Cassazione Penale, Sentenza n. 46664/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore contestava la decisione del Tribunale del riesame che aveva ritenuto carenti i gravi indizi in ordine alla partecipazione di Cordì a un'associazione di tipo 'ndranghetista (art. 416 bis c.p.) e a due estorsioni aggravate (art. 629 c.p.), denunciando vizi di motivazione per lettura parziale delle intercettazioni. L'indagato, per contro, impugnava la parte dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare per il tentativo di estorsione aggravata (capo relativo al fatto contro l'imprenditore Ranieri), sostenendo l'insussistenza di gravi indizi (assenza di captazione del colloquio decisivo, omissione di sommaria informazione alla persona offesa, deduzioni illogiche e inversione dell'onere indiziario) e la mancanza di esigenze cautelari concrete e coerenti con il resto della motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico ministero ritenendo che esso chiedesse una rilettura complessiva delle indagini oltre i limiti del controllo cautelare. Ha invece accolto il ricorso dell'indagato: ha ritenuto che la conferma della custodia in carcere per il tentativo di estorsione aggravata si fondasse su elementi indiziari insufficienti e su una motivazione contraddittoria e illogica (assenza di registrazione del colloquio chiave, mancanza di accertamento del contenuto e delle conoscenze dell'indagato, argomentazioni assiomatiche). Applicando il principio di favore dell'indagato in caso di dubbio, la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata del Tribunale del riesame sia l'ordinanza genetica del Gip del 6 marzo 2023, disponendo l'immediata liberazione di Cordì salvo altra causa di detenzione e ordinando le necessarie comunicazioni di cancelleria.
Norme richiamate
art. 416 bis c.p.
Norma sostanziale relativa all'associazione di tipo mafioso: richiamata come aggravante e oggetto dell'indagine. La Corte ha valutato che non sussistessero gravi indizi in ordine alla partecipazione di Cordì, sulla base dell'analisi delle intercettazioni che evidenziavano disinteresse e distanza dell'indagato dalle dinamiche associative.
art. 629 c.p.
Norma sostanziale sull'estorsione: rilevante per le contestazioni (estorsioni consumate e tentate). La Corte ha ritenuto che, con riferimento al tentativo contestato, gli elementi indiziari siano insufficienti per sostenere la custodia cautelare.
art. 111 Cost.
Principio della ragionevole durata del processo: richiamato per giustificare l'annullamento senza rinvio onde evitare prolungamenti ingiustificati della privazione della libertà.
art. 13 Cost.
Tutela della libertà personale: richiamato per sostenere che l'ulteriore sacrificio della libertà non poteva essere giustificato alla luce della carenza indiziaria.
Principio giurisprudenziale sul controllo in sede cautelare
La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui il controllo di legittimità sui provvedimenti cautelari è limitato al contenuto dell'atto e alla verifica di illogicità manifesta, senza poter sostituirsi al giudizio di merito; inoltre è richiamato il principio che in caso di dubbio sulla significatività indiziaria vada privilegiato l'interpretazione più favorevole all'imputato.
Massime di principio
- In sede cautelare il controllo giudiziario è circoscritto alla verifica della congruenza e dell'assenza di illogicità della motivazione: non è consentita una completa riconsiderazione probatoria come nel merito.
- Per disporre una misura cautelare personale occorrono gravi indizi di colpevolezza; se il quadro indiziario è incerto o equivoco, deve prevalere l'interpretazione favorevole all'indagato.
- La semplice parentela o la conoscenza con esponenti di clan non costituiscono di per sé prova della partecipazione o della condivisione di intenti criminosi: è necessaria evidenza che l'indagato fosse consapevole e partecipe del piano criminoso.
- Le deduzioni basate su colloqui non captati o su inferenze assiomatiche sono insufficienti a fondare la custodia cautelare: è necessario accertare il contenuto delle comunicazioni o acquisire indizi diretti collegabili all'indagato.
- Se la motivazione del giudice del riesame risulta contraddittoria rispetto ad altre parti del provvedimento e incapace di spiegare le incongruenze, il provvedimento cautelare può essere annullato senza rinvio e il detenuto liberato immediatamente.
- Il pubblico ministero non può ottenere in cassazione la riforma di un provvedimento cautelare tramite una richiesta di completa rielaborazione delle emergenze probatorie se la motivazione impugnata è logicamente congrua entro i limiti del controllo cautelare.
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