servizio, a decorrere dal 2010, la remunerazione prodotta dal capitale netto investito di località e relativi ammortamenti e/o canone, sulla parte delle reti ed impianti divenuti di sua proprietà; e con conseguente condanna della società ITALGAS RETI SPA al pagamento in favore del Comune di Silvi di tutte le somme percepite e da percepire a titolo di remunerazione sul capitale netto investito sui cespiti di località e relativi ammortamenti, a far data dal 2010 (anno della intervenuta scadenza naturale della concessione) sulla parte di reti ed impianti di proprietà dell'Ente concedente, da determinarsi/quantificarsi in separata sede, con la rivalutazione e gli interessi, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Rapporto concessorio per la distribuzione del gas naturale e mancato pagamento al Comune della remunerazione sul capitale netto investito e degli ammortamenti relativi ai cespiti devoluti
Esito
Favorevole al ricorrente (comune concedente)
La controversia
Il Comune di Silvi, in riassunzione dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, ha chiesto di accertare che la concessione del servizio di distribuzione del gas fosse scaduta il 22 agosto 2010 e che, da tale data, le reti e gli impianti soggetti a devoluzione gratuita fossero divenuti di proprietà comunale. Ha quindi domandato la condanna di Italgas alla restituzione delle somme percepite e future, a titolo di remunerazione del capitale netto investito e dei relativi ammortamenti sui cespiti divenuti di proprietà del Comune, oltre a rivalutazione e interessi. In via subordinata ha dedotto l'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. Italgas ha sostenuto che il rapporto fosse proseguito fino al 21 giugno 2012 per effetto della disciplina legislativa sul periodo transitorio e sul piano di metanizzazione del Mezzogiorno; che la devoluzione dei beni si verificasse solo alla cessazione effettiva dell'affidamento, con il subentro del nuovo gestore; che il Comune fosse comunque titolare soltanto del canone contrattuale; che l'art. 8, comma 3, del D.M. 226/2011 non fosse applicabile ai vecchi concessionari e che il Comune non avesse provato di aver sostenuto i costi di realizzazione degli impianti. Il Comune ha inoltre contestato la tardività della produzione documentale di Italgas nel giudizio riassunto.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile la produzione documentale di Italgas, affermando che, in caso di translatio iudicii, le preclusioni processuali devono essere valutate secondo il rito del giudice munito di giurisdizione; nel processo amministrativo trovano quindi applicazione i termini dell'art. 73 c.p.a., senza automatica trasposizione delle preclusioni del processo civile. Nel merito, ha stabilito che la concessione non è scaduta il 22 agosto 2010, poiché l'atto aggiuntivo del 2004 aveva recepito la prosecuzione prevista dalla disciplina legislativa e l'art. 23, comma 4, del d.l. n. 273/2005 aveva prorogato la durata fino al dodicesimo anno dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 164/2000, vale a dire fino al 21 giugno 2012. Ha però ritenuto che la devoluzione gratuita dei cespiti si sia verificata alla scadenza naturale della concessione, il 21 giugno 2012, anche se il gestore ha continuato il servizio in regime di prorogatio. L'iscrizione dei cespiti nel patrimonio comunale ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva. La domanda economica è stata respinta: l'art. 8, comma 3, del D.M. 226/2011 disciplina i rapporti con i gestori individuati tramite le gare d'ambito e non costituisce fonte dell'obbligo di pagamento per i vecchi concessionari; inoltre, il Comune non ha provato di aver sostenuto i costi di realizzazione o ammortamento degli impianti. In assenza di diversa previsione normativa o negoziale, la prosecuzione del servizio in prorogatio resta regolata dalle condizioni economiche originarie, con obbligo del solo canone concessorio. È stata respinta anche la domanda ex art. 2041 c.c., non essendo stati provati l'impoverimento del Comune e l'arricchimento senza causa di Italgas. Il ricorso è stato accolto parzialmente quanto all'accertamento della scadenza al 21 giugno 2012 e della devoluzione gratuita dei beni, ma respinto quanto alla condanna al pagamento. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 106 c.p.c.
Consente di ricondurre la posizione di Pescara Energia a quella dell'interventore su istanza di parte, in quanto soggetto potenzialmente interessato all'esito della controversia.
art. 39 c.p.a.
