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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12479/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto che dispone il giudizio lamentando: 1) l'inefficacia della nomina del difensore della società e la mancata nomina di un difensore d'ufficio, con conseguente nullità dell'avviso di conclusione indagini e degli atti successivi; 2) vizi nella qualificazione della contestazione e nella indicazione, in udienza, da parte del pubblico ministero, dei reati presupposto del reato di riciclaggio (riferiti a vicende precedenti e allo stralcio della posizione di Sgobba Domenico).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il decreto che dispone il giudizio non è impugnabile autonomamente e le censure relative allo svolgimento dell'udienza preliminare o a presunte nullità devono essere dedotte nella successiva fase dibattimentale tra le questioni preliminari (ai sensi degli artt. 181 e 491 c.p.p.). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma invocata come parametro di censura per motivi di legittimità, citata dal ricorrente per dedurre violazioni di norme processuali nella motivazione del decreto

  • art. 24 Cost.

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla tutela dei diritti della difesa; la Corte non ha ritenuto che il richiamo legittimasse l'impugnazione autonoma del decreto che dispone il giudizio

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente in tema di giusto processo; la Corte ha osservato che eventuali violazioni vanno dedotte nella fase dibattimentale

  • art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001

    Norma richiamata in relazione alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; richiamo usato dal ricorrente per questioni connesse alla legittimazione del difensore della società

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata in ordine alle modalità e termini per la contestazione delle nullità e alla posizione del difensore; la Corte ha ritenuto inammissibile la via prescelta per la censura

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti di motivazione nel ricorso per cassazione; citato a corollario delle censure presentate

  • art. 491 cod. proc. pen.

    La Corte indica che le nullità e le questioni relative all'udienza preliminare devono essere dedotte tra le questioni preliminari in dibattimento ai sensi di questo articolo

  • art. 181, commi 1 e 3 cod. proc. pen.

    Norme che regolano l'esame delle questioni preliminari: la Corte ha richiamato che le censure sul decreto che dispone il giudizio devono essere sollevate in questa sede processuale, non con un ricorso autonomo in Cassazione

  • Orientamento della Corte di Cassazione (giurisprudenza: Sez. 5 n. 28492/2018, Sez. 5 n. 30588/2008, Sez. 6 n. 1230/1999)

    Consolidato principio di diritto secondo cui il decreto che dispone il giudizio non è autonomamente impugnabile e le nullità o vizi rilevabili nella fase preliminare devono essere dedotti in dibattimento tra le questioni preliminari

Massime di principio

  • Il decreto che dispone il giudizio emesso dal G.u.p. non è impugnabile autonomamente in Cassazione: le censure relative all'udienza preliminare devono essere articolate e proposte in dibattimento tra le questioni preliminari (art. 491 e art. 181 c.p.p.).
  • Le presunte nullità formali (per es. inefficacia della nomina del difensore di parte o mancata nomina d'ufficio) vanno eccepite tempestivamente nel processo e, se necessario, rilanciate come questioni preliminari al dibattimento; non costituiscono di per sé motivo di impugnazione autonoma del decreto che dispone il giudizio in Cassazione.
  • Se si ritiene che la contestazione del fatto o l'indicazione dei reati presupposto siano viziate, la via corretta è proporre le relative eccezioni e chiedere la decisione in sede di dibattimento; sollevare tali profili con ricorso in Cassazione contro il decreto è in genere inammissibile.
  • In situazioni analoghe è opportuno far valere eventuali violazioni procedurali nel corso del processo, chiedendo l'urgenza di nomina del difensore o la declaratoria di nullità in udienza preliminare o in dibattimento, onde evitare la perdita del mezzo di impugnazione.
  • La Corte di Cassazione conferma l'importanza della distinzione tra momento della rilevabilità di una nullità e lo strumento processuale con cui denunciarla: la rilevabilità può essere in ogni stato e grado, ma il mezzo (es. ricorso in Cassazione contro un decreto cautelare) può risultare improprio e inammissibile.

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