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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32441/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (socio-amministratore)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata emessa dal tribunale su istanza del pubblico ministero. In sede di reclamo ex art. 18 l.fall. la corte d'appello ha revocato il fallimento, ritenendo non raggiunte le soglie dimensionali di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., sulla base di un esame di prospetti contabili, del libro fatture, dello stato passivo acquisito d'ufficio e di elementi provenienti da un procedimento penale. Il fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie e facoltative ex art. 2214 c.c.; 2) violazione dell'art. 1, comma 2, e degli artt. 15 e 18 l.fall., sostenendo che, in mancanza di bilanci regolarmente approvati, l'imprenditore avrebbe dovuto fornire dati contabili attendibili per provare il mancato superamento della soglia di indebitamento; 3) violazione degli artt. 1, comma 2, lett. c), 15 e 98 l.fall., per l'uso dello stato passivo fallimentare, ritenuto non rappresentativo dell'effettivo indebitamento; 4) violazione degli artt. 1, comma 2, lett. a), 15 e 18 l.fall., per avere la corte escluso il superamento della soglia dell'attivo nonostante l'esistenza di un ingente credito della società verso altra società. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, osservando che il ricorrente non aveva rispettato i requisiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., che la mancata o irregolare tenuta delle scritture non preclude l'istruttoria officiosa prevista dalla legge fallimentare e che il giudice di merito può valorizzare anche prove alternative e documenti diversi dai bilanci, purché attendibili. Ha inoltre rilevato che le censure del terzo e del quarto motivo investivano valutazioni di merito e travisavano la ratio decidendi, poiché la corte territoriale aveva accertato l'assenza di attivo e ricavi e la permanenza di debiti sotto soglia, non l'esistenza di un credito rilevante. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese, alla somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., alla somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del fallimento. Ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva revocato la sentenza dichiarativa di fallimento della società, ritenendo non provati i presupposti dimensionali di fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    disciplina il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; la decisione impugnata è stata resa in sede di reclamo e la Cassazione non ha ravvisato errori di diritto nella revoca del fallimento.

  • art. 1, comma 2, l.fall.

    i requisiti dimensionali di non fallibilità vanno provati dal debitore; il giudice può accertarli anche mediante documenti e dati contabili diversi dai bilanci, se attendibili.

  • art. 15 l.fall.

    in tema di dichiarazione di fallimento, l'istruttoria può essere svolta anche con strumenti probatori alternativi; il bilancio non costituisce prova legale esclusiva.

  • art. 98 l.fall.

    richiamato in relazione alla contestazione dello stato passivo, utilizzato come uno degli elementi valutativi dell'indebitamento.

  • art. 33 l.fall.

    richiamata la relazione del curatore come possibile fonte di un fatto storico, ma la censura è stata ritenuta priva dei requisiti di specificità del vizio motivazionale.

  • art. 2214 c.c.

    richiama l'obbligo di tenuta delle scritture contabili; la sua violazione non ha impedito l'accertamento officioso dei requisiti dimensionali mediante altri elementi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo è inammissibile se non indica il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il quando e il come sia stato discusso e la sua decisività.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    impone l'indicazione specifica degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    impone il deposito degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso.

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione degli strumenti probatori alternativi è riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la definizione conforme alla proposta accelerata, per i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, legittima le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la Corte ha applicato la condanna equitativa per responsabilità aggravata, in presenza di ricorso inammissibile deciso conformemente alla proposta accelerata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    la Corte ha disposto il pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ritenendo integrati i presupposti processuali previsti dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di reclamo o di verifica dei presupposti di fallibilità, l'imprenditore/debitore sopporta l'onere di provare il mancato superamento delle soglie dimensionali, ma tale prova può essere fornita anche con documentazione contabile e fiscale diversa dai bilanci, purché idonea e attendibile.
  • I bilanci degli ultimi esercizi costituiscono una fonte probatoria privilegiata, non una prova legale esclusiva: in loro assenza o quando non siano attendibili, il giudice può fondare l'accertamento su altri elementi documentali, compresi atti provenienti da terzi e risultanze di procedimenti paralleli, se logicamente coerenti.
  • La mancata tenuta o la irregolare tenuta delle scritture contabili non determina automaticamente la fallibilità dell'impresa né esonera il giudice dal compiere l'istruttoria prevista dalla legge fallimentare; resta necessario un apprezzamento complessivo delle risultanze disponibili.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non individua con precisione il fatto storico, la sua emersione documentale, la sua discussione in giudizio e soprattutto la sua effettiva decisività rispetto alla ratio decidendi.
  • Le censure che mirano solo a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio alla valutazione del giudice di merito non sono ammissibili in cassazione, poiché la scelta e la ponderazione delle prove rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la decisione è resa in conformità a una proposta di decisione accelerata, possono essere applicate le misure sanzionatorie per responsabilità aggravata previste dall'art. 96 c.p.c., oltre alle spese di lite e al contributo unificato aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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