Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19076/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione contestava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in riforma del GIP, aveva disposto la custodia in carcere: 1) denuncia la manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza", sostenendo che le conclusioni del Tribunale si fondassero su mere presunzioni (collegamento tra droga/armi rinvenute in immobili non nella sua diretta dimora e l'indagato); 2) censura la mancanza o illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura (art.274 c.p.p.), ritenendo non adeguatamente valutabile o esclusa l'idoneità di misure meno afflittive come gli arresti domiciliari con controllo elettronico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la valutazione dei gravi indizi, valorizzando elementi sinottici e colleganti (materiale per il confezionamento nel magazzino di proprietà, infiorescenze di marijuana sia nel magazzino che nell'immobile abbandonato e nel veicolo, identità/analogia delle buste e compatibilità dei sacchi, presenza di arma e munizioni, videocamera di sorveglianza che riprendeva l'accesso all'immobile abbandonato). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato che il Tribunale ha correttamente ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione e ha spiegato l'inidoneità degli arresti domiciliari quando il domicilio sia la base logistica dell'attività criminosa; inoltre ha richiamato la giurisprudenza secondo cui non sempre è richiesta una motivazione specifica sull'inidoneità del braccialetto elettronico se si esclude in radice l'adeguatezza del regime domiciliare. Il ricorrente è stato condannato alle spese e gli atti sono trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.28 regol.esec. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma sul giudice adito in materia di riesame; qui utilizzata per inquadrare la competenza del Tribunale di Catanzaro quale giudice dell'appello ai sensi dell'art.310.

  • artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    Riferimento alle norme penali sul traffico di sostanze stupefacenti; utilizzate per inquadrare i reati contestati all'indagato.

  • art. 23, commi 1, n.1) e comma 3, l. 18 aprile 1975, n.110

    Norme relative alla detenzione illegale di armi; richiamate per i reati attinenti alle armi clandestine trovate.

  • artt. 648 e 697 c.p.

    Riferimenti a reati relativi alla ricettazione e ad altri illeciti connessi (come indicato nell'atto a mo' di contestazione).

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Disciplina dei "gravi indizi di colpevolezza": impone al giudice cautelare di formulare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità, sulla base anche di elementi indiziari non valutabili con lo stesso standard del giudizio di merito.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Regola i criteri per la valutazione delle esigenze cautelari; la Corte chiarisce che, nonostante la parola "esclusivamente", il giudice può e deve considerare anche le modalità della condotta e le circostanze concrete per la prognosi di pericolosità.

  • art. 292, comma 2, cod. proc. pen.

    Dispositivo che impone al giudice di motivare l'ordinanza in ordine a tutti i suoi presupposti (gravi indizi, esigenze cautelari, scelta della misura): la Corte ricorda l'obbligo di confronto critico con la pronuncia impugnata.

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    salvo che le ritenga non necessarie

    Regola le modalità di esecuzione degli arresti domiciliari tramite controllo elettronico; la Corte usa la formula citata per sostenere che il giudice può non disporre il braccialetto se ritiene non necessario, e che l'esclusione dell'adeguatezza del regime domiciliare esclude implicitamente l'idoneità del controllo elettronico.

  • art. 275, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della proporzionalità della misura carceraria rispetto alle misure alternative con modalità di controllo; la Corte indica che il giudice non è sempre obbligato a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti domiciliari quando esclude in radice la loro efficacia.

  • l. 16 aprile 2015, n.47

    Riforma che ha inciso sulle regole cautelari (art.274 e misure alternative); la Corte richiama la giurisprudenza successiva per precisare che la modifica non impedisce la valutazione delle circostanze concrete del fatto.

  • art. 28 regol. esec. cod. proc. pen.

    Norma procedurale sull'avviso e sugli adempimenti a seguito della decisione; la Corte ordina la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • Il giudice del riesame può fondare la sussistenza dei gravi indizi su una valutazione sinottica e logica di elementi indiziari anche se ciascuno preso singolarmente non è decisivo (es.: analogie di confezionamento, compatibilità di materiali, presenza di armi, sistemi di videosorveglianza).
  • La Cassazione non riesamina i fatti come giudice di merito: valuta se la motivazione del giudice di merito sia logica, adeguata e confrontata con le ragioni del provvedimento riformato; le censure che chiedono una diversa ricostruzione dei fatti sono in genere inammissibili salvo vizi di legalità o manifesta illogicità.
  • La circostanza che lo stupefacente sia stato rinvenuto in locale non nella privata dimora non esclude automaticamente la responsabilità se esistono collegamenti oggettivi (accessi, materiali identici, uso comune, base logistica riconducibile all'indagato).
  • Nella scelta della misura cautelare va considerata la concreta modalità della condotta: se il domicilio funge da base logistica per l'attività illecita, gli arresti domiciliari possono risultare inidonei e giustificare la custodia in carcere per pericolo di reiterazione.
  • L'onere motivazionale del giudice che applica o riforma una misura cautelare richiede il confronto critico con le ragioni dell'ordinanza precedente, ma non necessariamente una "motivazione rafforzata": è invece necessario spiegare perché le ragioni del rigetto siano superate.
  • Quando si contesta l'adeguatezza degli arresti domiciliari, è strategico per la difesa indicare concrete misure alternative e dimostrare la mancanza di un'effettiva base logistica o di strumenti che rendano probabile la reiterazione (es.: documentare che il domicilio non è collegabile all'attività).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.