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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02439/2024 del 25/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La lite nasce dalla costruzione di un fabbricato ritenuto non conforme alle prescrizioni urbanistiche sull’altezza degli edifici in un comune soggetto a piano di ricostruzione. I proprietari di un villino vicino hanno chiesto il risarcimento del danno da deprezzamento del loro immobile, oltre al danno non patrimoniale e morale, lamentando che il fabbricato vicino fosse stato realizzato in violazione delle norme sulle altezze. In primo grado la domanda è stata rigettata; in appello è stata invece accolta parzialmente con condanna solidale di diversi soggetti, tra cui successivi proprietari e aventi causa delle società originariamente coinvolte, al pagamento di una somma per il deprezzamento commerciale. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto: 1) estinzione del giudizio per cancellazione della società dal registro imprese e mancata tempestiva riassunzione; 2) nullità della notifica dell’appello e necessità di rivolgerlo ai soci succeduti alla società estinta; 3) violazione del giudicato interno sulla pretesa carenza di legittimazione passiva di alcuni convenuti; 4) omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato interno; 5) erronea applicazione della disciplina urbanistica, sostenendo che il piano di ricostruzione e il regolamento edilizio locale disciplinassero già altezze e volumi; 6) erronea decorrenza della prescrizione, assumendo che il termine dovesse decorrere dalla concessione in sanatoria del 1996 e non dal successivo provvedimento di rettifica del 1997.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha rigettati integralmente. Ha ritenuto infondati i primi due motivi sul processo, affermando che la cancellazione della società dal registro delle imprese produce un evento interruttivo ma, in mancanza di dichiarazione o notificazione dell’evento, opera l’ultrattività del mandato al difensore, sicché la notifica dell’appello al procuratore della società era valida; inoltre la costituzione del socio successore in appello ha comunque consentito la prosecuzione del rapporto processuale. Ha respinto i motivi sul giudicato e sulla legittimazione passiva, chiarendo che la questione atteneva in realtà alla titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio e che, in tema di tutela risarcitoria, possono rispondere anche i successivi proprietari; la censura di giudicato interno non coglieva la reale struttura della decisione impugnata. Ha confermato anche la valutazione di merito sulla disciplina urbanistica, richiamando il precedente già formato tra le stesse parti e affermando che il regolamento edilizio del 1928, per come prospettato, era in contrasto con la legge urbanistica successiva e non poteva escludere l’applicazione delle limitazioni legali in tema di altezza. Ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, il motivo sulla prescrizione, rilevando che la Corte d’appello aveva individuato nella rettifica del 1997 il primo provvedimento che introduceva espressamente la questione della maggiore altezza del fabbricato. Le spese di cassazione sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna anche all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 299, 300 e 305 c.p.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese, se non dichiarata o notificata, non impedisce la validità della notifica dell’impugnazione al procuratore per effetto dell’ultrattività del mandato; l’eventuale evento interruttivo non determina automaticamente estinzione del giudizio se la posizione processuale si stabilizza e viene poi modificata dalla costituzione dei successori.

  • art. 156 c.p.c.

    La dedotta invalidità della notificazione non è stata ritenuta idonea a travolgere il processo, anche perché la costituzione del socio successore ha sanato il vizio eventualmente esistente.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato interno non è configurabile quando la statuizione di primo grado, letta nel contesto dell’appello, risulta effettivamente censurata o comunque superata dalla devoluzione della questione di merito.

  • art. 329 c.p.c.

    La mancata impugnazione di un capo non è stata ravvisata, perché la critica alla sentenza di primo grado investiva anche la base logica della ritenuta esclusione della titolarità passiva.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale non si forma sul punto della pretesa carenza di legittimazione/titolarità passiva, poiché la questione è stata considerata devoluta al giudice di appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è stata omessa pronuncia, poiché la Corte territoriale ha esaminato il tema della passiva riferibilità della pretesa e l’eccezione di giudicato interno era assorbita dalla corretta qualificazione della questione.

  • L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17, comma 1, lett. c)

    Le limitazioni edificatorie sull’altezza degli edifici si applicano nei comuni privi di piano regolatore generale e di programma di fabbricazione; esse operano anche nei comuni soggetti a piani di ricostruzione, salvo che questi contengano specifiche prescrizioni urbanistiche incompatibili o sostitutive.

  • art. 41-quinquies L. 17 agosto 1942, n. 1150

    È richiamato in relazione ai parametri urbanistici e alla compatibilità delle previsioni del regolamento edilizio locale con la disciplina legale successiva.

  • artt. 2947 e 2935 c.c.

    La prescrizione del diritto al risarcimento decorre dal momento in cui il danno è giuridicamente e concretamente azionabile; la censura che non si confronta con la specifica individuazione del momento rilevante operata dal giudice di merito è inammissibile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la trattazione accelerata in cassazione.

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    La riforma o la cassazione della sentenza travolge anche i provvedimenti e gli atti dipendenti, compresa l’ipoteca giudiziale iscritta sulla base della condanna poi riformata o cassata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Poiché il ricorso è stato rigettato, è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese, se avvenuta nel corso del giudizio e non dichiarata né notificata, integra un evento interruttivo ma non invalida la notifica dell’impugnazione eseguita al difensore costituito, per effetto dell’ultrattività del mandato alla lite.
  • Nel giudizio di impugnazione la costituzione dei soci successori della società estinta può stabilizzare o modificare la posizione processuale già formata, evitando l’estinzione del processo per mancata riassunzione ove il contraddittorio risulti comunque integrato.
  • In materia di responsabilità risarcitoria per il pregiudizio arrecato da un abuso edilizio o da una costruzione illegittima, la domanda può essere proposta anche contro i successivi proprietari del bene che concorrono a mantenere la situazione dannosa, non essendo la tutela limitata all’azione reale ripristinatoria.
  • La questione della cosiddetta legittimazione passiva va distinta dalla titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio: quando il giudice di merito nega la riferibilità del rapporto a determinati convenuti, la censura deve confrontarsi con il contenuto sostanziale di tale accertamento e non solo con l’etichetta processuale usata in sentenza.
  • Le limitazioni legali sull’altezza degli edifici previste dalla normativa urbanistica possono applicarsi anche in presenza di piani di ricostruzione, salvo che questi contengano prescrizioni urbanistiche specifiche e incompatibili; un regolamento edilizio previgente, se contrastante con la legge urbanistica successiva, non può derogare alla disciplina legale.
  • Ai fini della prescrizione del diritto al risarcimento, il termine decorre dal momento in cui il danno è concretamente determinato e azionabile; una censura di cassazione è inammissibile se non si confronta con il passaggio motivazionale decisivo che individua tale momento.
  • In tema di giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile quando non si misura con la ratio decidendi e si limita a richiamare astratti orientamenti giurisprudenziali senza spiegare perché essi siano pertinenti al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàVizi dell'immobile
RamiProcesso civileImmobiliareResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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