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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49252/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il caso riguarda la richiesta del detenuto Ferdinando Gargiulo di sostituire i colloqui visivi in presenza, previsti dall'art. 41-bis Ord. pen., con videochiamate della durata di un'ora per ridotte possibilità pratiche dei familiari di raggiungere la casa circondariale (distanza di circa 2.000 km). Il Tribunale di sorveglianza di Trieste aveva accolto il reclamo e ordinato all'amministrazione penitenziaria di consentire il colloquio mensile tramite piattaforma certificata, osservando le cautele previste nelle circolari DGSIA. Il Ministero ha impugnato l'ordinanza in Cassazione, deducendo violazione e erronea applicazione dell'art. 69, sesto comma, lett. b), e degli artt. 1, 35-bis e 41-bis dell'Ordinamento penitenziario, sostenendo che l'accesso ai colloqui a distanza per i soggetti 41-bis richiede la sussistenza di una situazione di effettivo divieto o di oggettiva impossibilità (o gravissima difficoltà) a svolgere colloqui in presenza e che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato la sussistenza di tale requisito nel caso concreto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Ministero, annullando l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trieste e rinviando la causa per nuovo giudizio. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il videocolloquio è ammesso anche per i detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis, ma solo se nel provvedimento che autorizza tale modalità è adeguatamente motivata la sussistenza di una situazione di impossibilità o quantomeno di gravissima difficoltà a svolgere il colloquio in presenza; inoltre il colloquio a distanza deve rispettare le esigenze di sicurezza e il principio di proporzionalità e avvenire con strumenti (es. piattaforma certificata) e cautele idonee. La Corte ha rilevato che il Tribunale non si è confrontato sufficientemente con il requisito dell'impossibilità/gravissima difficoltà nel caso concreto (la mera distanza chilometrica non è stata adeguatamente valutata come impedimento materiale) e ha disposto il rinvio perché venga adottata una motivazione conforme ai principi di diritto indicati.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario, regime detentivo differenziato)

    La norma disciplina il regime differenziato e impone cautele particolari nelle comunicazioni; consente tuttavia strumenti di comunicazione controllata (es. videocolloqui) purché sussista impossibilità o gravissima difficoltà a svolgere i colloqui in presenza e siano rispettate esigenze di sicurezza e proporzionalità.

  • art. 69, sesto comma, lett. b)

    Richiamato dal Ministero come parametro da cui dedurre limiti all'applicazione generalizzata dei videocolloqui; la Corte verifica l'interpretazione corretta in relazione alle garanzie di sicurezza e alla necessità di motivazione circa l'impossibilità del colloquio in presenza.

  • art. 1, art. 35-bis (Ordinamento penitenziario)

    Richiamate nella doglianza ministeriale come parti della disciplina generale dei contatti e delle misure detentive; la decisione evidenzia che la disciplina dei videocolloqui deve conciliarsi con tali disposizioni tenendo conto di sicurezza e proporzionalità.

  • D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con legge 25 febbraio 2022, n. 25

    La norma ha prorogato fino al 31/12/2022 la disciplina che ha esteso l'uso di videocolloqui in ambito penitenziario; la Corte osserva che la mera disponibilità normativa non esclude la necessità di verificare, caso per caso, i requisiti per i detenuti 41-bis.

  • Circolare Direzione generale detenuti e trattamento n. 0031246.0 del 30/01/2019

    Indicata come fonte operativa per le cautele tecnologiche e procedurali nell'uso della piattaforma certificata per videocolloqui; la Corte richiama il rispetto di tali cautele quando si autorizzano videocolloqui.

  • Circolare n. 3676/6126 del 02/10/2017, art. 16.2

    Richiamata per le misure operative applicabili a entrambe le parti nel videocolloquio; la Corte ne conferma l'importanza ai fini della sicurezza delle comunicazioni.

Massime di principio

  • I colloqui a distanza sono ammessi anche per i detenuti sottoposti al regime 41-bis, ma solo quando dal provvedimento autorizzativo risulti una motivazione congrua circa l'esistenza di una situazione di impossibilità o, quanto meno, di gravissima difficoltà a svolgere il colloquio in presenza.
  • La mera distanza geografica dei familiari non è automaticamente sufficiente: occorre valutare se la distanza concretamente determini un impedimento oggettivo o una gravissima difficoltà materiale (es. impossibilità di spostamento, condizioni di salute dei familiari, divieti normativi o logistici rilevanti).
  • L'amministrazione penitenziaria, quando nega il videocolloquio, deve fornire motivazioni concrete, specifiche e adeguate rispetto alla sua valutazione delle esigenze di sicurezza e di ordine pubblico.
  • Il videocolloquio autorizzato deve svolgersi su piattaforme certificate e con le cautele tecniche e procedurali previste dalle circolari e dalla normativa, per garantire il rispetto delle misure di sicurezza tipiche del regime 41-bis.
  • Il principio di proporzionalità deve guidare la valutazione: anche in presenza di esigenze di sicurezza, il bilanciamento tra diritto del detenuto a comunicare con i familiari e le esigenze di tutela della sicurezza deve essere motivato e calibrato sul caso concreto.
  • In caso di diniego o di ordinanza favorevole, la decisione è assoggettata a scrutinio giurisdizionale: il giudice che autorizza o nega il videocolloquio deve documentare adeguatamente i fatti e le ragioni sulle quali si fonda la sua decisione.

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