Ordinanza n. 3271/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sede Napoli depositata in data 14/6/2021 n. 3998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato pagamento, da parte del commissario ad acta nominato nell'ambito del giudizio di ottemperanza, delle spese di lite liquidate con sentenza del TAR Campania n. 3998/2021
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un giudizio qualificato come ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Campania depositata il 14 giugno 2021, n. 3998, nella parte relativa al pagamento di € 200,00 per spese di lite, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Il giudice ha rilevato che, nella sentenza da eseguire, era stato nominato un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione per l'ipotesi di mancata ottemperanza. Pertanto, le contestazioni relative all'omessa esecuzione non potevano essere imputate direttamente al Ministero, ormai sostituito nell'attività esecutiva, ma avrebbero dovuto essere proposte mediante reclamo al giudice dell'ottemperanza contro l'attività o l'inerzia del commissario ad acta. Il ricorso è stato quindi interpretato, in applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali, come reclamo avverso la mancata esecuzione da parte del commissario. Nel corso del giudizio è stata inoltre rilevata l'applicabilità dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, introdotto dall'art. 1, comma 817, l. n. 207/2024, che prevede, per i creditori di somme liquidate ai sensi della legge n. 89/2001 fino al 31 dicembre 2021, il divieto temporaneo di iniziare giudizi di ottemperanza e la sospensione automatica di quelli in corso.
La decisione
Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio, senza pronunciarsi, allo stato, sui profili processuali, di merito e sulle spese. Ha ritenuto che il riferimento legislativo ai giudizi di ottemperanza ricomprenda anche le fasi incidentali relative all'omessa, incompleta o inesatta esecuzione del giudicato, comprese quelle introdotte mediante reclamo contro gli atti o le omissioni del commissario ad acta. Conseguentemente, ha applicato la sospensione automatica prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, in combinato disposto con l'art. 79, comma 1, c.p.a., sino alla scadenza del biennio decorrente dalla data prevista dalla disposizione. Il dispositivo si limita a sospendere il giudizio.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
«l'ipotesi di un'ulteriore decisione sull'ottemperanza possa scaturire [...] nei casi in cui l'amministrazione non abbia dato attuazione alla sentenza»
Il giudizio di ottemperanza presuppone un comportamento omissivo o commissivo imputabile all'amministrazione quale soggetto primariamente responsabile dell'esecuzione del giudicato.
art. 21 c.p.a.
La nomina del commissario ad acta sostituisce l'amministrazione nell'attività di ottemperanza.
art. 114, commi 1 e 6, c.p.a.
«le stesse parti possono agire dinanzi al giudice dell'ottemperanza con reclamo nel termine di sessanta giorni»
Le contestazioni sull'attività o sull'omissione del commissario ad acta sono trattate dal giudice dell'ottemperanza mediante reclamo, quale fase interna al medesimo giudizio.
art. 114, comma 5, c.p.a.
Gli atti del commissario ad acta sono sottoposti a uno specifico controllo: le parti possono proporre reclamo al giudice dell'ottemperanza, mentre i terzi estranei al giudicato possono impugnarli con il rito ordinario.
art. 1, comma 817, l. n. 207/2024
La disposizione ha modificato l'art. 5-sexies l. n. 89/2001 introducendo il comma 12-bis.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001
«Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni [...] i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi»
Prevede una sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza in corso e il divieto temporaneo di iniziare nuovi giudizi per i creditori indicati dalla norma; il riferimento ai giudizi di ottemperanza comprende anche le fasi incidentali relative all'omessa, incompleta o non corretta esecuzione.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Costituisce, unitamente all'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, la base normativa della sospensione disposta.
Massime di principio
- Quando il giudicato prevede la nomina di un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione, le contestazioni relative alla mancata o inesatta esecuzione devono essere rivolte contro l'attività o l'inerzia del commissario mediante reclamo al giudice dell'ottemperanza, non contro l'amministrazione ormai sostituita nell'esecuzione.
- In applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali, un ricorso formalmente proposto come ottemperanza può essere riqualificato dal giudice come reclamo contro l'omessa esecuzione del giudicato da parte del commissario ad acta, quando il contenuto della domanda ne consenta tale interpretazione.
- La sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001 si estende anche alle fasi incidentali del giudizio relative a questioni di omessa, incompleta o non corretta esecuzione del giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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