Cassazione Civile, Ordinanza n. 18084/2023 del 23/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un'associazione sportiva dilettantistica, munita di titolo esecutivo giudiziale, aveva promosso esecuzione forzata presso terzi mediante pignoramento di crediti nei confronti di un debitore. Il debitore aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; prima dell'udienza di comparizione l'associazione creditrice aveva rinunciato agli atti del processo esecutivo e il processo esecutivo era stato dichiarato estinto. Il giudizio di merito dell'opposizione era però proseguito ed era stato rigettato dal Tribunale di Firenze. In cassazione il debitore ha proposto cinque motivi, ma la Corte ha esaminato prioritariamente un vizio processuale rilevabile d'ufficio: nel giudizio di merito non erano stati evocati i terzi pignorati, ossia i soggetti presso cui erano pignorati i crediti. La Corte ha quindi verificato la necessità del loro litisconsorzio nel giudizio di opposizione esecutiva relativo a espropriazione presso terzi.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio di merito per difetto di integrità del contraddittorio, poiché i terzi pignorati non erano stati chiamati nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi relativo a pignoramento presso terzi. Ha affermato la continuità con il principio secondo cui, in tali opposizioni esecutive, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato, quale giudice di primo e unico grado, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
indica il rimedio esperibile dall'opponente avverso gli atti esecutivi nel processo di esecuzione presso terzi.
artt. 543 ss. c.p.c.
disciplinano l'espropriazione presso terzi, nell'ambito della quale il terzo pignorato deve partecipare al giudizio di opposizione come litisconsorte necessario.
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memoria.
art. 354, comma 1, c.p.c.
richiamato in relazione al rilievo del difetto di contraddittorio e alla rimessione al primo giudice.
art. 383, comma 3, c.p.c.
fondamento del rinvio al giudice di primo e unico grado dopo la cassazione della sentenza viziata da litisconsorzio necessario omesso.
art. 72 bis D.P.R. n. 602 del 1973
citato solo in via comparativa, per confermare l'analogo principio sul litisconsorzio necessario nel procedimento di riscossione coattiva a mezzo ruolo.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione esecutiva relativo a un'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, senza distinzioni a seconda del tipo di opposizione proposta.
- La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario determina la nullità dell'intero giudizio, nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Quando il vizio di integrazione del contraddittorio non è stato rilevato nei gradi di merito, la Corte di cassazione deve cassare la decisione impugnata e rinviare la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.
- Il principio del litisconsorzio necessario del terzo pignorato nelle opposizioni esecutive si applica in modo coerente alle diverse forme di esecuzione presso terzi e alle vicende processuali collegate all'estinzione del processo esecutivo.
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