Regolamento (UE) 2019/1811
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1811 della Commissione del 23 ottobre 2019 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione, nella nomenclatura combinata, di una specifica macchina semovente autobilanciante alimentata elettricamente, descritta come robot di telepresenza. La Commissione precisa il codice NC da attribuire sulla base delle regole generali di interpretazione della NC e della nota 3 della sezione XVI. Il testo disciplina inoltre il periodo transitorio di tre mesi durante il quale le ITV non conformi possono ancora essere invocate dal titolare.
Classificazione nella nomenclatura combinata di talune merci, in particolare di un robot di telepresenza semovente autobilanciante, con fissazione del relativo codice NC.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla classificazione doganale, nella nomenclatura combinata (NC), delle merci descritte nell’allegato, ai fini dell’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e delle misure tariffarie o di altra natura basate sulla NC. Riguarda gli operatori economici, gli importatori e le autorità doganali degli Stati membri per le merci corrispondenti alla descrizione tecnica contenuta nell’allegato. Sono rilevanti anche le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) già rilasciate per le merci interessate, che non siano conformi al regolamento. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1811 della Commissione interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata prevista dal regolamento (CEE) n. 2658/87. La Commissione, richiamando il codice doganale dell’Unione e le regole generali di interpretazione della NC, individua la corretta classificazione tariffaria di una specifica merce descritta in allegato: un robot di telepresenza semovente autobilanciante alimentato elettricamente.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento si inserisce nella disciplina doganale unionale e mira a evitare interpretazioni divergenti tra gli Stati membri sulla classificazione delle merci. In particolare, la classificazione uniforme è necessaria quando la merce presenta caratteristiche tecniche che possono indurre dubbi sull’inquadramento nella NC e, di conseguenza, sull’applicazione di dazi e misure collegate.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le merci descritte nell’allegato, vale a dire la macchina semovente autobilanciante con componenti quali accelerometro, giroscopio, motore elettrico, modulo Bluetooth, batteria ricaricabile, braccio telescopico verticale e supporto per tablet. L’articolo è controllabile da remoto solo tramite un dispositivo compatibile dotato di comunicazione Bluetooth e svolge, secondo la motivazione della Commissione, funzioni di trasporto, sollevamento/abbassamento e alimentazione elettrica del tablet.
Classificazione tariffaria disposta
L’articolo 1 impone la classificazione della merce nel codice NC 8428 90 90. La Commissione fonda tale scelta sulle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata e sulla nota 3 della sezione XVI.
La motivazione allegata chiarisce che:
- la merce si limita a spostare il tablet e a fornirgli energia elettrica;
- non consente al tablet di eseguire operazioni diverse da quelle cui è destinato;
- non rende il tablet atto a un particolare lavoro, non gli conferisce possibilità supplementari e non lo mette in grado di assicurare un servizio particolare in relazione alla sua funzione principale;
- la classificazione alla voce 8473 è quindi esclusa, poiché non si tratta di un accessorio destinato esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8470 a 8472;
- sono escluse anche le voci 8479 e 8543, perché l’articolo svolge più funzioni riconducibili alle macchine dei capitoli 84 e 85;
- ai sensi della nota 3 della sezione XVI, l’apparecchio deve essere classificato secondo la funzione principale, che è individuata nel trasporto e nel sollevamento/abbassamento del tablet.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 introduce un regime transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento. Tali informazioni possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in applicazione dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicazione negli Stati membri
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con conseguente effetto immediato e uniforme nell’ordinamento doganale unionale.
Disposizioni principali
Classificazione della merce descritta nell’allegato
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella in allegato siano classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Nel caso specifico, il robot di telepresenza semovente autobilanciante è classificato nel codice NC 8428 90 90 come altra macchina o apparecchio di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione.
Criteri di classificazione e motivazione tecnica
La classificazione è fondata sulle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, sulla nota 3 della sezione XVI e sui testi dei codici NC 8428, 8428 90 e 8428 90 90. La motivazione esclude la classificazione alle voci 8473, 8479 e 8543, ritenendo che la funzione principale dell’articolo sia il trasporto e il sollevamento/abbassamento del tablet, mentre le altre funzioni sono accessorie.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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