Sentenza del 16/10/2015 n. 63 - Comm. Trib. Prov. Aosta
Oggetto: IRPEF - Avviso di accertamento-Somme affidate in gestione patrimoniale ad un promotore finanziario. Interessi maturati nel tempo. Contabilizzazione a credito senza materiale percezione. Reddito di capitale. Configurabilità. Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi del contribuente è stata accolta. Gli interessi periodicamente maturati e contabilizzati, ma non materialmente percepiti dal cliente, non sono stati qualificati come redditi di capitale imponibili nell'anno di riferimento. Il reddito di capitale sorge, in linea generale, quando le somme sono concretamente ed effettivamente disponibili per il creditore, salvo le ipotesi tassative in cui la legge prevede la tassazione per maturazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione ha considerato imponibili come redditi di capitale gli interessi maturati sulle somme affidate in gestione patrimoniale, sebbene tali interessi fossero stati soltanto contabilizzati in schede nominative intestate al contribuente e non fossero stati materialmente riscossi o messi nella sua concreta disponibilità. Il ricorrente ha contestato tale qualificazione, sostenendo che, in materia di redditi di capitale, opera in via generale il principio di cassa e che la tassazione per maturazione è ammessa soltanto nei casi specificamente previsti dalla legge.
Norme richiamate
Art. 44 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La norma individua le categorie dei redditi di capitale. La qualificazione come reddito di capitale deve essere effettuata secondo le fattispecie previste dal TUIR.
Art. 45 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Il principio generale è quello della tassazione per cassa: gli interessi e gli altri proventi sono imponibili quando percepiti o quando entrano nella concreta disponibilità del titolare. La tassazione per maturazione è ammessa soltanto nelle ipotesi espressamente previste dai commi 2, 3, 4, 4-bis e 4-ter.
Cassazione civile, Sezione tributaria, sentenza 12 novembre 2010, n. 22980
Richiamata a sostegno del principio secondo cui, per i redditi di capitale, la tassazione presuppone la percezione o la concreta disponibilità del provento, salvo specifiche deroghe legislative.
Cassazione civile, Sezione tributaria, sentenza 21 aprile 2011, n. 9202
Richiamata per il principio della necessità della percezione effettiva del reddito di capitale ai fini dell'imponibilità.
Cassazione civile, Sezione tributaria, sentenza 15 gennaio 2014, n. 644
Richiamata per confermare che la mera contabilizzazione degli interessi, in assenza di effettiva disponibilità del contribuente, non è sufficiente a determinare l'imponibilità del reddito di capitale.
Massime di principio
- Per i redditi di capitale, la regola generale è la tassazione per cassa: il provento è normalmente imponibile quando viene effettivamente percepito o messo concretamente a disposizione del contribuente.
- La semplice maturazione contabile o annotazione su una scheda, un estratto conto o una posizione nominativa non implica necessariamente percezione effettiva, se il contribuente non può concretamente disporre della somma.
- La tassazione per maturazione costituisce un'eccezione e può essere applicata solo alle categorie espressamente previste dalla legge; non può essere estesa analogicamente ad altre fattispecie.
- In caso di accertamento, è rilevante verificare se il provento fosse realmente esigibile e disponibile nell'anno contestato, oppure se fosse soltanto contabilizzato ma soggetto a ulteriori condizioni, vincoli o mancata liquidazione.
- La soluzione può dipendere dalla struttura concreta del rapporto finanziario: se il contratto consente al cliente di disporre immediatamente degli interessi accreditati, l'Amministrazione potrebbe sostenere l'avvenuta percezione; se invece manca tale disponibilità effettiva, la mera registrazione contabile non dovrebbe bastare.
- La verifica deve sempre considerare la disciplina vigente nell'anno d'imposta interessato e le eventuali norme speciali applicabili allo specifico strumento o rapporto finanziario.
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