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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02691/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un sollecito di pagamento emesso per il versamento del contributo destinato al funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, riferito agli anni 2013, 2014 e 2015. La società contribuente ha impugnato l’atto davanti al giudice tributario. In primo grado la Commissione tributaria provinciale ha declinato la giurisdizione ritenendo competente il giudice amministrativo; in appello la CTR Lazio ha confermato il rigetto. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza d’appello per violazione del diritto di difesa e del giusto processo, sostenendo che la CTR si fosse solo apparentemente pronunciata sul suo gravame perché la decisione conteneva evidenti errori di riferimenti soggettivi e oggettivi, tali da far ritenere che i giudici si fossero in realtà riferiti a un diverso procedimento; con il secondo ha censurato la statuizione sulla giurisdizione, deducendo che gli atti dell’AGCM erano stati emessi quale riscossore pubblico in materia tributaria e dovevano quindi ricadere nella giurisdizione del giudice tributario, non di quello amministrativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato perché la sentenza impugnata risultava affetta da nullità insanabile per evidente svista: conteneva riferimenti a un diverso soggetto, a un diverso oggetto del contendere e a un diverso svolgimento processuale, tanto da impedire di ricostruire con certezza il decisum e la ratio decidendi. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    richiamato unitamente al diritto di difesa per censurare la mera apparenza della pronuncia d’appello

  • art. 111 Cost.

    richiamato per sostenere la violazione del giusto processo e dell’obbligo di motivazione effettiva

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria

  • art. 6 CEDU

    richiamato a tutela del diritto a un equo processo

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    usato come norma di ricorso per dedurre nullità della sentenza per vizio di motivazione/struttura della decisione

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    usato per denunciare la violazione delle regole sulla giurisdizione

  • art. 133, comma 1, d.lgs. n. 104/2010

    richiamato nei gradi di merito per affermare la giurisdizione del giudice amministrativo

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel secondo motivo per sostenere la giurisdizione tributaria

  • art. 25 Cost.

    richiamato nel secondo motivo in relazione al giudice naturale

  • art. 102 Cost.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla giurisdizione del giudice tributario

Massime di principio

  • È nulla la sentenza che, per evidente svista, si riferisca a parti diverse da quelle effettive del processo o riporti motivazione e dispositivo riconducibili a un altro giudizio, quando ciò impedisca di individuare con certezza il decisum e la ratio decidendi; in tale ipotesi non si versa in un semplice errore materiale correggibile.
  • La nullità della decisione per radicale commistione con altro procedimento assorbe le censure sulla giurisdizione o sul merito, imponendo la cassazione con rinvio per la rinnovazione del giudizio.
  • In presenza di una motivazione solo apparente o di una pronuncia non effettivamente riferibile alla causa decisa, vengono in rilievo le garanzie del giusto processo e del diritto di difesa, oltre al requisito della motivazione imposto per le sentenze tributarie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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