Sentenza n. 93/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento della Questura di Foggia, div. ufficio immigrazione cat. A 12/2023, recante la data del 29 settembre 2023 e notificato in data 4 novembre 2024, a mani del ricorrente, ove veniva decretata l’archiviazione della richiesta di conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato, prodotta con kit del 13 febbraio 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di archiviazione della richiesta di conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cittadino pakistano giunto in Italia nel 2017 con permesso di soggiorno per motivi umanitari, aveva presentato il 13 febbraio 2020 una richiesta di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. Dopo la convocazione del 1° giugno 2020 per i rilievi fotodattiloscopici e l'acquisizione della documentazione, la Questura adottava un provvedimento di archiviazione, recante la data del 29 settembre 2023 e notificato il 4 novembre 2024. Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 10-bis e 21-octies l. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione dell'art. 4 Cost., dell'art. 8 CEDU, dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e dell'art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Veniva inoltre rappresentata una situazione di fraintendimento tra il richiedente e l'ufficio preposto. Nel giudizio risultava documentata l'assunzione del ricorrente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quale aiuto cuoco di ristorante.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'atto di archiviazione, rilevando che l'istruttoria e la motivazione del provvedimento contrastavano con l'evidenza della persistente attualità dell'interesse del ricorrente alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La documentazione relativa al rapporto di lavoro a tempo indeterminato era rimasta incontestata. L'Amministrazione si era costituita soltanto formalmente, non aveva depositato gli atti del procedimento, non aveva articolato specifiche difese e non aveva proceduto al riesame richiesto in sede cautelare. Il provvedimento è stato quindi ritenuto viziato da difetto di motivazione e di istruttoria, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione; l'annullamento non comporta, per quanto emerge dal testo, il rilascio diretto del permesso. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia. È stata inoltre confermata l'inammissibilità della domanda di gratuito patrocinio per il mancato adempimento alle richieste istruttorie della Commissione competente.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è stata invocata in relazione alle garanzie partecipative e al contraddittorio procedimentale, ma la sentenza non sviluppa una specifica autonoma motivazione su tale profilo.
art. 21-octies l. 241/1990
La disposizione è stata invocata dal ricorrente; il giudice ha comunque ravvisato un vizio sostanziale di difetto di motivazione e di istruttoria nell'atto di archiviazione.
art. 4 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione alla tutela del lavoro; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma.
art. 8 CEDU
Invocato dal ricorrente; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 15 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Invocato dal ricorrente in relazione al diritto di lavorare; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
Massime di principio
- È viziato per difetto di motivazione e di istruttoria il provvedimento di archiviazione di una domanda di conversione del permesso di soggiorno che non consideri adeguatamente la persistente attualità dell'interesse del richiedente, comprovata dalla disponibilità di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- Quando la documentazione prodotta dal richiedente dimostra l'esistenza di un rapporto di lavoro rilevante ai fini della domanda amministrativa e rimane incontestata, l'Amministrazione deve svolgere un'istruttoria effettiva e motivare specificamente le ragioni per cui tale elemento non consente l'accoglimento o la prosecuzione del procedimento.
- L'annullamento giurisdizionale di un atto di archiviazione per difetto di motivazione e istruttoria comporta la riedizione del potere amministrativo, senza determinare automaticamente il rilascio del titolo richiesto, salvo quanto diversamente stabilito dalla pronuncia.
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