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Sentenza

Sentenza del 14/03/2022 n. 8262 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento IRPEF/ILOR per il 1993, avvisi e contestazioni IVA per il 1992 e 1993 e relativa cartella di pagamento, scaturiti da indagini bancarie su conti intestati a D.G. La C.T.R. del Lazio, in riforma parziale degli accertamenti dopo il rinvio dalle sentenze nn. 6617/2009 e 6618/2009, aveva ammesso nuova documentazione prodotta dalla contribuente (libro giornale del rag. S., dichiarazioni e movimenti bancari) ritenendola principio di prova che le movimentazioni fossero riconducibili al rag. S. e non alla contribuente, annullando gli accertamenti tranne una ripresa a tassazione di Euro 35.119,07 per imposte dirette. L'Agenzia ha impugnato sostenendo, tra l'altro, che nel giudizio di rinvio non erano ammissibili nuovi documenti e che la C.T.R. aveva violato i principi di riparto dell'onere della prova e le presunzioni legali in materia di movimentazioni bancarie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi concernenti la violazione delle regole del giudizio di rinvio (art. 394 c.p.c. e relative pronunce) e l'ultrapetizione (art. 112 c.p.c.). Ha ritenuto che la C.T.R. non poteva ammettere e valutare nuovi documenti nel giudizio di rinvio, avendo trasformato il procedimento, illegittimamente, in fase istruttoria aperta, e abbia deciso anche su un profilo (imposte dirette 1993) non ricompreso nel rinvio. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione; i motivi rimanenti sono stati assorbiti. Sono state altresì poste le spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 394

    Il giudizio di rinvio dopo cassazione è un "giudizio chiuso": in linea di principio non sono ammesse nuove prove o nuove domande, salvo casi eccezionali (es. documenti non prodotti per forza maggiore o nuove questioni imposte dalla sentenza di Cassazione). La C.T.R. ha violato questo principio ammettendo nuovi documenti.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Richiamato nei motivi per richiamare i principi di diritto enunciati dalle pronunce di cassazione di rinvio: il giudice del rinvio deve decidere conformandosi ai limiti stabiliti dalla Cassazione e sul materiale probatorio già acquisito.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 4

    Fondamento delle censure in Cassazione per violazione di norme di diritto e ultrapetizione; la Corte ha ritenuto fondate le censure n. 3 (violazione di legge nell'istruzione) e n.4 (ultrapetizione) rispetto alla sentenza impugnata.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 63

    Richiamato in relazione al processo tributario e ai limiti probatori del giudizio di rinvio; la Corte ha ribadito la giurisprudenza secondo cui il giudizio di rinvio non consente produzione di nuovi documenti salvo casi eccezionali.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 51

    Norma sulla presunzione di riferibilità delle operazioni IVA alle dichiarazioni in presenza di movimentazioni bancarie; l'Ufficio aveva richiamato la presunzione come non superabile con generiche allegazioni, ma la Cassazione ha deciso sul vizio procedurale senza pronunciarsi nel merito.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 32

    Norma sulla presunzione in materia di imposte dirette relativa ai versamenti e prelevamenti bancari; l'Amministrazione aveva censurato la CTR per non aver rispettato tale presunzione, ma la Cassazione ha cassato la decisione per vizi procedurali prima di entrare nel merito.

  • Codice civile, art. 2697

    Regola sull'onere della prova: citata dall'Agenzia per sottolineare che spettava al contribuente provare la non riferibilità delle somme, ma la Corte ha affrontato principalmente la questione procedurale.

  • Codice civile, art. 11

    Richiamato marginalmente nell'ambito della censura sul criterio probatorio; dalla decisione emerge che le questioni probatorie devono essere trattate nel rispetto dei limiti del giudizio di rinvio.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Principio di divieto di ultrapetizione: il giudice non può decidere su questioni non richieste o non oggetto del giudizio. La CTR ha pronunciato anche su profili che non rientravano nel rinvio, determinando l'accoglimento del motivo per ultravpetizione.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 58

    Norma processuale tributaria sulla produzione di documenti nel processo; la giurisprudenza citata dalla Cassazione limita la produzione di nuovi documenti nel giudizio di rinvio salvo cause di forza maggiore.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio dopo cassazione (art. 394 c.p.c.) il processo è in genere "chiuso": non sono ammesse nuove prove o nuove domande, eccetto documenti non prodotti per causa di forza maggiore o se la Cassazione ha riformulato i termini giuridici della controversia in modo da rendere necessaria nuova prova.
  • Se si vuole opporre l'imputazione di reddito basata su movimenti bancari, la giurisprudenza ammette che le presunzioni degli artt. 51 DPR 633/1972 e 32 DPR 600/1973 possono essere superate solo con prove analitiche e specifiche che collegano singole movimentazioni a operazioni non imponibili o già dichiarate; semplici dichiarazioni generiche non sono sufficienti.
  • Le parti devono conservare e depositare tempestivamente tutti i documenti utili: produrre nuovi documenti in un giudizio di rinvio è rischioso e spesso inammissibile; se un documento non è stato prodotto per cause di forza maggiore, occorre dimostrarlo.
  • Il giudice del rinvio deve attenersi strettamente all'oggetto del rinvio: non può decidere su questioni non ricomprese (ultrapetizione). Se la pronuncia della Corte di Cassazione non ha rimesso un punto al giudice di merito, quest'ultimo deve astenersi dal pronunciarsi su di esso.
  • In procedimenti tributari basati su indagini bancarie è fondamentale che il contribuente dimostri, con prova analitica e documentale, la natura delle somme (ad es. amministrazione per conto terzi) e l'effettivo utilizzo verso terzi, altrimenti l'Amministrazione può far valere le presunzioni legali.
  • Se si è parte privata e si ritiene necessario introdurre nuova documentazione dopo il primo giudizio, è opportuno chiedere alla Corte di Cassazione, in sede di ricorso, che il rinvio sia espresso rispetto alla necessità di valutare nuova prova; in mancanza di ciò la produzione potrà essere dichiarata inammissibile.
  • Per l'Amministrazione, se si censura in Cassazione la decisione di merito per violazioni procedurali, la strategia vincente può essere ottenere la cassazione per vizi procedurali (ammissione illecita di prove o ultrapetizione) piuttosto che affrontare direttamente la disamina di ogni singola movimentazione.

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