Cassazione Civile, Ordinanza n. 34956/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 con cui l'Amministrazione finanziaria aveva negato, ai fini IVA e delle imposte dirette, la deduzione/detraibilità di costi ritenendo che le operazioni contestate fossero inserite in una frode carosello, con conseguente rideterminazione della maggiore pretesa fiscale. La CTP aveva confermato l'accertamento, mentre la CTR aveva accolto parzialmente l'appello del contribuente limitatamente a un rilievo, ritenendo non dimostrata la consapevole partecipazione della società a una frode e valorizzando la regolarità formale della documentazione e la tracciabilità dei pagamenti. L'Agenzia ricorre per cassazione, limitatamente al recupero IVA, denunciando: 1) violazione degli artt. 19, comma 1, e 54, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, dell'art. 2729 c.c. e dei principi eurounitari sulle operazioni soggettivamente inesistenti, assumendo che la CTR abbia erroneamente preteso la prova della dolosa preordinazione o della partecipazione del contribuente alla frode; 2) violazione degli artt. 54, 21 e 19 D.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., per avere la CTR attribuito rilievo decisivo alla mera regolarità contabile e alla tracciabilità dei pagamenti; 3) omesso esame e motivazione insufficiente/contraddittoria su fatti decisivi, in particolare dichiarazioni del legale rappresentante della contribuente, rapporti con il soggetto che gestiva la società ritenuta cartiera e annotazioni manoscritte su fattura. La società controricorrente resiste chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte ritiene fondati i motivi, esaminati congiuntamente. Disattesa l'eccezione di inammissibilità del secondo motivo, la Cassazione afferma che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare anche solo in via indiziaria l'oggettiva fittizietà del fornitore e che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione IVA; non occorre invece dimostrare la piena partecipazione del contribuente all'accordo fraudolento. Sul contribuente grava la prova contraria di aver agito senza consapevolezza e con la massima diligenza, non essendo sufficienti la regolarità formale delle scritture contabili e i pagamenti tracciati. La CTR ha quindi errato nel pretendere prova di una consapevole partecipazione alle attività illecite e nel valorizzare elementi privi di decisività, trascurando invece fatti specifici indicati dall'Ufficio e potenzialmente idonei a dimostrare il coinvolgimento nella frode. Il ricorso viene accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla CTR competente, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972
La detrazione IVA non spetta se l'operazione è inserita in una frode e il contribuente non prova di aver agito senza consapevolezza e con la dovuta diligenza.
art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633/1972
È richiamato quale base normativa del recupero IVA in sede di accertamento, nei limiti in cui l'Ufficio contesti operazioni fraudolente.
art. 21 D.P.R. n. 633/1972
È invocato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina delle fatture e alla contestazione della loro attendibilità nelle operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 2697 c.c.
Regola il riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare gli elementi indiziari della frode, mentre il contribuente deve fornire la prova contraria della propria buona fede e dell'effettività delle operazioni.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici possono fondare la prova dell'oggettiva fittizietà del fornitore e della consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorso deduce violazione di legge per erronea applicazione dei principi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e di onere probatorio.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È invocato per l'omesso esame di fatti decisivi specificamente indicati e discussi tra le parti.
Massime di principio
- In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, dimostrando l'oggettiva fittizietà del fornitore e circostanze oggettive idonee a far ritenere che il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere della frode.
- Non è richiesto che il Fisco provi la partecipazione del contribuente a un accordo criminoso o la sua piena consapevolezza della frode; è sufficiente la dimostrazione di elementi oggettivi e specifici che avrebbero allertato un imprenditore medio e diligente.
- Una volta fornita dall'Ufficio una prova indiziaria seria della frode, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettività dell'operazione o, comunque, di avere agito in buona fede e con la massima diligenza esigibile in relazione alla propria qualità professionale.
- La mera regolarità formale delle scritture contabili e la tracciabilità dei pagamenti non sono, da sole, idonee a vincere la prova della partecipazione a una frode carosello, trattandosi di dati facilmente falsificabili e non decisivi.
- Il giudice di merito deve confrontarsi con i fatti specifici dedotti dall'Ufficio e potenzialmente decisivi; il loro mancato esame, se rilevante ai fini dell'esito probatorio, integra vizio censurabile in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34786/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34787/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34789/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34790/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34795/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34796/2021 del 17/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →