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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22402/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona condannata in appello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 2 ottobre 2024. Dal testo emerge che il fatto contestato riguardava un delitto contro il patrimonio, posto che la sentenza di merito aveva valorizzato la documentazione acquisita, le dichiarazioni dell'operante Gargiulo e il non trascurabile valore dei beni oggetto del reato, escludendo la particolare tenuità del fatto. Con il primo motivo la ricorrente ha sostanzialmente chiesto alla Cassazione una nuova valutazione del compendio probatorio e della motivazione di merito, lamentando che i giudici non avessero correttamente esaminato tutti gli elementi forniti dalla difesa e non avessero dato risposta esaustiva alle deduzioni delle parti. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 195 c.p.p., ma in realtà ha censurato la ricostruzione fattuale operata dalla Corte di appello, proponendo una lettura alternativa delle risultanze istruttorie. Con il terzo motivo ha lamentato vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., assumendo che il fatto dovesse qualificarsi di particolare tenuità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a ottenere una rivalutazione del merito e un confronto tra la lettura difensiva e quella dei giudici di appello, operazione preclusa al giudice di legittimità. Ha ritenuto il secondo motivo parimenti inammissibile perché, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge e travisamento, mirava in realtà a una diversa lettura delle prove e non evidenziava un vero travisamento della prova. Ha infine giudicato manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che la sentenza impugnata aveva escluso in modo logico la particolare tenuità del fatto in ragione del non trascurabile valore dei beni oggetto del reato. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    La doglianza formalmente proposta come violazione di legge è stata ritenuta inammissibile perché, in realtà, mirava a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove operate dai giudici di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Il vizio denunciabile in cassazione è limitato alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; nel caso concreto la motivazione della sentenza di appello è stata ritenuta logica e non contraddittoria.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione probatoria; la Corte ha escluso che vi fosse un reale vizio deducibile in cassazione, trattandosi di richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 195 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo; la Corte ha ritenuto che la censura non integrasse una deducibile violazione di legge, ma un'inammissibile diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la sentenza di merito aveva correttamente valorizzato il non trascurabile valore dei beni oggetto del reato.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Il giudizio di legittimità può censurare la motivazione solo nei limiti del vizio logico-manifesto o della mancanza di motivazione; non può trasformarsi in una nuova valutazione delle prove.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio o una sovrapposizione del proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
  • Il travisamento deducibile in cassazione non coincide con una diversa lettura delle prove: ricorre solo quando il giudice di merito fondi la decisione su una prova inesistente o su un risultato probatorio oggettivamente diverso da quello reale.
  • Una censura di violazione di legge o di vizio di motivazione che si risolva nella contestazione della ricostruzione fattuale compiuta nei gradi di merito è inammissibile.
  • La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio non legittima una rivalutazione autonoma delle fonti di prova da parte della Cassazione, ma rileva solo se la motivazione presenti una illogicità manifesta e decisiva.
  • La particolare tenuità del fatto può essere negata quando la motivazione di merito valorizzi elementi concreti, come il non trascurabile valore dei beni oggetto del reato, in modo logico e non contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniParticolare tenuità del fattoFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della provaParticolare tenuità del fatto

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