Cassazione Penale, Ordinanza n. 13220/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna a mesi due di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda per il reato di guida con patente ritirata/sospesa o comunque in violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 285/1992, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, lamentava l'omessa applicazione della riduzione di pena nella massima estensione correlata al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo che il giudice di appello non avrebbe correttamente rideterminato il trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo manifestamente infondato. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse sufficiente e logicamente coerente nel negare il beneficio delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, e quindi insindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice contestata nel giudizio di merito; la sentenza di legittimità non ne sviluppa il contenuto, limitandosi a rilevare la conferma della condanna pronunciata in appello.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate o concesse dal giudice di merito con valutazione motivata; la scelta e la misura della relativa riduzione di pena, se sorretta da motivazione non illogica, non è sindacabile in cassazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- La censura relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile in cassazione quando investe una valutazione di merito sorretta da motivazione congrua, coerente e priva di vizi logici.
- La determinazione della misura della riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non può essere rivalutata in sede di legittimità se la motivazione è adeguata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
- Il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia già espresso una motivazione sufficiente sulle ragioni del diniego del beneficio richiesto.
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