Cassazione Civile, Ordinanza n. 02691/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un sollecito di pagamento emesso per il versamento del contributo destinato al funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, riferito agli anni 2013, 2014 e 2015. La società contribuente ha impugnato l’atto davanti al giudice tributario. In primo grado la Commissione tributaria provinciale ha declinato la giurisdizione ritenendo competente il giudice amministrativo; in appello la CTR Lazio ha confermato il rigetto. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza d’appello per violazione del diritto di difesa e del giusto processo, sostenendo che la CTR si fosse solo apparentemente pronunciata sul suo gravame perché la decisione conteneva evidenti errori di riferimenti soggettivi e oggettivi, tali da far ritenere che i giudici si fossero in realtà riferiti a un diverso procedimento; con il secondo ha censurato la statuizione sulla giurisdizione, deducendo che gli atti dell’AGCM erano stati emessi quale riscossore pubblico in materia tributaria e dovevano quindi ricadere nella giurisdizione del giudice tributario, non di quello amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato perché la sentenza impugnata risultava affetta da nullità insanabile per evidente svista: conteneva riferimenti a un diverso soggetto, a un diverso oggetto del contendere e a un diverso svolgimento processuale, tanto da impedire di ricostruire con certezza il decisum e la ratio decidendi. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
richiamato unitamente al diritto di difesa per censurare la mera apparenza della pronuncia d’appello
art. 111 Cost.
richiamato per sostenere la violazione del giusto processo e dell’obbligo di motivazione effettiva
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria
art. 6 CEDU
richiamato a tutela del diritto a un equo processo
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
usato come norma di ricorso per dedurre nullità della sentenza per vizio di motivazione/struttura della decisione
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
usato per denunciare la violazione delle regole sulla giurisdizione
art. 133, comma 1, d.lgs. n. 104/2010
richiamato nei gradi di merito per affermare la giurisdizione del giudice amministrativo
art. 2 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel secondo motivo per sostenere la giurisdizione tributaria
art. 25 Cost.
richiamato nel secondo motivo in relazione al giudice naturale
art. 102 Cost.
richiamato nel secondo motivo in relazione alla giurisdizione del giudice tributario
Massime di principio
- È nulla la sentenza che, per evidente svista, si riferisca a parti diverse da quelle effettive del processo o riporti motivazione e dispositivo riconducibili a un altro giudizio, quando ciò impedisca di individuare con certezza il decisum e la ratio decidendi; in tale ipotesi non si versa in un semplice errore materiale correggibile.
- La nullità della decisione per radicale commistione con altro procedimento assorbe le censure sulla giurisdizione o sul merito, imponendo la cassazione con rinvio per la rinnovazione del giudizio.
- In presenza di una motivazione solo apparente o di una pronuncia non effettivamente riferibile alla causa decisa, vengono in rilievo le garanzie del giusto processo e del diritto di difesa, oltre al requisito della motivazione imposto per le sentenze tributarie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02653/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02654/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02655/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02657/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02658/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02659/2023 del 30/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →