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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43438/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il provvedimento del 13/06/2024 con cui la Corte d'appello di Potenza aveva dichiarato de plano inammissibile l'istanza di ricusazione del Giudice per l'udienza preliminare. I motivi dedotti: (i) violazione dell'art. 37 c.p.p., perché la ricusazione sarebbe stata dichiarata tardiva nonostante il giudice non avesse ancora pronunciato il rinvio a giudizio; (ii) violazione dell'art. 41 c.p.p., per avere la Corte deciso inaudita altera parte e senza instaurare il contraddittorio; (iii) violazione dell'art. 38 comma 2 e art. 172 c.p.p., perché l'istanza era stata depositata in cancelleria entro il termine perentorio di tre giorni successivi all'udienza; (iv) violazione dell'art. 38 c.p.p., sostenendo che l'udienza preliminare non poteva considerarsi conclusa durante l'udienza del 16 (aprile/maggio) 2024 e quindi la ricusazione sarebbe stata tempestiva.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta l'attivazione della procedura de plano ex art. 611 c.p.p. perché la Corte distrettuale ha valutato la tardività dell'istanza e ha motivato come i presunti atti del GUP (rigetto dell'incidente probatorio per mancata urgenza) non costituissero indebita anticipazione di convincimenti sul merito. Sul punto della tempestività, la Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui, se la causa di ricusazione nasce in udienza, la parte deve formulare verbalmente la dichiarazione di ricusazione con riserva di perfezionarla entro tre giorni (art. 38, comma 2 c.p.p.); nel caso in esame la riserva non era stata formulata in udienza e la dedotta dichiarazione depositata in cancelleria oltre il termine utile (il terzo giorno essendo festivo), con conseguente tardività. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e a una ammenda fissata in euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, cod. proc. pen.

    Indica la competenza della Corte d'appello a decidere sulla ricusazione del GUP; usato per giustificare la competenza della Corte distrettuale

  • art. 37, cod. proc. pen.

    Regola i casi di ricusazione (es. per indebita manifestazione di convincimento); la Corte ha ritenuto che il rigetto dell'incidente probatorio non configurasse indebita anticipazione di convincimenti sulla colpevolezza

  • art. 41, comma 1, cod. proc. pen.

    «da chi non ne aveva diritto, senza l'osservanza delle forme e dei termini previsti dall'art. 38 cod. proc. pen. ovvero quando i motivi addotti siano manifestamente infondati»

    Autorizza la procedura de plano quando l'istanza è tardiva, irregolare o manifestamente infondata; la Corte l'ha applicata ritenendo manifestamente infondati i motivi del ricorrente

  • art. 38, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine perentorio di tre giorni per la formalizzazione della ricusazione se la causa è sorta in udienza; la Corte ha ravvisato l'obbligo di una dichiarazione verbale in udienza con riserva

  • art. 172, cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro della disciplina dei termini e delle formalità processuali collegati alla ricusazione; la Corte ha valutato che i termini non fossero rispettati

  • art. 611, cod. proc. pen.

    Norma sulla procedura de plano che consente alla Corte di decidere senza istruttoria quando l'istanza è tardiva o manifestamente infondata; è stata applicata per motivare la decisione immediata di inammissibilità

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e a somme a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente a pagamento delle spese e a 3.000 euro

  • art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. l. 18.12.2020, n. 176)

    Richiamato per giustificare lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio con le modalità eccezionali (procedure telematiche/semplificate) previste dalle misure emergenziali; rilevante solo per la forma di trattazione del procedimento

Massime di principio

  • Se la causa di ricusazione nasce in udienza la parte deve formulare verbalmente la dichiarazione di ricusazione e porre espressa riserva di perfezionarla entro il termine perentorio di tre giorni (art. 38 c.p.p.); il mancato rilievo in udienza rende tardiva una successiva istanza depositata fuori udienza
  • La Corte può decidere de plano (art. 611 e art. 41 c.p.p.) quando l'istanza è stata proposta da chi non aveva diritto, non rispetta le forme/termini o i motivi sono manifestamente infondati; in tali casi è possibile decidere senza instaurare un contraddittorio
  • Non ogni provvedimento interlocutorio o rigetto di istanza (es. rigetto di incidente probatorio per assenza di urgenza) configurano automaticamente una indebita anticipazione di convincimenti sul merito: per integrare ricusazione deve esserci manifestazione di convincimento sulla colpevolezza/innocenza non giustificata dalla funzione dell'atto
  • Se si contesta che un atto non sia stato reso noto in udienza (ad es. lettura parziale di una ordinanza), è necessario allegare e documentare tale circostanza; mere asserzioni generiche non sono sufficienti a dimostrare la violazione procedurale
  • La tempestività formale è cruciale: occorre prestare attenzione ai termini perentori (e alle proroghe ex lege in caso di giorni festivi) e anticipare in udienza le riserve necessarie per non perdere il diritto alla ricusazione
  • La dichiarazione di ricusazione senza il rispetto delle formalità può esporre la parte a condanne per inammissibilità e al pagamento delle spese e di sanzioni (art. 616 c.p.p.)

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