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Sentenza

Sentenza n. 1/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202300990

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione di un fabbricato abusivo e contro il diniego implicito o espresso di condono

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo: A) violazione degli artt. 7 l. 241/1990 e 8 l.r. Sicilia 10/1991, difetto di istruttoria e lesione delle garanzie partecipative, per omessa comunicazione di avvio del procedimento; B) violazione dell'obbligo di motivazione, sostenendo che l'ordinanza di demolizione non avrebbe indicato uno specifico interesse pubblico alla repressione dell'abuso dopo il lungo tempo trascorso; C) violazione dell'art. 35 l. 47/1985 e dell'art. 39, comma 4, l. 724/1994, sostenendo che sulla domanda di condono si sarebbe formato il silenzio-assenso, anche in ragione del pagamento degli oneri e del parere dell'ispettorato, nonché affermando che il consenso della proprietaria al condono potesse desumersi implicitamente dalla documentazione relativa alla mediazione; D) nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione e omesso esame di fatti decisivi. Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l'appello devolveva soltanto i motivi espressamente riproposti, ai sensi dell'art. 101 c.p.a., e che il generico richiamo a fatti e doglianze non esaminate non soddisfaceva l'onere di specificità. Ha inoltre rilevato che alcune censure erano nuove e quindi inammissibili ai sensi dell'art. 104 c.p.a.

La decisione

L'appello è stato respinto. Quanto alla comunicazione di avvio del procedimento relativo all'ordine di demolizione, il CGARS ha ritenuto la censura comunque infondata perché l'ordine di demolizione è espressione di attività vincolata e ricade nell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990; l'appellante, inoltre, non aveva indicato quali elementi avrebbe potuto introdurre nel procedimento e come essi avrebbero potuto incidere sul contenuto dell'atto. Per il procedimento di condono, avviato su istanza di parte, non era necessaria la comunicazione di avvio, mentre l'eventuale censura relativa al preavviso di rigetto non era stata riproposta in appello. Il motivo sulla motivazione è stato ritenuto generico e non accompagnato dall'indicazione degli specifici vizi dell'atto. In ogni caso, l'ordine di demolizione di un abuso edilizio, essendo vincolato, richiede l'indicazione dell'abuso, della normativa violata e delle ragioni di ripristino della legalità, senza necessità di una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, neppure quando sia trascorso molto tempo dalla realizzazione dell'opera. Il motivo sul silenzio-assenso del condono è stato respinto perché non risultavano provati né il pagamento integrale dell'oblazione e degli oneri concessori né la presentazione della documentazione necessaria; la pratica era stata respinta per incompletezza documentale. Inoltre, il soggetto diverso dal proprietario può presentare la domanda di sanatoria, ma l'effetto sanante presuppone il consenso univoco del proprietario, che non risultava dagli atti e non poteva essere ricavato implicitamente dal verbale di mediazione. Le doglianze fondate sul lungo tempo trascorso erano quindi irrilevanti, non essendosi perfezionato il silenzio-assenso e non essendo state riproposte altre censure esaminate dal TAR. Infine, la sentenza di primo grado non era nulla: la motivazione non era né assente né apparente, ma consentiva di individuare chiaramente la ratio decidendi. Nulla sulle spese per la mancata costituzione delle controparti.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.a.

    si intendono rinunciate le domande … non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte

    In appello sono devolute soltanto le domande e censure espressamente riproposte; il generico richiamo a fatti o motivi non esaminati non è sufficiente.

  • art. 104 c.p.a.

    Non possono essere introdotti in appello motivi nuovi non dedotti in primo grado.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe dovuto essere diverso da quello adottato

    La violazione delle garanzie partecipative non determina l'annullabilità dell'ordine di demolizione quando, per la natura vincolata dell'atto, il contenuto non avrebbe potuto essere diverso; il privato deve comunque indicare gli elementi che avrebbe potuto introdurre e la loro potenziale incidenza.

  • art. 7 l. 241/1990

    L'obbligo di comunicazione di avvio non comporta l'annullamento dell'ordine di demolizione vincolato nei limiti stabiliti dall'art. 21-octies, comma 2.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Nel procedimento di condono avviato su istanza di parte, l'eventuale garanzia partecipativa rilevante è il preavviso di rigetto, non la comunicazione di avvio; la relativa censura non esaminata in appello si intende rinunciata.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'ordine di demolizione deve indicare il manufatto abusivo, la normativa violata e le ragioni di ripristino della legalità; non è necessaria un'ulteriore motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, anche dopo un lungo periodo.

  • art. 35 l. 47/1985

    Il silenzio-assenso sul condono presuppone la completezza della documentazione prescritta e l'integrale pagamento dell'oblazione e degli oneri concessori; il soggetto diverso dal proprietario necessita inoltre del consenso univoco del proprietario.

  • art. 39, comma 4, l. 724/1994

    Il silenzio-assenso sulla domanda di condono non si forma in assenza della documentazione obbligatoria e del pagamento integrale delle somme dovute.

  • art. 31 l. 47/1985

    La domanda di condono può essere presentata anche da un soggetto diverso dal proprietario che abbia un interesse qualificato, ma la sanatoria non può produrre effetti senza il consenso del proprietario legittimo.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La nullità della sentenza per vizio motivazionale ricorre solo quando la motivazione sia radicalmente assente o meramente apparente, contraddittoria in modo irriducibile, perplessa o obiettivamente incomprensibile; non ricorre quando la ratio decidendi sia chiaramente individuabile.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione di un manufatto abusivo è un provvedimento vincolato: una volta accertata l'abusività dell'opera, l'amministrazione non deve svolgere una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati né indicare un interesse pubblico concreto e attuale ulteriore rispetto al ripristino della legalità violata, anche se la demolizione è disposta a distanza di molto tempo dalla realizzazione dell'abuso.
  • La violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'annullamento di un ordine di demolizione quando, per la natura vincolata dell'atto, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; chi deduce la lesione della partecipazione deve inoltre indicare gli elementi fattuali o valutativi che avrebbe introdotto e la loro concreta potenziale incidenza sull'esito.
  • Il silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio presuppone la completezza della documentazione necessaria per l'istruttoria e l'integrale pagamento dell'oblazione e degli oneri concessori; il pagamento della sola prima rata e la documentazione incompleta impediscono la formazione del titolo tacito.
  • La domanda di condono può essere presentata da un soggetto diverso dal proprietario che abbia un interesse qualificato alla sanatoria, ma il conseguimento della sanatoria richiede il consenso univoco del proprietario legittimo; tale consenso non può essere presunto o desunto implicitamente da atti di contenuto non univoco.
  • Nel giudizio d'appello amministrativo, ai sensi dell'art. 101 c.p.a., sono devolute soltanto le domande e censure espressamente riproposte; il generico richiamo a fatti o motivi dedotti in primo grado non soddisfa l'onere di specificità e non consente al giudice d'appello di esaminarli.
  • La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione sia radicalmente assente, tautologica, meramente assertiva, obiettivamente incomprensibile o affetta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; non ricorre quando siano chiaramente individuabili la ratio decidendi e le ragioni della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiVizi formali non invalidantiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleSilenzio della pubblica amministrazione

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