Sentenza n. 12501/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad in relazione all’obbligo di provvedere sulla richiesta di fissazione di un appuntamento finalizzato alla presentazione della domanda di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato, a seguito del nulla osta regolarmente rilasciato in favore della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza volta ad attivare il procedimento di rilascio di un visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato, a seguito del nulla osta rilasciato in suo favore. Nel corso del giudizio, successivamente alla proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento necessario per la presentazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano eliminato l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che imponesse all'amministrazione di provvedere. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate per giusti motivi, considerati l'enorme numero di richieste gravante sulla sede diplomatica e la complessità dell'iter legale per la conclusione del procedimento.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e una pronuncia sull'obbligo di provvedere.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; nella fattispecie, l'attivazione del procedimento da parte della sede diplomatica ha fatto venir meno l'interesse a una condanna dell'amministrazione a procedere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo determina il venir meno dell'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che imponga all'amministrazione di procedere, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La fissazione dell'appuntamento necessario alla presentazione di una domanda di visto integra, ai fini del giudizio sul silenzio, l'attivazione del procedimento amministrativo e rende improcedibile la domanda diretta a ottenere l'ordine giudiziale di provvedere, senza implicare necessariamente la definizione del procedimento di rilascio del visto.
- Nel giudizio avverso il silenzio, la compensazione delle spese può essere disposta quando il ritardo amministrativo si inserisca in un contesto caratterizzato da un elevato numero di richieste e da un iter procedimentale complesso.
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