Sentenza del 17/03/2017 n. 1419 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Agente della riscossione - Cartella di pagamento - Notifica ex art. 26 DPR 602/1973 - Legittimità - Mancanza di relata - Ininfluenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato affermato che, quando l’Agente della riscossione notifica la cartella direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell’art. 26 del DPR 602/1973, la notificazione è legittima e si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento. La mancanza di una distinta relata di notificazione è irrilevante.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la notificazione della cartella di pagamento fosse invalida perché effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento senza un’apposita relata di notificazione.
Norme richiamate
Art. 26 del DPR 602/1973
Consente la notificazione della cartella di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tale modalità, la prova della notificazione è costituita dall’avviso di ricevimento e non è necessaria una separata relata.
Massime di principio
- La notificazione di una cartella di pagamento effettuata direttamente dall’Agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento può essere valida anche senza relata autonoma.
- Il momento perfezionativo della notificazione coincide, per il destinatario, con la ricezione indicata nell’avviso di ricevimento.
- In caso di contestazione, occorre verificare soprattutto la regolarità della raccomandata e dell’avviso di ricevimento, non la presenza di una relata separata.
- La sola mancanza della relata non determina automaticamente l’invalidità della notificazione, se la ricezione della cartella è documentata secondo la modalità prevista dall’art. 26 del DPR 602/1973.
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