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Sentenza

Sentenza del 20/12/2016 n. 458 - Comm. Trib. Prov. Como

PROCESSO TRIBUTARIO - COMPETENZA - Diniego di autotutela - Impugnazione - Sindacato giurisdizionale - Contenuto - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'impugnazione del diniego di autotutela è ammessa soltanto per contestare i vizi propri del rifiuto dell'Amministrazione. Non è invece consentito utilizzare tale impugnazione per ottenere una rivalutazione della fondatezza della pretesa tributaria. Un diverso approccio comporterebbe un'indebita sostituzione del giudice all'Amministrazione nell'esercizio del potere amministrativo. Il principio è conforme a Cass. n. 3442/2015.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il rifiuto dell'Amministrazione di esercitare l'autotutela, chiedendo sostanzialmente al giudice di verificare la fondatezza della pretesa tributaria e di disporre l'annullamento dell'atto. La sentenza chiarisce però che il giudizio sul diniego può riguardare esclusivamente l'eventuale illegittimità del rifiuto, con riferimento all'esistenza di ragioni di rilevante interesse generale che avrebbero potuto giustificare l'esercizio dell'autotutela, e non può trasformarsi in un nuovo giudizio sulla debenza del tributo.

Norme richiamate

  • Principi in materia di autotutela tributaria e impugnazione del diniego

    L'impugnazione del diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione.

    Il sindacato giudiziale è limitato alla legittimità del diniego e alle ragioni di rilevante interesse generale che possono giustificare l'esercizio dell'autotutela; non consente di riesaminare direttamente la fondatezza della pretesa fiscale.

  • Cassazione, sentenza n. 3442/2015

    Richiama il principio secondo cui il giudice non può sostituirsi all'Amministrazione nella valutazione discrezionale relativa all'esercizio dell'autotutela, né utilizzare il giudizio sul diniego per riesaminare integralmente l'obbligazione tributaria.

Massime di principio

  • Il diniego di autotutela non costituisce, di regola, una nuova occasione per impugnare nel merito un avviso di accertamento o un'altra pretesa tributaria ormai non contestata nei termini ordinari.
  • Nel ricorso contro il diniego occorre individuare specifici vizi del rifiuto amministrativo, come l'omessa valutazione di circostanze eccezionali o di un rilevante interesse generale, non limitarsi a sostenere che il tributo non era dovuto.
  • L'autotutela è uno strumento amministrativo distinto dall'impugnazione ordinaria dell'atto impositivo e non può essere utilizzata per eludere i termini o i limiti del processo tributario.
  • Il giudice può controllare la legittimità del diniego, ma non può sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione nell'esercizio del potere di autotutela.

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