Cassazione Penale, Sentenza n. 12479/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto che dispone il giudizio lamentando: 1) l'inefficacia della nomina del difensore della società e la mancata nomina di un difensore d'ufficio, con conseguente nullità dell'avviso di conclusione indagini e degli atti successivi; 2) vizi nella qualificazione della contestazione e nella indicazione, in udienza, da parte del pubblico ministero, dei reati presupposto del reato di riciclaggio (riferiti a vicende precedenti e allo stralcio della posizione di Sgobba Domenico).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il decreto che dispone il giudizio non è impugnabile autonomamente e le censure relative allo svolgimento dell'udienza preliminare o a presunte nullità devono essere dedotte nella successiva fase dibattimentale tra le questioni preliminari (ai sensi degli artt. 181 e 491 c.p.p.). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, lett. c) cod. proc. pen.
Norma invocata come parametro di censura per motivi di legittimità, citata dal ricorrente per dedurre violazioni di norme processuali nella motivazione del decreto
art. 24 Cost.
Richiamata dal ricorrente in relazione alla tutela dei diritti della difesa; la Corte non ha ritenuto che il richiamo legittimasse l'impugnazione autonoma del decreto che dispone il giudizio
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente in tema di giusto processo; la Corte ha osservato che eventuali violazioni vanno dedotte nella fase dibattimentale
art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001
Norma richiamata in relazione alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; richiamo usato dal ricorrente per questioni connesse alla legittimazione del difensore della società
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata in ordine alle modalità e termini per la contestazione delle nullità e alla posizione del difensore; la Corte ha ritenuto inammissibile la via prescelta per la censura
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di motivazione nel ricorso per cassazione; citato a corollario delle censure presentate
art. 491 cod. proc. pen.
La Corte indica che le nullità e le questioni relative all'udienza preliminare devono essere dedotte tra le questioni preliminari in dibattimento ai sensi di questo articolo
art. 181, commi 1 e 3 cod. proc. pen.
Norme che regolano l'esame delle questioni preliminari: la Corte ha richiamato che le censure sul decreto che dispone il giudizio devono essere sollevate in questa sede processuale, non con un ricorso autonomo in Cassazione
Orientamento della Corte di Cassazione (giurisprudenza: Sez. 5 n. 28492/2018, Sez. 5 n. 30588/2008, Sez. 6 n. 1230/1999)
Consolidato principio di diritto secondo cui il decreto che dispone il giudizio non è autonomamente impugnabile e le nullità o vizi rilevabili nella fase preliminare devono essere dedotti in dibattimento tra le questioni preliminari
Massime di principio
- Il decreto che dispone il giudizio emesso dal G.u.p. non è impugnabile autonomamente in Cassazione: le censure relative all'udienza preliminare devono essere articolate e proposte in dibattimento tra le questioni preliminari (art. 491 e art. 181 c.p.p.).
- Le presunte nullità formali (per es. inefficacia della nomina del difensore di parte o mancata nomina d'ufficio) vanno eccepite tempestivamente nel processo e, se necessario, rilanciate come questioni preliminari al dibattimento; non costituiscono di per sé motivo di impugnazione autonoma del decreto che dispone il giudizio in Cassazione.
- Se si ritiene che la contestazione del fatto o l'indicazione dei reati presupposto siano viziate, la via corretta è proporre le relative eccezioni e chiedere la decisione in sede di dibattimento; sollevare tali profili con ricorso in Cassazione contro il decreto è in genere inammissibile.
- In situazioni analoghe è opportuno far valere eventuali violazioni procedurali nel corso del processo, chiedendo l'urgenza di nomina del difensore o la declaratoria di nullità in udienza preliminare o in dibattimento, onde evitare la perdita del mezzo di impugnazione.
- La Corte di Cassazione conferma l'importanza della distinzione tra momento della rilevabilità di una nullità e lo strumento processuale con cui denunciarla: la rilevabilità può essere in ogni stato e grado, ma il mezzo (es. ricorso in Cassazione contro un decreto cautelare) può risultare improprio e inammissibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12223/2022 del 04/04/2022
- Sentenza penale · 4 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12224/2022 del 04/04/2022
- Sentenza penale · 4 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12226/2022 del 04/04/2022
- Sentenza penale · 4 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12227/2022 del 04/04/2022
- Sentenza penale · 4 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12228/2022 del 04/04/2022
- Sentenza penale · 4 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12229/2022 del 04/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →