Sentenza n. 427/2026 - Firenze, Sezione 4
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’ottemperanza al giudicato formatosi in ordine alla sentenza n. 829/2023 resa inter partes dal TAR Toscana, sez., I in data 12.7.2023 pubblicata l'11.9.2023 Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13 ottobre 2025: per la declaratoria di nullità o in subordine per l’annullamento: - della deliberazione del Consiglio Comunale di Rio nell'Elba n. 43 dell'8.9.2025, particolarmente nella parte in cui stabilisce di non procedere all'acquisizione sanante ex art. 42-bis DPR 327/2001 delle particelle nn. 754, 4 e 786 del Foglio 13 sez. B del catasto terreno del suddetto Comune, né di procedere alla restituzione delle stesse al ricorrente previa loro rimessa in pristino, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti ed attuativi; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22 dicembre 2025: per la declaratoria di nullità o in subordine per l’annullamento: - della deliberazione del Consiglio Comunale di Rio n. 52 del 28.11.2025, nella parte in cui conferma, relativamente alle particelle nn. 754, 4 e 786 del foglio 13, Sez. B del catasto terreni del suddetto Comune, il contenuto della precedente deliberazione C.C. n. 43 dell’8.9.2025, e per il risarcimento dei danni subiti dal ricorrente, anche ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni del Consiglio comunale di Rio n. 43 dell’8 settembre 2025 e n. 52 del 28 novembre 2025, nella parte relativa al mancato esame dell’acquisizione sanante o della restituzione delle particelle nn. 754, 4 e 786, nonché mancata esecuzione della sentenza del TAR Toscana n. 829/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Toscana n. 829/2023, che aveva accertato, anche per le particelle nn. 754, 4 e 786, una situazione equiparabile all’occupazione sine titulo, poiché i terreni erano stati inseriti in un comparto edificatorio unitario destinato alla realizzazione di opere di pubblica utilità e il comparto era stato attuato senza l’avvio di una procedura espropriativa. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato le deliberazioni n. 43/2025 e n. 52/2025, ritenendo insussistenti i presupposti per l’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, sul rilievo che le particelle non erano state materialmente occupate, trasformate o utilizzate e non erano suscettibili di futura utilizzazione pubblica. Il ricorrente ha dedotto la nullità delle deliberazioni per violazione o elusione del giudicato, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto rimuovere l’illiceità mediante acquisizione sanante oppure restituzione dei beni previa rimessione in pristino. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita della capacità edificatoria, dal mancato godimento e dalla perdita del valore commerciale dei terreni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti nei limiti indicati. La sentenza del 2023 aveva accertato con valore di giudicato che le particelle erano state asservite di fatto all’attuazione del comparto urbanistico e si trovavano in una situazione equiparabile all’occupazione sine titulo, anche senza apprensione materiale o trasformazione fisica dei beni. Il Comune non poteva quindi ritenere di non dover adottare alcuna determinazione sulla loro sorte. Tuttavia, il giudicato non imponeva necessariamente l’acquisizione sanante ex art. 42-bis, poiché l’amministrazione aveva accertato che i terreni non erano stati trasformati né utilizzati per la realizzazione del progetto e non sussisteva un interesse alla loro acquisizione pubblica. Né poteva essere imposta la restituzione dell’intero comparto, poiché ciò avrebbe richiesto la rimozione degli atti attuativi e avrebbe coinvolto la società che aveva realizzato il progetto, non presente in giudizio. L’esecuzione corretta del giudicato richiede pertanto la restituzione formale delle particelle rimaste inutilizzate, mediante un atto del Comune, quale un verbale di riconsegna, che attesti il completamento del progetto, l’estraneità delle particelle al medesimo, la cessazione di ogni vincolo espropriativo o asservimento urbanistico e il pieno rientro dei beni nella disponibilità del proprietario. Sono state dichiarate nulle per violazione del giudicato le deliberazioni impugnate nella parte in cui il Comune aveva ritenuto di non doversi pronunciare sulla situazione delle particelle. È stata respinta la domanda risarcitoria relativa alla perdita della capacità edificatoria, perché generica, non provata e riferibile, in ogni caso, alla destinazione urbanistica o ad atti anteriori o autonomi rispetto al momento espropriativo. Quanto al danno da occupazione illegittima, il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione: la limitazione del godimento e della disponibilità del bene derivava da un comportamento materiale della pubblica amministrazione, posto in essere in carenza assoluta di potere e lesivo di un diritto soggettivo, sicché la domanda appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Sono stati conservati gli effetti sostanziali e processuali del ricorso, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., ove la domanda sia riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
L’acquisizione sanante è una delle alternative attraverso cui l’amministrazione può rimuovere una situazione di occupazione sine titulo, ma non può essere imposta quando il bene non è stato trasformato o utilizzato per finalità pubbliche e non sussiste un interesse attuale alla sua acquisizione.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria di giurisdizione, sono conservati gli effetti sostanziali e processuali della domanda, se essa viene riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
art. 112, comma 3, c.p.a.
La domanda risarcitoria proposta nel giudizio di ottemperanza è esaminata nei limiti della giurisdizione amministrativa e dei presupposti di specificità e prova del danno.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato accerta che un bene privato è stato asservito di fatto a un intervento di pubblica utilità senza valido esproprio, l’amministrazione non può eludere il giudicato sostenendo che non vi è stata apprensione materiale o trasformazione fisica del bene: deve comunque determinarsi sulla rimozione della situazione illecita.
- Il giudicato che impone all’amministrazione di definire la sorte di un bene occupato sine titulo non impone necessariamente l’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, quando il bene non sia stato trasformato o utilizzato per finalità pubbliche e non sussista un interesse attuale alla sua acquisizione.
- Quando il bene privato inserito in un comparto urbanistico attuato è rimasto materialmente inutilizzato e l’acquisizione pubblica non è necessaria, l’esecuzione del giudicato può realizzarsi mediante un atto formale di restituzione che accerti l’estraneità del bene al progetto, la cessazione dei vincoli e il pieno ripristino della disponibilità del proprietario.
- Non è possibile imporre, in sede di ottemperanza, la restituzione dell’intero comparto urbanistico e la rimozione degli atti attuativi quando ciò coinvolgerebbe soggetti terzi non presenti in giudizio e richiederebbe la demolizione dell’assetto urbanistico realizzato.
- La domanda risarcitoria per la perdita della capacità edificatoria deve essere specifica e adeguatamente provata; non può essere riferita genericamente a una destinazione urbanistica o ad atti anteriori o autonomi rispetto alla vicenda espropriativa senza dimostrazione del danno causalmente riconducibile alla condotta contestata.
- La domanda di risarcimento derivante da un’occupazione sine titulo realizzata in carenza assoluta di potere, anche quando la lesione consista in una limitazione di fatto del godimento e della disponibilità del bene senza apprensione materiale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto lesiva di un diritto soggettivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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