Sentenza n. 792/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento - del decreto dal Prefetto della Provincia di -OMISSIS- (NR. RIF. -OMISSIS- DEL 13/02/2025) emesso in data 13/02/2025 e notificato al ricorrente in data 14/02/2025, con il quale veniva decretata la revoca, con decorrenza immediata, delle misure di accoglienza disposte in favore del sig. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca immediata delle misure di accoglienza per asserito abbandono della struttura
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio adottato ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 142/2015, con il quale erano state revocate le misure di accoglienza in conseguenza del suo allontanamento ingiustificato dalla struttura. Ha dedotto la violazione dell'art. 23 d.lgs. n. 142/2015 e della direttiva 2013/33/UE, nonché il difetto di adeguata istruttoria, sostenendo che non sussisteva il presupposto dell'abbandono del centro. È emerso che il ricorrente si era allontanato il 10 febbraio 2025, facendo ritorno dopo tre giorni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto che una breve assenza ingiustificata, seguita dal rientro nella struttura dopo tre giorni, non dimostri la volontà di abbandonare definitivamente il centro e non possa quindi essere qualificata come abbandono idoneo a giustificare la revoca delle misure di accoglienza. Il giudice ha distinto la nozione di abbandono da quella di mero allontanamento: la prima richiede un elemento soggettivo, consistente nell'intenzione dello straniero di rinunciare definitivamente al sistema di accoglienza. Non è stata ravvisata l'ipotesi di revoca automatica prevista dall'art. 23, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 142/2015. Le spese sono state compensate; è stata confermata l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142/2015
revoca delle misure di accoglienza per abbandono della struttura
La revoca automatica presuppone l'abbandono del centro di accoglienza, che non coincide con un mero allontanamento temporaneo e richiede la volontà di rinunciare definitivamente alle misure di accoglienza.
direttiva 2013/33/UE
È richiamata dal ricorrente quale parametro della disciplina delle condizioni di accoglienza, senza ulteriore specificazione nel testo della sentenza.
Massime di principio
- Ai fini della revoca delle misure di accoglienza prevista dall'art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142/2015, l'abbandono della struttura deve essere distinto dal mero allontanamento temporaneo e implica un elemento soggettivo, consistente nell'intenzione dello straniero di rinunciare definitivamente al sistema di accoglienza.
- Una breve assenza ingiustificata, seguita dal rientro nella struttura, non integra di per sé l'abbandono idoneo a giustificare la revoca delle misure di accoglienza, in mancanza di elementi dimostrativi della volontà di lasciare definitivamente il centro.
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