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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36458/2024 del 30/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi erano volti a censurare la sentenza di appello del 27/11/2023. Gentile Marco ha dedotto la prescrizione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000) con riferimento a fatture dell'anno d'imposta 2013. Greco Salvatore Emilio ha dedotto la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione, contestando la data indicata di consumazione del reato di dichiarazione fraudolenta (art. 2 d.lgs. n. 74/2000) per il periodo d'imposta 2012, sostenendo che il tempus commissi delicti sia la data di presentazione della dichiarazione annuale (18/09/2013) e non il 18/09/2014. Vullo Luigi ha impugnato il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello per escutere la teste Pendolino Tiziana (contestando motivazione e mancata valutazione della rilevanza della sua qualità di segretaria).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Gentile Marco (pertanto nessuna declaratoria di prescrizione accolta per il suo motivo). Ha ritenuto fondato il ricorso di Greco Salvatore Emilio: ha considerato come momento di consumazione, per il reato di dichiarazione fraudolenta relativo al periodo d'imposta 2012, la data di presentazione della dichiarazione del 18/09/2013; calcolato il termine di prescrizione (10 anni con maggiorazioni e aggiunta dei giorni di sospensione indicati), ha accertato che il reato si era estinto per prescrizione anteriore alla pronuncia d'appello e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Greco per estinzione del reato. Ha dichiarato inammissibile il ricorso di Vullo Luigi, ritenendo che la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria fosse rimessa alla discrezionalità del giudice d'appello e che non fosse dimostrato in cassazione che la mancata escussione della teste avesse lasciato lacune decisive nella motivazione o portato a manifeste illogicità; perciò il rigetto della rinnovazione non è censurabile.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo il cui momento consumativo rilevante è l'emissione della singola fattura o, in caso di pluralità nel medesimo periodo d'imposta, l'emissione dell'ultima fattura.

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo e si perfeziona con la presentazione della dichiarazione annuale; quindi il tempus commissi delicti va individuato nella data di presentazione della dichiarazione.

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamato in fatto come titolo di imputazione per occultamento delle scritture contabili; la sentenza conferma l'impostazione fattuale ma non modifica i principi di determinazione del momento consumativo.

  • art. 157 cod. pen.

    Base legale per la determinazione del termine di prescrizione (sei anni come base per la fattispecie considerata), poi aumentato dalle norme speciali applicabili.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000

    Previsione speciale che dispone l'aumento del termine di prescrizione di un terzo per i reati tributari rilevanti ratione temporis; applicata per elevare la durata della prescrizione.

  • art. 161, secondo comma, cod. pen.

    Prevede l'aumento del termine prescrizionale in caso di interruzione; applicata per conteggiare l'aumento dovuto alle interruzioni processuali accertate.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'applicazione della pena concordata in appello; il giudizio di legittimità rileva l'antecedente accordo ma si pronuncia solo sulle censure di legge.

  • artt. 495, 507, 603, 468 cod. proc. pen.

    Articoli processuali relativi a rinnovazione dell'istruttoria, motivazione del rigetto, citazione dei testi e presunzione di completezza dell'istruttoria di primo grado: la Cassazione conferma l'ampia discrezionalità del giudice d'appello e la necessità di dimostrare lacune decisive nella motivazione per censurare il rifiuto di rinnovare l'istruttoria.

Massime di principio

  • Per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) il momento consumativo è l'emissione della fattura: la prescrizione si calcola dalla data dell'ultima fattura riferita al periodo d'imposta.
  • Per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante fatture inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) il momento consumativo è la data di presentazione della dichiarazione annuale; errori nella indicazione della data di consumo possono determinare l'estinzione per prescrizione.
  • Il calcolo della prescrizione nei reati tributari richiede l'applicazione combinata delle norme ordinarie (art. 157 e art. 161 c.p.) e delle maggiorazioni previste dalla disciplina speciale (art. 17, comma 1-bis d.lgs. 74/2000); vanno anche considerati periodi di sospensione/interruzione processuale.
  • Se un ricorso in cassazione è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità non può valutare cause di estinzione sopravvenute del reato intervenute dopo la decisione impugnata: l'inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e rimessa alla discrezionalità del giudice: per censurarne il diniego in cassazione occorre dimostrare che la mancata escussione della prova abbia lasciato lacune decisive o abbia prodotto manifeste illogicità nella motivazione della sentenza impugnata.
  • Nelle impugnazioni per prescrizione è fondamentale individuare correttamente il tempus commissi delicti (data di emissione fattura o data di presentazione della dichiarazione) perché piccoli scostamenti temporali possono cambiare l'esito del calcolo prescrizionale.

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