Sentenza del 17/10/2017 n. 4132 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Imposta di successione - Presunzione ex art. 9 commi da 1 a 3 d.lgs. 346/1990 - Immobile in comodato a favore del de cuius - Incompletezza dell'inventario per assenza - Non Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'imposta di successione e l'applicazione della presunzione prevista dall'art. 9, commi 1-3, del d.lgs. 346/1990. L'Ufficio sosteneva che l'inventario successorio fosse incompleto perché non menzionava i beni mobili presenti nell'appartamento utilizzato dal defunto, sebbene l'immobile fosse di proprietà di terzi e fosse stato concesso in comodato gratuito. I contribuenti contestavano che tali mobili potessero presumersi di proprietà del de cuius in assenza di una specifica prova della relativa titolarità.
La decisione
La contestazione dell'Ufficio è stata respinta. È stato affermato che non spetta ai contribuenti dimostrare l'assenza di titolarità del de cuius sui beni mobili collocati in un'abitazione di proprietà di terzi e concessa in comodato. Al contrario, è l'Ufficio a dover dimostrare che tali beni appartenevano effettivamente al defunto. Pertanto, la sola presenza dei mobili nell'immobile utilizzato dal de cuius non è sufficiente a integrare una presunzione di proprietà né a evidenziare l'incompletezza dell'inventario successorio.
Norme richiamate
Art. 9, commi 1-3, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni)
Presunzione relativa ai beni mobili e ai denari, gioielli e mobilia esistenti nell'abitazione del defunto e negli altri luoghi appartenenti al defunto.
La presunzione non può essere applicata automaticamente ai beni presenti in un immobile di proprietà di terzi e concesso al defunto in comodato. L'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi idonei a dimostrare che i beni mobili appartenevano effettivamente al de cuius.
Massime di principio
- Quando i beni mobili si trovano in un'abitazione di proprietà di terzi, la loro mera presenza non dimostra che appartenessero al defunto.
- In caso di contestazione dell'inventario successorio, l'Ufficio deve provare la titolarità dei beni che intende ricondurre all'asse ereditario; non può trasferire automaticamente questo onere sugli eredi.
- La presunzione fiscale relativa ai beni mobili deve essere interpretata in modo coerente con la situazione concreta di possesso e con il titolo di disponibilità dell'immobile, come il comodato.
- Per ridurre il rischio di contestazioni è opportuno documentare la proprietà dei mobili, il comodato dell'immobile e ogni elemento che dimostri che i beni appartenevano a soggetti diversi dal defunto.
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