Sentenza n. 1715/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso documentale relativa a una relazione di servizio della Polizia Municipale e agli eventuali atti successivi
Esito
Favorevole al ricorrente (condominio richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il Condominio ha impugnato, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., il silenzio-diniego formatosi sull'istanza trasmessa al Comune di Palermo il 10 febbraio 2026, con la quale aveva chiesto di visionare ed estrarre copia della relazione di servizio della Polizia Municipale relativa a un accertamento svolto il 23 aprile 2020 presso i locali della società controinteressata, nonché degli eventuali atti successivi connessi. L'istanza era funzionale alla tutela delle posizioni giuridiche del Condominio in relazione ai danni provocati da un sinistro del 15 luglio 2020, anche al fine di valutare e promuovere un'azione risarcitoria nei confronti della società. Il ricorrente ha dedotto la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, collegato alla documentazione richiesta e alla necessità di verificare eventuali irregolarità relative all'attività svolta nei locali. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto, senza tuttavia dedurre specifici impedimenti all'ostensione, ragioni di riservatezza, inesistenza dei documenti o esigenze organizzative ostative.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto che il Condominio possiede un interesse diretto, concreto e attuale, poiché la documentazione richiesta è collegata alla tutela di posizioni giuridiche proprie e alla possibile promozione di un giudizio risarcitorio. L'interesse all'accesso può sussistere anche quando la tutela giudiziale o stragiudiziale sia soltanto prospettica o potenziale, essendo rimessa all'interessato, e non all'Amministrazione o al detentore dei documenti, la scelta dei rimedi da intraprendere. Il giudice ha inoltre rilevato che l'accesso difensivo deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici, prevalendo tendenzialmente anche sulle esigenze di riservatezza dei controinteressati. Poiché il Comune non aveva indicato alcun limite concreto all'accesso e non aveva prospettato neppure l'inesistenza della documentazione, il TAR ha ordinato l'esibizione dei documenti entro quindici giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per la tutela del diritto di accesso e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti richiesti.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso
L'accesso documentale richiede un interesse personale, serio, differenziato e collegato alla situazione giuridica tutelata; la disposizione non ammette un controllo generalizzato sull'attività amministrativa.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici
L'accesso difensivo deve essere riconosciuto quando la conoscenza dei documenti sia strumentale alla cura o alla difesa di interessi giuridici, anche rispetto a una tutela soltanto prospettica o potenziale; esso prevale tendenzialmente sulle contrapposte esigenze di riservatezza.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Il silenzio dell'amministrazione protratto per trenta giorni sull'istanza di accesso equivale a diniego impugnabile.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, riferito a una situazione giuridicamente tutelata e collegato ai documenti richiesti; non è sufficiente la titolarità astratta di una posizione giuridica né è consentito un controllo generalizzato sull'attività amministrativa.
- L'interesse all'accesso è attuale anche quando la documentazione serva a valutare se promuovere un'azione giudiziale o stragiudiziale: non occorre che il richiedente abbia già deciso il rimedio da esperire o che la tutela sia immediatamente azionabile.
- L'accesso difensivo deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici, anche in funzione di una tutela meramente prospettica o potenziale.
- Nel bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza dei terzi, l'accesso tende a prevalere quando risulti strumentale alla tutela di interessi giuridici del richiedente, salvo la concreta sussistenza di specifiche ragioni ostative.
- In assenza di specifiche eccezioni dell'amministrazione relative a riservatezza, inesistenza dei documenti o altri limiti legali, il silenzio-diniego sull'istanza di accesso deve essere dichiarato illegittimo e l'amministrazione deve esibire la documentazione richiesta entro il termine fissato dal giudice.
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