Sentenza n. 4795/2026 - Napoli, Sezione 8
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione comunale che ha eliminato l’esenzione dal diritto fisso per il trasporto di salme o resti mortali destinati alla cremazione fuori Comune, nonché le precedenti deliberazioni tariffarie che avevano previsto tale diritto
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore crematorio)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, concessionaria del servizio di cremazione nel Comune di Castel Volturno, ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale di Napoli n. 243/2025, con cui era stata eliminata la gratuità prevista per l’uscita dal territorio comunale di salme o resti mortali destinati alla cremazione presso impianti esterni, con successivo rientro delle ceneri. Sono state inoltre impugnate, con motivi aggiunti, le deliberazioni n. 136/2019 e n. 198/2022, nonché altri atti presupposti. La ricorrente ha dedotto: carenza del potere comunale di imporre diritti sul mero trasporto funebre dopo il superamento della privativa comunale; violazione degli artt. 19, commi 2 e 3, d.P.R. n. 285/1990, della disciplina regionale e comunale; illogicità e distorsione concorrenziale derivanti dall’aggravio economico per chi si rivolga a impianti crematori esterni; introduzione di una prestazione patrimoniale non prevista dal regolamento comunale; incompetenza della Giunta a istituire una nuova categoria tariffaria; duplicazione di costi rispetto alla tariffa di cremazione; superamento dei limiti quantitativi previsti dall’art. 19, comma 3, d.P.R. n. 285/1990. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito il difetto di legittimazione e interesse, la tardività dell’impugnazione delle deliberazioni anteriori e l’infondatezza del ricorso, sostenendo che il prelievo costituisse una tassa per l’attività amministrativa di autorizzazione e controllo, fondata sull’art. 149, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 267/2000.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. La concessionaria di un impianto crematorio esterno è legittimata e ha interesse a impugnare la misura, perché il sistema regionale dei crematori opera su bacini sovracomunali e il diritto contestato può rendere economicamente meno conveniente per l’utenza napoletana rivolgersi al suo impianto, incidendo sull’equilibrio economico dell’attività concessoria. È stata altresì ritenuta tempestiva l’impugnazione delle deliberazioni del 2019 e del 2022: la lesione è divenuta attuale solo con l’eliminazione, nel 2025, dell’esenzione che impediva l’applicazione concreta del diritto. Nel merito, il Collegio ha distinto il diritto fisso previsto dall’art. 19, commi 2 e 3, d.P.R. n. 285/1990, collegato al mero trasporto funebre, dalla diversa tassa eventualmente istituibile ai sensi dell’art. 149, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 267/2000, riferita all’attività amministrativa di autorizzazione e controllo. Il Comune, eliminando l’esenzione e mantenendo il richiamo all’art. 19, comma 3, senza una nuova istruttoria, una revisione complessiva della disciplina o una nuova qualificazione formale del prelievo, ha esercitato il potere relativo al diritto fisso sul trasporto funebre, ormai non più esistente per effetto del superamento della privativa comunale. La successiva qualificazione difensiva del prelievo come tassa ex art. 149 TUEL non è stata ritenuta idonea a mutare la natura del potere effettivamente esercitato. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati accolti; sono state annullate la deliberazione n. 243/2025 e, limitatamente alla previsione del diritto fisso per il trasporto verso impianti di cremazione situati in altro Comune, le deliberazioni n. 136/2019 e n. 198/2022. Le impugnazioni degli ulteriori atti sono state dichiarate inammissibili per carenza di interesse. Le spese sono state poste a carico del Comune, mentre sono state compensate nei rapporti con la controinteressata e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Norme richiamate
art. 19, commi 2 e 3, d.P.R. 285/1990
ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da comune ad altro comune o all’estero con mezzi di terzi e sempreché esso venga effettuato con gli automezzi cui all’art. 20, i comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale
La disposizione non può più fondare un diritto fisso collegato al mero trasporto funebre, essendo venuto meno il regime di privativa comunale.
art. 149, comma 4, lett. c), d.lgs. 267/2000
Consente l’eventuale istituzione di un diritto riferito all’attività amministrativa di autorizzazione e controllo, distinto dal diritto sul mero trasporto funebre; tale diverso potere non era stato esercitato con gli atti impugnati.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati; pertanto il TAR non ha esaminato l’eventuale futuro esercizio del potere impositivo fondato sull’art. 149 TUEL.
art. 29 c.p.a.
I motivi aggiunti relativi alle deliberazioni anteriori sono stati ritenuti tempestivi, poiché l’interesse a ricorrere è sorto con l’eliminazione dell’esenzione nel 2025, momento in cui la lesione è divenuta attuale.
art. 149 d.lgs. 267/2000
La norma è richiamata quale possibile base per entrate comunali correlate a servizi pubblici indispensabili, ma non è stata concretamente utilizzata dal Comune secondo una distinta e motivata disciplina del prelievo.
art. 6 l. 130/2001
È richiamata in relazione alla programmazione regionale degli impianti crematori e alla gestione comunale degli impianti nelle forme dei servizi pubblici locali.
Massime di principio
- Dopo il superamento della privativa comunale sul trasporto funebre, il Comune non può esigere il diritto fisso previsto dall’art. 19, commi 2 e 3, d.P.R. n. 285/1990 quale corrispettivo del mero trasporto funebre.
- È distinta dal diritto sul trasporto la possibilità di istituire, sulla base dell’art. 149, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 267/2000, un prelievo riferito all’attività amministrativa di autorizzazione, vigilanza e controllo; tale diverso prelievo deve però essere istituito e motivato esercitando effettivamente il relativo potere, non potendo essere introdotto mediante una mera riqualificazione difensiva di un diritto già previsto per il trasporto.
- L’eliminazione di un’esenzione può rendere attuale, per la prima volta, la lesione derivante dalla disciplina tariffaria sottostante e consentire l’impugnazione tempestiva sia dell’atto che elimina l’esenzione sia dell’atto originario presupposto, quando quest’ultimo costituisca la base logica e normativa dell’obbligo divenuto concretamente dovuto.
- Il concessionario di un impianto crematorio situato in altro Comune ha legittimazione e interesse a impugnare una misura tariffaria comunale che renda più oneroso il ricorso dell’utenza agli impianti esterni, quando il servizio crematorio sia organizzato su base sovracomunale e la misura sia idonea a incidere sul bacino di utenza e sull’equilibrio economico dell’attività concessoria.
- Il giudice amministrativo non può anticipare il sindacato su un potere amministrativo diverso da quello concretamente esercitato e non ancora formalmente esercitato dall’amministrazione.
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