Cassazione Penale, Ordinanza n. 16066/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, sul rilievo della sussistenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato a sei mesi di reclusione ed euro 1.032,00 di multa per un fatto ritenuto integrante la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Ha articolato tre motivi: 1) contestazione dell'accertamento del principio attivo della sostanza rinvenuta, assumendo violazione di legge e vizio di motivazione; 2) contestazione dell'affermazione di responsabilità penale, sempre per violazione di legge e vizio di motivazione; 3) contestazione del trattamento sanzionatorio, con riferimento alla determinazione della pena e al giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante contestata. La Corte di cassazione ha ritenuto che i primi due motivi si risolvessero in richieste di rivalutazione del materiale probatorio e in censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza evidenziare specifici travisamenti della prova; quanto al terzo motivo, ha ritenuto la motivazione sul bilanciamento e sulla pena non illogica né carente.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato come norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione/cessione di sostanza stupefacente di lieve entità; la Corte ne conferma l'applicazione sulla base dell'accertamento del fatto e del contenuto della sostanza ceduta.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa delle risultanze già esaminate dai giudici di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto quando il ricorrente non indichi specifici travisamenti di prova o specifiche criticità logiche della sentenza impugnata, ma si limiti a riproporre doglianze già disattese.
- L'accertamento della responsabilità per cessione di sostanza stupefacente può fondarsi su un insieme convergente di elementi probatori, quali immagini di videosorveglianza, osservazioni dirette di un testimone e risultanze della perquisizione.
- La valutazione del contenuto e dell'efficacia stupefacente della sostanza non è censurabile in cassazione se la motivazione di merito è specifica e sorretta da elementi fattuali non incongrui, specie in assenza di dati contrari.
- La determinazione della pena e il giudizio di bilanciamento tra circostanze possono essere censurati in cassazione solo per manifesta illogicità o carenza motivazionale; non è sufficiente la mera contestazione del peso attribuito ai precedenti penali, alla gravità dell'aggravante o alla mancata rielaborazione critica del fatto.
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