Il rinvio esterno al processo civile non comporta la trasposizione meccanica delle preclusioni e decadenze del rito civile nel giudizio amministrativo riassunto.
art. 73 c.p.a.
Nel giudizio riassunto davanti al giudice amministrativo, la tempestività delle produzioni documentali deve essere valutata secondo i termini propri del rito amministrativo.
art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164/2000
La disposizione è stata recepita nell'atto aggiuntivo del 2004 quale base della prosecuzione del rapporto concessorio durante il periodo transitorio.
art. 15, comma 10-bis, d.lgs. n. 164/2000
gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine di scadenza che supera il periodo transitorio proseguono fino al completamento del periodo transitorio stesso
È stata richiamata per sostenere la prosecuzione legale delle concessioni oltre il termine originariamente previsto.
art. 23, comma 4, d.l. n. 273/2005
I termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento
Ha determinato la scadenza della concessione al 21 giugno 2012, dodicesimo anno dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 164/2000.
art. 14, comma 4, d.lgs. n. 164/2000
alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilità dell’ente locale
È stato utilizzato per individuare il momento del trasferimento dei beni reversibili all'ente locale.
art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000
Impone al concessionario uscente la prosecuzione della gestione del servizio, in regime di prorogatio e per l'ordinaria amministrazione, fino al nuovo affidamento.
art. 7, comma 1, D.M. 226/2011
alla data di cessazione effettiva dell'affidamento si è raggiunta la scadenza naturale del contratto
Il TAR ha ritenuto inconferente l'interpretazione secondo cui la norma differirebbe sempre la devoluzione alla cessazione effettiva del servizio; la disposizione riguarda l'ipotesi di scadenza anticipata rispetto al termine naturale.
art. 8, comma 3, D.M. 226/2011
Il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali e alle società patrimoniali delle reti che risultino proprietarie di una parte degli impianti dell'ambito la remunerazione del relativo capitale investito netto che l'Autorità riconosce ai fini tariffari
La disposizione si applica ai rapporti con i gestori individuati mediante gare d'ambito e non costituisce, per i vecchi concessionari in prorogatio, una fonte autonoma dell'obbligo di corrispondere al Comune la remunerazione del capitale investito.
art. 2041 c.c.
La domanda di arricchimento senza causa richiede la prova dell'impoverimento del Comune e del corrispondente arricchimento privo di giusta causa del concessionario; tale prova non è stata fornita.
Massime di principio
- In caso di riassunzione del giudizio per translatio iudicii, le preclusioni relative alle attività processuali devono essere valutate secondo il rito del giudice munito di giurisdizione; non è automatica la trasposizione nel processo amministrativo delle preclusioni proprie del processo civile.
- Nelle concessioni di distribuzione del gas rientranti nel piano di metanizzazione del Mezzogiorno, la proroga prevista dall'art. 23, comma 4, del d.l. n. 273/2005 determina la scadenza del rapporto al dodicesimo anno decorrente dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 164/2000, anche quando il contratto originario prevedeva un termine anteriore.
- Quando la concessione prevede la devoluzione gratuita dei beni al termine naturale del rapporto, la proprietà dei cespiti reversibili può trasferirsi alla scadenza naturale della concessione anche se il gestore continua provvisoriamente il servizio in regime di prorogatio; la cessazione effettiva del servizio non differisce necessariamente la devoluzione.
- L'iscrizione dei cespiti nel patrimonio dell'ente locale ha efficacia meramente dichiarativa e non costituisce, di per sé, il titolo traslativo della proprietà né impone al concessionario l'impugnazione dell'atto entro il termine decadenziale.
- L'art. 8, comma 3, del D.M. 226/2011, riferito ai gestori individuati mediante gare d'ambito, non costituisce una fonte autonoma dell'obbligo del vecchio concessionario in prorogatio di corrispondere all'ente locale la remunerazione del capitale netto investito; in assenza di diversa fonte normativa o negoziale, la prosecuzione del servizio resta regolata dalle condizioni economiche originarie.
- Il proprietario di beni devoluti gratuitamente non ha diritto alla remunerazione tariffaria del capitale investito e degli ammortamenti se non prova di avere sostenuto i costi di realizzazione o di ammortamento degli impianti, ovvero se manca una specifica previsione normativa o contrattuale attributiva di tale diritto.
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