Cassazione Civile, Ordinanza n. 21844/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativi agli anni 2009-2012; nel giudizio di merito erano rimasti in contestazione, per quanto qui rileva, i rilievi IVA concernenti cessioni intracomunitarie verso una società finlandese. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto delle doglianze del contribuente ritenendo non provata la consegna della merce fatturata e non decisive le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di violazione del contraddittorio endoprocedimentale, sul rilievo che l’asserita mancata consegna della merce non sarebbe stata contestata nel PVC ma solo negli avvisi; (2) e (3) nullità della sentenza per motivazione apparente, rispettivamente sulla mancata prova della consegna e del pagamento delle merci e sulla prova dell’esistenza e operatività della società finlandese, nonché sulle valutazioni del CTU; (4) omessa pronuncia sulle sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che non vi fosse omessa pronuncia poiché il giudice di appello, entrando nel merito della pretesa tributaria, aveva implicitamente respinto anche l’eccezione sul contraddittorio endoprocedimentale. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la motivazione della sentenza di merito era solo apparente e quindi nulla: la CTR si era limitata ad affermazioni assertive e generiche sulla mancata prova della consegna, dei pagamenti, dell’effettiva operatività della società estera e sull’esito della CTU, senza rendere percepibile il percorso logico seguito. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato richiamato quale vizio dedotto per omessa pronuncia e motivazione apparente, trattandosi di errori processuali denunciabili in cassazione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
il ricorso è stato esaminato alla luce del vizio di nullità della sentenza per difetto di pronuncia o per motivazione solo apparente
art. 2697 c.c.
non richiamato espressamente nel testo della decisione come norma applicata, ma il tema decisivo ha riguardato l’onere di provare la consegna della merce e gli elementi costitutivi della pretesa fiscale; tuttavia il testo non consente una specifica affermazione applicativa da parte della Corte
Massime di principio
- Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando, pur mancando una statuizione espressa su un’eccezione, la decisione adottata sul merito comporti un implicito rigetto della medesima eccezione.
- La motivazione è apparente — e la sentenza è nulla per error in procedendo — quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il fondamento della decisione perché si risolve in formule assertive o generiche, prive di un effettivo percorso argomentativo.
- Il giudice di merito deve confrontarsi in modo specifico con le allegazioni difensive e con il contenuto degli eventuali elaborati tecnici acquisiti; una confutazione meramente apodittica non soddisfa il minimo costituzionale della motivazione.
- In presenza di una motivazione apparente su punti decisivi della controversia, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame della causa.
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