Sentenza n. 935/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di revisione della Carta di Qualificazione del conducente associata alla patente di guida N. -OMISSIS-, a firma del Direttore Dott. -OMISSIS- di cui al Protocollo -OMISSIS-, notificato in pari data dal Funzionario Amministrativo Dott. -OMISSIS-, in servizio presso l’Ufficio 7 Motorizzazione Civile di Novara, in qualità di responsabile del procedimento amministrativo, della comunicazione di avvio del procedimento in data -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- e di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, prodromico, conseguente e/o connesso, ancorché sconosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revisione della Carta di Qualificazione del conducente associata alla patente di guida, adottato a seguito dell'azzeramento del punteggio, nonché comunicazione di avvio del procedimento e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della motorizzazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Ufficio 7 Motorizzazione Civile di Novara ha disposto la revisione della Carta di Qualificazione del conducente associata alla patente di guida, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 6, del codice della strada, in conseguenza dell'azzeramento del punteggio derivante da violazioni del codice della strada. Il Ministero resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, in subordine, l'infondatezza del ricorso. Il TAR ha esaminato e accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario, con competenza funzionale del giudice di pace.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la revisione della patente o della Carta di Qualificazione del conducente disposta dopo la perdita integrale del punteggio costituisce un atto dovuto e vincolato. La relativa impugnazione non rientra quindi nella giurisdizione amministrativa, ma deve essere proposta davanti al giudice ordinario, nella competenza funzionale del giudice di pace, competente per materia e territorio. Il ricorso potrà essere riproposto davanti all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge. Le spese sono state compensate in ragione della precedente ordinanza cautelare con cui il TAR aveva sospeso il provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 126-bis, comma 6, codice della strada
La perdita integrale del punteggio costituisce il presupposto della revisione della patente o della Carta di Qualificazione del conducente; il provvedimento conseguente è qualificato dal giudice come atto dovuto e vincolato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'impugnazione del provvedimento di revisione della patente di guida disposto a seguito della perdita integrale del punteggio per violazioni del codice della strada appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e, in particolare, alla competenza funzionale del giudice di pace.
- Quando la revisione della patente consegue automaticamente alla comunicazione dell'azzeramento del punteggio, il relativo provvedimento ha natura vincolata e non costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa tale da radicare la giurisdizione del giudice amministrativo.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso amministrativo per difetto di giurisdizione consente al ricorrente di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario competente nei termini previsti dalla legge.
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