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Sentenza

Sentenza n. 727/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Treviso n. 686/2025, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica del valore annuo di € 500,00 per i due anni scolastici nei quali aveva prestato servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero all’erogazione di complessivi € 1.000,00 tramite la Carta. La sentenza era stata notificata al Ministero il 12 settembre 2025. La ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la persistente inerzia ministeriale. Ha chiesto l’attivazione della Carta elettronica con l’accredito dell’importo dovuto e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato; era stata notificata al domicilio digitale dell’amministrazione quale titolo esecutivo; era decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata contro le pubbliche amministrazioni; dalle allegazioni e dai documenti prodotti risultava ragionevole desumere la mancata esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato quindi dichiarato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, attivando la Carta elettronica e versandovi € 1.000,00. È stato nominato sin d’ora, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente, quale commissario ad acta. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione, compiendo anche, ove necessario, le attività di allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 339,00, oltre restituzione del contributo unificato, spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il giudice può ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e adottare misure sostitutive mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione della copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale consente di procedere all’esecuzione quale titolo esecutivo, senza necessità di apposizione della formula esecutiva, secondo la disciplina richiamata dal giudice.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il decorso infruttuoso del termine è stato ritenuto sussistente nel caso concreto.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato di passaggio in giudicato prodotto dalla ricorrente ha comprovato il carattere definitivo della sentenza del giudice ordinario da eseguire.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudice ordinario e posto in esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato un obbligo della pubblica amministrazione, quando l’amministrazione non si conformi spontaneamente al comando giudiziale.
  • La notificazione all’amministrazione della copia attestata conforme della sentenza costituisce notificazione del titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva, ai sensi della disciplina richiamata dall’art. 479 c.p.c.
  • Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e costituisce, insieme al passaggio in giudicato e all’inadempimento, presupposto per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
  • In presenza di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine successivo per compiere tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato.
  • Nell’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme, il commissario ad acta deve compiere, ove necessario, anche le attività contabili e finanziarie di stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di cassa non costituiscono di per sé una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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